Trib. Taranto, sentenza 10/12/2024, n. 2968
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3274 del R.G. relativo all'anno 2023 riservato per la decisione all'udienza del 02.10.2024, promosso
D A
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vito Russo e Nicola Marseglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Rieti alla via Largo Florenzo Spadoni n° 7 nonché presso lo studio sito in
Manduria (TA) alla via Schiavoni Carissimo n°37, come da mandato conferito in calce al ricorso;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. Luca Mancini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in
Taranto alla via Venezia n. 204 scala B, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale del 02.10.2024 e per il P.M. come da conclusioni depositate l'08.11.2024
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.06.2023, premesso di aver contratto in data Parte_1
21.03.1994 matrimonio concordatario con , esponeva che in costanza di matrimonio CP_1
erano nati due figli , (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] [...]);
che il Per_1 Per_2
Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2549/2018 emessa il 15.10.2018, depositata il 17.10.2018, aveva pronunciato la loro separazione personale e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione.
In sede di separazione giudiziale i figli, allora entrambi minorenni, venivano affidati in via condivisa ai genitori e collocati presso la madre , cui era assegnata in godimento la casa coniugale, con
l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli e , versando la Per_1 Per_2
somma di euro 500,00 complessivi , in ragione di euro 250,00 ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie e adeguamenti secondo gli indici Istat.
Successivamente, proponeva ricorso ex art. 710 c.p.c. chiedendo la modifica delle Parte_1
condizioni della separazione giudiziale (proc. n. 5529/2018 R.G. ) e in data 16.07.2020 il Tribunale di Taranto con decreto n. 9724/2020 autorizzava il trasferimento definitivo della stessa e dei figli
e da Taranto in Cittaducale(Rieti) presso l'abitazione sita alla via CP_2 Persona_3
Ermenegildo Gioia n.8 , regolamentando il diritto di intrattenimento e visita del padre con i minori.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto con , con sentenza parziale sullo status e con prosecuzione del CP_1 giudizio per l'istruttoria in ordine alla richiesta di modifica della misura dell'assegno di mantenimento versato dal a titolo di contributo al mantenimento dei figli , nulla chiedendo a titolo di assegno CP_1
divorzile per sé. Non articolava tuttavia nel ricorso richieste istruttorie, come previsto dal rito
Cartabia, né depositata le memorie ex art. 473 bis.17.
, ritualmente citato, si costituiva in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3274 del R.G. relativo all'anno 2023 riservato per la decisione all'udienza del 02.10.2024, promosso
D A
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vito Russo e Nicola Marseglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Rieti alla via Largo Florenzo Spadoni n° 7 nonché presso lo studio sito in
Manduria (TA) alla via Schiavoni Carissimo n°37, come da mandato conferito in calce al ricorso;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. Luca Mancini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in
Taranto alla via Venezia n. 204 scala B, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale del 02.10.2024 e per il P.M. come da conclusioni depositate l'08.11.2024
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.06.2023, premesso di aver contratto in data Parte_1
21.03.1994 matrimonio concordatario con , esponeva che in costanza di matrimonio CP_1
erano nati due figli , (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] [...]);
che il Per_1 Per_2
Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2549/2018 emessa il 15.10.2018, depositata il 17.10.2018, aveva pronunciato la loro separazione personale e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione.
In sede di separazione giudiziale i figli, allora entrambi minorenni, venivano affidati in via condivisa ai genitori e collocati presso la madre , cui era assegnata in godimento la casa coniugale, con
l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli e , versando la Per_1 Per_2
somma di euro 500,00 complessivi , in ragione di euro 250,00 ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie e adeguamenti secondo gli indici Istat.
Successivamente, proponeva ricorso ex art. 710 c.p.c. chiedendo la modifica delle Parte_1
condizioni della separazione giudiziale (proc. n. 5529/2018 R.G. ) e in data 16.07.2020 il Tribunale di Taranto con decreto n. 9724/2020 autorizzava il trasferimento definitivo della stessa e dei figli
e da Taranto in Cittaducale(Rieti) presso l'abitazione sita alla via CP_2 Persona_3
Ermenegildo Gioia n.8 , regolamentando il diritto di intrattenimento e visita del padre con i minori.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto con , con sentenza parziale sullo status e con prosecuzione del CP_1 giudizio per l'istruttoria in ordine alla richiesta di modifica della misura dell'assegno di mantenimento versato dal a titolo di contributo al mantenimento dei figli , nulla chiedendo a titolo di assegno CP_1
divorzile per sé. Non articolava tuttavia nel ricorso richieste istruttorie, come previsto dal rito
Cartabia, né depositata le memorie ex art. 473 bis.17.
, ritualmente citato, si costituiva in
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