Trib. Bergamo, sentenza 04/06/2024, n. 1263
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Testo completo
N. R.G. 7672/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa V M Presidente dott.ssa R C Giudice Relatore dott.ssa P G Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7672/2021 promossa da:
nata a BERGAMO (BG) il 02/02/1956, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. DELIA CZI
RICORRENTE contro
nato a VERTOVA (BG) il 20/08/1957, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
FRANCESCO MORO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/10/2021, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale da , con addebito a quest'ultimo, CP_1
avendo le parti contratto matrimonio con rito concordatario in Casnigo in data 30/01/1982 e dalla cui
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unione è nato il figlio in data 25/10/1985, domandando altresì un assegno di mantenimento a Per_1 carico del marito in misura non inferiore ad € 500,00 mensili.
Con comparsa di costituzione depositata in data 7/02/2022, si costituiva in giudizio, CP_1
chiedendo, in via principale, di dichiarare l'improcedibilità della domanda di separazione in quanto i coniugi sarebbero già legalmente separati dal 1992 in assenza di alcuna riconciliazione tra le parti – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – e in via subordinata contestava le ulteriori richieste in punto di addebito della separazione e di riconoscimento di un assegno di mantenimento per la moglie.
All'esito della fase presidenziale, il Presidente Delegato, esperito invano il tentativo di conciliazione, sentiva ampiamente le parti e le autorizzava a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto, non emettendo ulteriori provvedimenti provvisori ritenuta l'assenza dei presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento per la moglie. Nominava, dunque, se stesso Giudice Istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione in data 10/05/2022.
A tale udienza il Giudice Istruttore concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dai procuratori, rinviando all'udienza cartolare del 27/09/2022. Con ordinanza resa in data 28/09/2022, il Giudice Istruttore provvedeva ex art. 183, comma 7 , c.p.c., ammettendo parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Assunte le prove orali ammesse e constata la mancata comparizione delle teste di parte resistente
[...]
, il GI, con ordinanza del 7/03/2023, riteneva superflua detta prova testimoniale, seppur CP_2
precedentemente ammessa con ordinanza del 28/09/2022, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni per la data del 2/05/2023. A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente, chiedendo altresì la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il Giudice
Istruttore, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza collegiale del 13/07/2023, il Tribunale, preso atto della reiterazione delle istanze istruttorie della difesa di parte resistente (in particolare, l'assunzione della prova testimoniale di
[...]
sui capitoli di prova già ammessi dal GI), riteneva “necessario, ai fini della decisione su CP_2
tutte le domande avanzate dalle parti, disporre la rimessione della causa in istruttoria avanti al GI al fine di assumere anche la testimonianza della suddetta testimone , con riserva di Controparte_2
disporre ex art. 255 c.p.c., in caso di mancata comparizione della stessa, il suo accompagnamento coattivo, oltre all'irrogazione della pena pecuniaria ivi prevista”.
pagina 2 di 9
Alla successiva udienza del 10/10/2023 la teste non compariva e il GI non ne disponeva CP_2
l'accompagnamento né l'irrogazione di sanzioni stante la mancata produzione del certificato di residenza completo di codice fiscale della teste non comparsa.
All'udienza del 16/01/2024 parte ricorrente, personalmente comparsa, rinunciava alla domanda di addebito della separazione, sicché il GI, a scioglimento della riserva assunta in udienza e preso atto della mancata comparizione della teste pur regolarmente citata, fissava udienza di p.c. in quanto CP_2 riteneva “superflua l'assunzione” della testimonianza in precedenza ammessa, a fronte della rinuncia alla domanda ex art. 151 comma 2 c.c.
Il GI, viste le conclusioni delle parti rassegnate per l'udienza cartolare del 20/02/2024, tratteneva quindi la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vista la richiesta della parte resistente.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva in via preliminare che la causa è matura per la decisione, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise, ciò tanto più che la difesa di parte resistente ha reiterato le istanze istruttorie non ammesse e, in particolare, la mancata escussione della teste . Controparte_2
E invero, gli elementi acquisiti attraverso le verbalizzazione delle parti e le dichiarazioni dei testi escussi consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, soprattutto alla luce della rinuncia alle domande accessorie formulate da parte ricorrente (addebito della separazione e assegno di mantenimento).
La difesa di parte resistente ritiene tuttavia che la decisione del GI di non disporre l'accompagnamento coattivo della teste all'esito dell'udienza del 16/01/2024 e di fissazione dell'udienza di CP_2
precisazione delle conclusioni sarebbe lesiva del diritto di difesa del convenuto e in contrasto con
l'ordinanza del Collegio che, il 13/07/2023, aveva invece disposto la rimessione della causa sul ruolo per dell'assunzione della predetta prova testimoniale.
