Trib. Lagonegro, sentenza 19/04/2024, n. 18
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Testo completo
N. 686/2005 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
EX TRIBUNALE ORDINARIO DI SALA CONSILINA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Guerino Francesco Gatto - Presidente –
2. Dott.ssa Antonella Tedesco - Giudice –
3. Dott. Giuseppe Izzo - Giudice - rel.\est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 686 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2005 avente ad oggetto: intermediazione finanziaria
TRA
RI CO (C.F. [...]), rappresentata e difesa dal Prof. Avv.
Giuseppe Fauceglia e dall'avv. Maria Maddalena Gaeta, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Conantonio D'Elia in Sala Consilina, Largo Santissima
Pietà, n. 3
PARTE ATTRICE
CONTRO
IL AT (C.F. [...]), rappresentata e difesa dagli avv.ti
Raffaello Alessandrini e Dario Tepedino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sala Consilina, Via Giocatori, 1
PARTE CONVENUTA
E
pagina 1 di 21 FIDEURAM-INTESA NP PRIVATE BANKING S.P.A. (C.F. 00714540150) (già
NP VE-SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.) in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli avv.ti
Luigi Pedretti, Giancarlo Falleti e Giuseppe Calabrò, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassano (Sa) alla Via Trinità n. 239
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex D. Lgs 17.1.2003 n. 5, regolarmente notificato, NO ON conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la AN VE SIM S.p.A. e NT
IL esponendo: che nell'anno 1999 al fine di gestire il proprio patrimonio mobiliare, per ottenere rendimenti certi annuali finalizzati alla costituzione di una rendita futura, si avvaleva della consulenza della San Paolo VE SIM S.p.A. che operava attraverso il promotore finanziario NT IL;
che l'attrice, per la gestione dei rapporti intrattenuti, disponeva
l'apertura di un conto corrente di corrispondenza e di un deposito amministrato;
che per tutta la durata dell'anno 2000 i convenuti, godendo della piena fiducia dell'attrice, procedevano a compiere operazioni di gestione del patrimonio finanziario non corrispondenti alle esigenze di investimento manifestate all'apertura dei rapporti di gestione patrimoniale;
che nell'anno 2002 alla data di chiusura del rapporto di conto corrente e di deposito amministrato a fronte di un capitale investito pari a £ 500.000.000 riscontrava la sussistenza di sole £ 207.566.267 con evidente perdita di circa £ 300.000.000;
che i convenuti avevano illecitamente operato la gestione patrimoniale abusando della sua fiducia ed eseguendo operazioni di fatto non autorizzate al punto di invitarla semplicemente alla sottoscrizione dei moduli di investimento senza offrire alcuna informazione sul tipo di operazione sul tipo di operazione finanziaria proposta e successivamente realizzata in modo autonomo invitandola ad apporre la propria sottoscrizione in appositi spazi dei moduli contrassegnati da crocette senza alcuna spiegazione;
che pertanto sussiste responsabilità solidale dell'Istituto bancario e del promotore finanziario
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per il danno ingiusto subito per l'esecuzione di operazioni finanziarie non autorizzate e difformi da quelle effettivamente volute;
L'attrice, quindi, chiedeva all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e reietta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) Accertare e dichiarare che l'intermediario ha effettuato
l'operazione senza aver fornito al cliente informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, le cui caratteristiche si presentano: a) in contrasto con la proposta di investimento formulata all'inizio del rapporto e con la propensione di rischio e di redditività;
b) in contrasto con l'obbligo di rendere adeguata informazione al cliente sulle circostanze della “non adeguatezza” delle operazioni concluse;
d) per violazione delle norme ordinarie di diligenza, oltre che di quelle specifiche che assistono il settore della intermediazione (d.lgs. 58/1998 e successiva delibera Consob, come riportato in premessa;
e) che le particolari operazioni fuori dei mercati regolamentati non sono state preventivamente autorizzate per iscritto dal cliente, né risultano essere state rispettate le indicazioni vincolanti provenienti dalla Consob. A tal fine dichiarando nullo – perché contrario alle esigenze di trasparenza dei servizi finanziari - il contratto di investimento conclusosi in violazione delle disposizioni di legge e dei regolamenti Consob, con conseguente obbligo dell'intermediario a restituire la somma di denaro investita dal cliente con gli interessi alla data del versamento;
