Trib. Terni, sentenza 15/03/2025, n. 212

TRIB Terni
Sentenza
15 marzo 2025
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TRIB Terni
Sentenza
15 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 15/03/2025, n. 212
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 212
Data del deposito : 15 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 360/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
GRIFONI RAQUEL JUSTINE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;

RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...]; CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
nato in Terni il [...], in [...] curatrice Controparte_3 speciale del minore Avv. nominata con decreto dell'intestato Persona_1
Tribunale in data 1.3.2024, difesa in proprio;

CURATRICE DEL MINORE
1


e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e CP_1 il signor CP_2


2. dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. già CP_2 sospeso con provvedimento del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria ed affidare il minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso di lei in Controparte_3 considerazione dei motivi sopra esposti attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale a quest'ultima per tutte le questioni riguardanti il minore - istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti, etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, anche in assenza del consenso del padre;



3. confermare l'interruzione delle frequentazioni padre figlio, così come già disposto nella sentenza di separazione;



4. porre a carico del sig. un assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di CP_2 mantenimento del figlio da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie del figlio da disciplinarsi come da

Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Terni sulle spese per i figli nella crisi familiare sottoscritto il 27 giugno 2018. Il suddetto importo verrà aggiornato annualmente, con decorrenza dal primo anno successivo alla data di comparizione dei conviventi dinanzi al Tribunale, in base alla variazione Istat;



5. disporre che l'assegno unico di euro 189,00/mese venga percepito interamente dalla signora CP_1

Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio.”

Per Curatrice speciale del minore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti di cui agli atti introduttivi:
2 a) Disporre la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale in capo al padre

CP_2
b) In subordine, in caso di non accoglimento della sopra riportata richiesta, confermare
l'affidamento super esclusivo del minore alla madre Controparte_3 CP_1
come da provvedimenti provvisori emessi all'udienza del 29/04/2024.
[...]
c) Confermare gli ordini di protezione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 473 bis. 69 e .70
c.p.c., sussistendone i presupposti di legge, emessi all'udienza del 29/04/2024.
d) Porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio, la madre direttamente essendo il genitore convivente, il padre versando alla signora la somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia, in relazione alle CP_1 esigenze e all'età del minore. Per quanto riguarda le spese straordinarie disporre il concorso paritetico tra gli stessi.
Pubblico ministero: conclusioni del 18.1.2024
Conclude in conformità alle conclusioni della curatrice speciale del minore”

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/02/2024 ha chiesto al Tribunale la CP_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in Romania in data 8.7.2005, con , esponendo che dall'unione è nato il figlio in data CP_2 Controparte_3

4.6.2007 e deducendo di vivere ininterrottamente separata dal coniuge in virtù di separazione giudiziale divenuta definitiva.
La ricorrente ha esposto:
-di aver subito gravi violenze fisiche e psicologiche dal marito nel corso del matrimonio tanto da vedersi costretta a fuggire dalla casa familiare nel mese di settembre 2021, e a denunciare il marito per le condotte poste in essere, entrando in un regime di protezione per donne vittime di violenza di genere;

-che il marito aveva assunto, durante l'intera convivenza matrimoniale, atteggiamenti volti ad offendere, denigrare ed umiliare la coniuge in ogni occasione, con condotte possessive al momento dell'inizio di attività lavorativa delle ricorrente, proferendo ingiurie e minacce, denigrandola nel ruolo di madre, sempre dinanzi al figlio, con controllo continuo del
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telefono, sottraendole le chiavi dell'automobile e in alcune occasioni dell'abitazione per impedirle di uscire;

-che in diverse occasioni il marito aveva aggredito fisicamente la ricorrente, un giorno afferrandola violentemente al collo, in altra occasione colpendola con schiaffi ed afferrandola al collo, in un'altra occasione ancora colpendola con schiaffi e pugni sulla schiena. Il resistente, inoltre, le avrebbe impedito, all'esito delle aggressioni, di accedere al letto coniugale costringendola a dormire sul pavimento, oltre ad aver tenuto condotte sessualmente violente. In molte di queste occasioni era presente il figlio delle parti che interveniva per proteggere la madre;