A ben vedere, le ordinanze istruttorie sono sempre modificabili e revocabili da parte del GI, così come disposto ex art. 177 c.p.c. e confermato dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. I, 25/07/2023,
n.22415);in ogni caso questo Collegio, anche alla luce dell'avvenuta rinuncia alla domanda di addebito della separazione da parte della moglie ricorrente, ritiene di condividere quanto disposto dal GI con ordinanza del 16/01/2024, risultando superflua la deposizione della teste in ragione del materiale CP_2
probatorio già acquisito agli atti in relazione all'unica questione ormai rimasta controversa e di seguito trattata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa V M Presidente dott.ssa R C Giudice Relatore dott.ssa P G Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7672/2021 promossa da:
nata a BERGAMO (BG) il 02/02/1956, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. DELIA CZI
RICORRENTE contro
nato a VERTOVA (BG) il 20/08/1957, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
FRANCESCO MORO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/10/2021, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale da , con addebito a quest'ultimo, CP_1
avendo le parti contratto matrimonio con rito concordatario in Casnigo in data 30/01/1982 e dalla cui
pagina 1 di 9
unione è nato il figlio in data 25/10/1985, domandando altresì un assegno di mantenimento a Per_1 carico del marito in misura non inferiore ad € 500,00 mensili.
Con comparsa di costituzione depositata in data 7/02/2022, si costituiva in giudizio, CP_1
chiedendo, in via principale, di dichiarare l'improcedibilità della domanda di separazione in quanto i coniugi sarebbero già legalmente separati dal 1992 in assenza di alcuna riconciliazione tra le parti – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – e in via subordinata contestava le ulteriori richieste in punto di addebito della separazione e di riconoscimento di un assegno di mantenimento per la moglie.
All'esito della fase presidenziale, il Presidente Delegato, esperito invano il tentativo di conciliazione, sentiva ampiamente le parti e le autorizzava a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto, non emettendo ulteriori provvedimenti provvisori ritenuta l'assenza dei presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento per la moglie. Nominava, dunque, se stesso Giudice Istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione in data 10/05/2022.
A tale udienza il Giudice Istruttore concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dai procuratori, rinviando all'udienza cartolare del 27/09/2022. Con ordinanza resa in data 28/09/2022, il Giudice Istruttore provvedeva ex art. 183, comma 7 , c.p.c., ammettendo parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Assunte le prove orali ammesse e constata la mancata comparizione delle teste di parte resistente
[...]
, il GI, con ordinanza del 7/03/2023, riteneva superflua detta prova testimoniale, seppur CP_2
precedentemente ammessa con ordinanza del 28/09/2022, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni per la data del 2/05/2023. A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente, chiedendo altresì la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il Giudice
Istruttore, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza collegiale del 13/07/2023, il Tribunale, preso atto della reiterazione delle istanze istruttorie della difesa di parte resistente (in particolare, l'assunzione della prova testimoniale di
[...]
sui capitoli di prova già ammessi dal GI), riteneva “necessario, ai fini della decisione su CP_2
tutte le domande avanzate dalle parti, disporre la rimessione della causa in istruttoria avanti al GI al fine di assumere anche la testimonianza della suddetta testimone , con riserva di Controparte_2
disporre ex art. 255 c.p.c., in caso di mancata comparizione della stessa, il suo accompagnamento coattivo, oltre all'irrogazione della pena pecuniaria ivi prevista”.
pagina 2 di 9
Alla successiva udienza del 10/10/2023 la teste non compariva e il GI non ne disponeva CP_2
l'accompagnamento né l'irrogazione di sanzioni stante la mancata produzione del certificato di residenza completo di codice fiscale della teste non comparsa.
All'udienza del 16/01/2024 parte ricorrente, personalmente comparsa, rinunciava alla domanda di addebito della separazione, sicché il GI, a scioglimento della riserva assunta in udienza e preso atto della mancata comparizione della teste pur regolarmente citata, fissava udienza di p.c. in quanto CP_2 riteneva “superflua l'assunzione” della testimonianza in precedenza ammessa, a fronte della rinuncia alla domanda ex art. 151 comma 2 c.c.
Il GI, viste le conclusioni delle parti rassegnate per l'udienza cartolare del 20/02/2024, tratteneva quindi la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vista la richiesta della parte resistente.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva in via preliminare che la causa è matura per la decisione, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise, ciò tanto più che la difesa di parte resistente ha reiterato le istanze istruttorie non ammesse e, in particolare, la mancata escussione della teste . Controparte_2
E invero, gli elementi acquisiti attraverso le verbalizzazione delle parti e le dichiarazioni dei testi escussi consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, soprattutto alla luce della rinuncia alle domande accessorie formulate da parte ricorrente (addebito della separazione e assegno di mantenimento).
La difesa di parte resistente ritiene tuttavia che la decisione del GI di non disporre l'accompagnamento coattivo della teste all'esito dell'udienza del 16/01/2024 e di fissazione dell'udienza di CP_2
precisazione delle conclusioni sarebbe lesiva del diritto di difesa del convenuto e in contrasto con
l'ordinanza del Collegio che, il 13/07/2023, aveva invece disposto la rimessione della causa sul ruolo per dell'assunzione della predetta prova testimoniale.
A ben vedere, le ordinanze istruttorie sono sempre modificabili e revocabili da parte del GI, così come disposto ex art. 177 c.p.c. e confermato dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. I, 25/07/2023,
n.22415);in ogni caso questo Collegio, anche alla luce dell'avvenuta rinuncia alla domanda di addebito della separazione da parte della moglie ricorrente, ritiene di condividere quanto disposto dal GI con ordinanza del 16/01/2024, risultando superflua la deposizione della teste in ragione del materiale CP_2
probatorio già acquisito agli atti in relazione all'unica questione ormai rimasta controversa e di seguito trattata.
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