2) accertare e dichiarare che la sottoscrizione apposta dalla SI.ra NO ON in calce dei moduli di investimento e disinvestimento del patrimonio gestito dalla AN VE SIM a mezzo del promotore, SI.ra NT IL, per tutta la durata della gestione patrimoniale,
è stata carpita con abili raggiri ed artifici, e che pertanto l'investimento compiuto non corrisponde alla volontà effettiva della SI.ra NO ON;
con conseguente annullabilità per errore o dolo del promotore ed obbligo di restituzione delle somme investite, oltre interessi;
nonché che l'intera gestione dei rapporti era esclusivamente prodotta dalla promotrice che procedeva autonomamente senza nemmeno informare la cliente degli strumenti finanziari acquistati e limitandosi solo a richiedere alla SI.ra NO ON l'apposizione di firme in spazi contrassegnati da “crocette”, con ciò violando i doveri di diligenza, correttezza e trasparenza ed omettendo le informazioni necessarie per operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato;
3) accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 2043
pagina 3 di 21 e 2059 c.c., nonché dell'art. 31 d. lgs 58 del 1998 la responsabilità solidale della AN
VE SIM S.p.A., in persona del legale rapp.te pro- tempore, e della SI.ra NT IL, promotore finanziario della AN VEi SIM, in ordine alla perdita patrimoniale subita dalla SI.ra NO ON per effetto dell'attività di gestione patrimoniale attuata;
4) accertare e dichiarare che il promotore, violando norme di legge e di regolamento, non ha circoscritto il suo compito ad una mera ricezione degli ordini, ma ha prestato diverse ed ulteriori attività, definibili di consulenza, e come tali assolutamente precluse;
da ciò derivando la richiesta di risarcimento dei danni per i comportamenti assunti;
5) accertare e dichiarare che vi è stata costanza violazione della normativa Consob e dei principi legislativi in materia di corretta informazione del risparmiatore nell'esecuzione di ordini;
6) accertare e dichiarare la responsabilità del promotore finanziario, SI.ra NT IL, ai sensi e per gli effetti degli artt. 95-96-97 e 98 Delibera Consob n. 11522 del 1.7.1998;
7) in via subordinata, condannare, per l'effetto, la AN VE Sim SpA, in persona del legale rapp.te pro- tempore, e la SI.ra NT IL, promotore finanziario della AN VEi SIM, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla SI.ra IL NT, nella misura di € 150.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà quantificata in corso di causa, anche a mezzo di CTU che sin d'ora ci si riserva di chiedere, ivi compresi quelli che potrebbero derivare dal mancato accredito sul c/c n. 10/860029 dell'assegno bancario n. 080118561-03 – Banca
Mediolanum – consegnato in data 07 novembre 2000 dalla sig.ra NO ON al promotore finanziario, SI.ra NT IL;
8 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e fino all'effettivo soddisfo;
9) condannare, infine, la AN VE
SIM SpA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, e la SI.ra NT IL, promotore finanziario della AN VEi SIM, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre 10% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cap, come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti”
Si costituiva in giudizio la convenuta NT contestando le avverse deduzioni, affermando la piena legittimità dell'attività svolta quale promotrice finanziaria in ordine alle operazioni oggetto dei fatti di causa che erano state volute e personalmente disposte dall'attrice, limitandosi a fornire alla stessa le sole informazioni tecniche relative ad ogni prodotto così come previsto dalla normativa in materia di regole di comportamento del Promotore
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Finanziario, come descritte nel D. Lgs n. 58/98 e dalla Delibera Consob n. 11522/98.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, respingere tutte le domande dichiarative e di condanna formulate dalla ON
NO con l'atto di citazione del 05.10.2005 e condannare la ON NO alla refusione delle spese, competenze ed onorari di causa.”
Si costituiva in giudizio, altresì, la NP VE Società di intermediazione mobiliare
S.p.A. deducendo, preliminarmente, che il presente giudizio rappresentava per identità di petitum e causa petendi la riproposizione di un precedente giudizio instaurato secondo le forme del rito ordinario. Deduceva, inoltre: la pretestuosità dell'avversa domanda, non avendo mai
l'attrice manifestato alcuna doglianza durante il rapporto;
l'assenza di supporto probatorio delle avverse asserzioni;
l'infondatezza delle eccezioni di merito in ordine alle asserite violazioni degli obblighi di comportamento eccependo un concorso di colpa dell'attrice nei fatti oggetto di causa nonché l'intempestività della domanda. Con domanda di manleva nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza delle avverse domande.
