Trib. Ferrara, sentenza 07/11/2024, n. 1101
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Testo completo
N. 1646/2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1646/2024 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. PALMONARI Controparte_1
ALESSIA
e
con il patrocinio dell' Avv. PIEROTTI Controparte_2
ALESSANDRO
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
A) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco, si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente ricorso il sig. ha già trasferito Controparte_2 il proprio domicilio in Porto Garibaldi presso la casa del padre;
B) I figli minori e verranno affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento nel preminente interesse dei minori stessi e tenendo conto delle loro relative inclinazioni ed aspirazioni, garantendo un equilibrato rapporto con entrambe le figure genitoriali e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori avranno esercizio della potestà disgiunto. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. C)L'immobile già casa coniugale in Lagosanto Via IV Novembre verrà assegnata alla sig.ra a titolo di casa familiare ove la stessa Controparte_1 abiterà con i figli minori e infatti, i figli minori e Per_1 Per_2 Per_1 avranno collocazione e abitazione prevalente e stabile residenza Per_2 presso la madre. D)L'arredo mobiliare (comprensivo di elettrodomestici) presente nella casa coniugale, viene assegnato alla moglie ad eccezione dei beni personali di proprietà esclusiva del sig. che egli si impegna a ritirare Controparte_2 entro la concedenda data fissata per lo svolgimento dell'Udienza
Presidenziale. E) Il padre potrà vedere e tenere con sé i propri figli, tenendoli con sé anche per il pernotto presso la propria nuova residenza in Porto Garibaldi, quando
1
vorrà, previo avviso telefonico alla Sig. . I coniugi danno Controparte_1 atto di essere nell'impossibilità di fissare dei giorni determinati a causa delle loro attività lavorative, che prevedono lo svolgimento di turni;
Il giorno dei compleanni dei minori sarà preferibilmente trascorso presso il luogo di residenza dei minore dove i bimbi hanno stretto rapporti di amicizia. Nei giorni della “festa della mamma” e del compleanno della madre, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del compleanno del padre, i minori resteranno, invece, rispettivamente con la madre e con il padre compatibilmente con gli impegni di lavoro dei medesimi.
Durante le vacanze estive l'organizzazione e la gestione relativa ai minori saranno il più possibile libere, pur impegnandosi le parti ad assumere le decisioni relative ai figli con accordo preventivo e sempre garantendo, salvo i periodi in cui i minori dovessero trovarsi fuori città per trascorrere una vacanza con uno dei genitori, ed in ogni caso sarà diritto del padre trascorrere con i propri figli 15 giorni consecutivi. Gli istanti si impegnano reciprocamente a comunicarsi i luoghi ove si recano con i figli per le ferie estive ed eventuali diversi recapiti telefonici.
Per quanto riguarda le vacanze di Natale, ad anni alterni, i minori rimarranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro genitore il 31 dicembre, quindi con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del 30 dicembre e con l'altro genitore dalla sera del 30 dicembre fino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori rimarranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, quindi con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1646/2024 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. PALMONARI Controparte_1
ALESSIA
e
con il patrocinio dell' Avv. PIEROTTI Controparte_2
ALESSANDRO
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
A) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco, si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente ricorso il sig. ha già trasferito Controparte_2 il proprio domicilio in Porto Garibaldi presso la casa del padre;
B) I figli minori e verranno affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento nel preminente interesse dei minori stessi e tenendo conto delle loro relative inclinazioni ed aspirazioni, garantendo un equilibrato rapporto con entrambe le figure genitoriali e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori avranno esercizio della potestà disgiunto. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. C)L'immobile già casa coniugale in Lagosanto Via IV Novembre verrà assegnata alla sig.ra a titolo di casa familiare ove la stessa Controparte_1 abiterà con i figli minori e infatti, i figli minori e Per_1 Per_2 Per_1 avranno collocazione e abitazione prevalente e stabile residenza Per_2 presso la madre. D)L'arredo mobiliare (comprensivo di elettrodomestici) presente nella casa coniugale, viene assegnato alla moglie ad eccezione dei beni personali di proprietà esclusiva del sig. che egli si impegna a ritirare Controparte_2 entro la concedenda data fissata per lo svolgimento dell'Udienza
Presidenziale. E) Il padre potrà vedere e tenere con sé i propri figli, tenendoli con sé anche per il pernotto presso la propria nuova residenza in Porto Garibaldi, quando
1
vorrà, previo avviso telefonico alla Sig. . I coniugi danno Controparte_1 atto di essere nell'impossibilità di fissare dei giorni determinati a causa delle loro attività lavorative, che prevedono lo svolgimento di turni;
Il giorno dei compleanni dei minori sarà preferibilmente trascorso presso il luogo di residenza dei minore dove i bimbi hanno stretto rapporti di amicizia. Nei giorni della “festa della mamma” e del compleanno della madre, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del compleanno del padre, i minori resteranno, invece, rispettivamente con la madre e con il padre compatibilmente con gli impegni di lavoro dei medesimi.
Durante le vacanze estive l'organizzazione e la gestione relativa ai minori saranno il più possibile libere, pur impegnandosi le parti ad assumere le decisioni relative ai figli con accordo preventivo e sempre garantendo, salvo i periodi in cui i minori dovessero trovarsi fuori città per trascorrere una vacanza con uno dei genitori, ed in ogni caso sarà diritto del padre trascorrere con i propri figli 15 giorni consecutivi. Gli istanti si impegnano reciprocamente a comunicarsi i luoghi ove si recano con i figli per le ferie estive ed eventuali diversi recapiti telefonici.
Per quanto riguarda le vacanze di Natale, ad anni alterni, i minori rimarranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro genitore il 31 dicembre, quindi con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del 30 dicembre e con l'altro genitore dalla sera del 30 dicembre fino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori rimarranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, quindi con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di
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