-che il resistente avrebbe, inoltre, nel corso del matrimonio abusato di sostanze alcoliche;

-che nel settembre del 2021 la ricorrente, unitamente al figlio, fuggiva dalla casa familiare,
a causa delle condotte di violenza fisica e psicologica descritte, ed entrambi entravano in un regime di protezione per vittime di violenza per poi iniziare a vivere in autonomia;

-che dal momento dell'allontanamento dalla casa familiare il figlio interrompeva ogni relazione con il padre;

-che il Tribunale per i minorenni dell'Umbria all'esito di giudizio n. 533/21 e dell'ascolto del minore, con decreto del 30 giugno 2022 sospendeva, la responsabilità genitoriale dell'odierno resistente rimettendo al Tribunale Ordinario le eventuali frequentazioni padre figlio;

-che l'intestato Tribunale, su ricorso di separazione, proposto dalla ricorrente all'esito di giudizio nel quale si costituiva il resistente, disposto in data 14 marzo 2022 l'ascolto del minore, acquisiti gli atti del procedimento penale a carico del marito, e gli atti del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni che aveva disposto, con decreto del
30.6.2022 la sospensione della responsabilità genitoriale del padre sul figlio, e compiuta l'istruttoria, con sentenza del 30 maggio 2023, dichiarava la separazione personale tra le parti, accogliendo la domanda di addebito formulata dalla ricorrente rigettando la domanda di addebito formulata dal resistente, attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alla madre per tutte le questioni riguardanti il minore – istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti, etc. -, disponendo la totale interruzione delle frequentazioni padre figlio;
determinando in 500,00 euro il contributo mensile dovuto da per il mantenimento del figlio, oltre ISTAT CP_2 annuale e 50% delle spese straordinarie per il figlio;

-che a seguito della denuncia sporta dalla ricorrente, è stato condannato con CP_2 sentenza n. 107/2022, (procedimento penale n. 2254/2021 R.G.N.R. - 244/2022 R.G. GIP),
a seguito di richiesta di giudizio abbreviato, per il reato di cui di cui all'art. 572, comma 2,
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c.p. per aver sottoposto a maltrattamenti la propria moglie con frequenza CP_1 pressoché quotidiana, alla presenza del figlio minore dal 2017 al Controparte_3 settembre 2021, alla pena di anni due di reclusione (con pena sospesa), e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita e alla refusione delle spese legali;

-che a seguito del provvedimento presidenziale, emesso nel corso del giudizio di separazione, che poneva a carico del padre la corresponsione di un contributo al mantenimento per il figlio di euro 500,00/mese oltre al 50% delle spese straordinarie, già in corso di causa il Giudice prendeva atto del mancato adempimento dell' CP_1 all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio e in data 19 ottobre 2022, disponeva l'ordine diretto di pagamento del dovuto al datore di lavoro, ma che dopo l'emissione dell'ordine diretto l' cessava il rapporto di lavoro non corrispondendo alcun CP_1 importo né per il mantenimento ordinario del figlio né a titolo di spese straordinarie, restando a vivere nella casa familiare in comproprietà tra le parti;

-che la ricorrente dipendente, con contratto a tempo indeterminato, uscita dal regime di protezione, si recava a vivere in immobile in locazione con il figlio (con indirizzo secretato), con canone mensile di € 250, e iniziava a svolgere attività lavorativa percependo reddito medio mensile di € 1.000,00, oltre all'assegno unico per il figlio.
Tanto premesso la ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la pronuncia della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sul figlio, oltre a formulare le altre conclusioni nei termini riportati in epigrafe.
Con decreto dell'1.3.2024 è stata nominata ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c. la curatrice speciale del minore preso atto della domanda di decadenza formulata dalla parte ricorrente, concedendo alla curatrice termini per la costituzione.
Si è costituita la curatrice speciale del minore, evidenziando di aver ascoltato il minore rilevando preoccupazione nel ragazzo sulla possibilità che il padre potesse venire a conoscenza del nuovo domicilio, e il timore di poter essere rintracciato dal padre, e accertando la ferma volontà del figlio di non avere con il padre più rapporti di alcun genere, neanche in forma protetta, di averlo bloccato sul cellulare, avendo ricevuto
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