Sulla scorta di tanto concludeva nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale adito, in accoglimento di tutto quanto sopra esposto ed ogni contraria istanza ed eccezione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
EX TRIBUNALE ORDINARIO DI SALA CONSILINA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Guerino Francesco Gatto - Presidente –
2. Dott.ssa Antonella Tedesco - Giudice –
3. Dott. Giuseppe Izzo - Giudice - rel.\est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 686 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2005 avente ad oggetto: intermediazione finanziaria
TRA
RI CO (C.F. [...]), rappresentata e difesa dal Prof. Avv.
Giuseppe Fauceglia e dall'avv. Maria Maddalena Gaeta, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Conantonio D'Elia in Sala Consilina, Largo Santissima
Pietà, n. 3
PARTE ATTRICE
CONTRO
IL AT (C.F. [...]), rappresentata e difesa dagli avv.ti
Raffaello Alessandrini e Dario Tepedino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sala Consilina, Via Giocatori, 1
PARTE CONVENUTA
E
pagina 1 di 21 FIDEURAM-INTESA NP PRIVATE BANKING S.P.A. (C.F. 00714540150) (già
NP VE-SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.) in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli avv.ti
Luigi Pedretti, Giancarlo Falleti e Giuseppe Calabrò, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassano (Sa) alla Via Trinità n. 239
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex D. Lgs 17.1.2003 n. 5, regolarmente notificato, NO ON conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la AN VE SIM S.p.A. e NT
IL esponendo: che nell'anno 1999 al fine di gestire il proprio patrimonio mobiliare, per ottenere rendimenti certi annuali finalizzati alla costituzione di una rendita futura, si avvaleva della consulenza della San Paolo VE SIM S.p.A. che operava attraverso il promotore finanziario NT IL;
che l'attrice, per la gestione dei rapporti intrattenuti, disponeva
l'apertura di un conto corrente di corrispondenza e di un deposito amministrato;
che per tutta la durata dell'anno 2000 i convenuti, godendo della piena fiducia dell'attrice, procedevano a compiere operazioni di gestione del patrimonio finanziario non corrispondenti alle esigenze di investimento manifestate all'apertura dei rapporti di gestione patrimoniale;
che nell'anno 2002 alla data di chiusura del rapporto di conto corrente e di deposito amministrato a fronte di un capitale investito pari a £ 500.000.000 riscontrava la sussistenza di sole £ 207.566.267 con evidente perdita di circa £ 300.000.000;
che i convenuti avevano illecitamente operato la gestione patrimoniale abusando della sua fiducia ed eseguendo operazioni di fatto non autorizzate al punto di invitarla semplicemente alla sottoscrizione dei moduli di investimento senza offrire alcuna informazione sul tipo di operazione sul tipo di operazione finanziaria proposta e successivamente realizzata in modo autonomo invitandola ad apporre la propria sottoscrizione in appositi spazi dei moduli contrassegnati da crocette senza alcuna spiegazione;
che pertanto sussiste responsabilità solidale dell'Istituto bancario e del promotore finanziario
pagina 2 di 21
per il danno ingiusto subito per l'esecuzione di operazioni finanziarie non autorizzate e difformi da quelle effettivamente volute;
L'attrice, quindi, chiedeva all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e reietta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) Accertare e dichiarare che l'intermediario ha effettuato
l'operazione senza aver fornito al cliente informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, le cui caratteristiche si presentano: a) in contrasto con la proposta di investimento formulata all'inizio del rapporto e con la propensione di rischio e di redditività;
b) in contrasto con l'obbligo di rendere adeguata informazione al cliente sulle circostanze della “non adeguatezza” delle operazioni concluse;
d) per violazione delle norme ordinarie di diligenza, oltre che di quelle specifiche che assistono il settore della intermediazione (d.lgs. 58/1998 e successiva delibera Consob, come riportato in premessa;
e) che le particolari operazioni fuori dei mercati regolamentati non sono state preventivamente autorizzate per iscritto dal cliente, né risultano essere state rispettate le indicazioni vincolanti provenienti dalla Consob. A tal fine dichiarando nullo – perché contrario alle esigenze di trasparenza dei servizi finanziari - il contratto di investimento conclusosi in violazione delle disposizioni di legge e dei regolamenti Consob, con conseguente obbligo dell'intermediario a restituire la somma di denaro investita dal cliente con gli interessi alla data del versamento;
2) accertare e dichiarare che la sottoscrizione apposta dalla SI.ra NO ON in calce dei moduli di investimento e disinvestimento del patrimonio gestito dalla AN VE SIM a mezzo del promotore, SI.ra NT IL, per tutta la durata della gestione patrimoniale,
è stata carpita con abili raggiri ed artifici, e che pertanto l'investimento compiuto non corrisponde alla volontà effettiva della SI.ra NO ON;
con conseguente annullabilità per errore o dolo del promotore ed obbligo di restituzione delle somme investite, oltre interessi;
nonché che l'intera gestione dei rapporti era esclusivamente prodotta dalla promotrice che procedeva autonomamente senza nemmeno informare la cliente degli strumenti finanziari acquistati e limitandosi solo a richiedere alla SI.ra NO ON l'apposizione di firme in spazi contrassegnati da “crocette”, con ciò violando i doveri di diligenza, correttezza e trasparenza ed omettendo le informazioni necessarie per operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato;
3) accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 2043
pagina 3 di 21 e 2059 c.c., nonché dell'art. 31 d. lgs 58 del 1998 la responsabilità solidale della AN
VE SIM S.p.A., in persona del legale rapp.te pro- tempore, e della SI.ra NT IL, promotore finanziario della AN VEi SIM, in ordine alla perdita patrimoniale subita dalla SI.ra NO ON per effetto dell'attività di gestione patrimoniale attuata;
4) accertare e dichiarare che il promotore, violando norme di legge e di regolamento, non ha circoscritto il suo compito ad una mera ricezione degli ordini, ma ha prestato diverse ed ulteriori attività, definibili di consulenza, e come tali assolutamente precluse;
da ciò derivando la richiesta di risarcimento dei danni per i comportamenti assunti;
5) accertare e dichiarare che vi è stata costanza violazione della normativa Consob e dei principi legislativi in materia di corretta informazione del risparmiatore nell'esecuzione di ordini;
6) accertare e dichiarare la responsabilità del promotore finanziario, SI.ra NT IL, ai sensi e per gli effetti degli artt. 95-96-97 e 98 Delibera Consob n. 11522 del 1.7.1998;
7) in via subordinata, condannare, per l'effetto, la AN VE Sim SpA, in persona del legale rapp.te pro- tempore, e la SI.ra NT IL, promotore finanziario della AN VEi SIM, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla SI.ra IL NT, nella misura di € 150.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà quantificata in corso di causa, anche a mezzo di CTU che sin d'ora ci si riserva di chiedere, ivi compresi quelli che potrebbero derivare dal mancato accredito sul c/c n. 10/860029 dell'assegno bancario n. 080118561-03 – Banca
Mediolanum – consegnato in data 07 novembre 2000 dalla sig.ra NO ON al promotore finanziario, SI.ra NT IL;
8 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e fino all'effettivo soddisfo;
9) condannare, infine, la AN VE
SIM SpA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, e la SI.ra NT IL, promotore finanziario della AN VEi SIM, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre 10% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cap, come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti”
Si costituiva in giudizio la convenuta NT contestando le avverse deduzioni, affermando la piena legittimità dell'attività svolta quale promotrice finanziaria in ordine alle operazioni oggetto dei fatti di causa che erano state volute e personalmente disposte dall'attrice, limitandosi a fornire alla stessa le sole informazioni tecniche relative ad ogni prodotto così come previsto dalla normativa in materia di regole di comportamento del Promotore
pagina 4 di 21
Finanziario, come descritte nel D. Lgs n. 58/98 e dalla Delibera Consob n. 11522/98.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, respingere tutte le domande dichiarative e di condanna formulate dalla ON
NO con l'atto di citazione del 05.10.2005 e condannare la ON NO alla refusione delle spese, competenze ed onorari di causa.”
Si costituiva in giudizio, altresì, la NP VE Società di intermediazione mobiliare
S.p.A. deducendo, preliminarmente, che il presente giudizio rappresentava per identità di petitum e causa petendi la riproposizione di un precedente giudizio instaurato secondo le forme del rito ordinario. Deduceva, inoltre: la pretestuosità dell'avversa domanda, non avendo mai
l'attrice manifestato alcuna doglianza durante il rapporto;
l'assenza di supporto probatorio delle avverse asserzioni;
l'infondatezza delle eccezioni di merito in ordine alle asserite violazioni degli obblighi di comportamento eccependo un concorso di colpa dell'attrice nei fatti oggetto di causa nonché l'intempestività della domanda. Con domanda di manleva nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza delle avverse domande.
Sulla scorta di tanto concludeva nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale adito, in accoglimento di tutto quanto sopra esposto ed ogni contraria istanza ed eccezione
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