Trib. Bologna, sentenza 05/07/2024, n. 2001
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Testo completo
N.R.G. 10382/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Cinosuro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10382/2023 promossa da:
- VA IA CO ([...]), residente a Bologna e con il patrocinio dell'Avv. Gaetana Tola presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
attore/ricorrente contro
- KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. (00435970587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, con il patrocinio dell'Avv. Silvia Francesca Colosimo ed elettivamente domiciliata in Bologna presso lo studio dell'Avv. Paola Isola;
convenuta/resistente
- ALCO GESTIONE RISCHI S.R.L. (09114021000), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma;
convenuto-contumace
CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previa ogni declaratoria del caso:
Nel merito
- accertare e dichiarare la responsabilità della società UW TR Italia S.P.A in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, al Viale dell'Oceano Indiano n. 13-
00144 – C.F. 00435970587 e P.IVA 00891951006 – N.REA 73832, pec: kupitsede.pec@q8.it in qualità di proprietaria/gestore della stazione di servizio Q8 EASY n. 4369, Via dei Mille, 105-58100
Grosseto (GR) per tutti i danni causati e riscontrati sull'autovettura AUDI A4, targata GA141BT, di proprietà del sig. NN AN NI a causa del rifornimento del carburante sporco;
- e di conseguenza condannare la UW TR Italia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento della somma di € 11.043,83 ovvero nella misura maggiore
o minore ritenuta dal Giudice, oltre ad € 5.000,00 a titolo di fermo tecnico del veicolo dato il lungo lasso di tempo trascorso nonché gli interessi legali dal giorno dell'evento fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come da nota spese separata”.
Parte convenuta UW chiede e conclude:
“Piaccia all.Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'intervenuta decadenza della domanda attorea in quanto in forza del combinato disposto ex artt. 1490 e 1495 c.c. e conseguentemente rigettare la domanda attrice in quanto tardiva;
2. In via preliminare e pregiudiziale dichiarare ex art. 108 c.p.c. l'estromissione della Società Alco
– Gestioni Rischi – Srl in persona del legale rappresentante p.t. in quanto, assolutamente carente di legittimazione passiva per i motivi argomentati nel corpo dell'atto;
3. Nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata in quanto assolutamente non provato il nesso causale tra il danno asserito dall'attore ed il rifornimento di carburante del 16/11/2021 ed infine, rigettare la domanda attrice, in quanto assolutamente carente del nesso tra la condotta dell'odierna convenuta ed i danni asseriti.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies ss. c.p.c., depositato il 02.08.2023, NN AN NI ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale le società UW TR Italia S.p.A.
(d'ora in poi, solo UW) ed Alco Gestione Rischi S.r.l. (d'ora in poi, solo Alco Gestione) per sentirle condannare, in solido tra loro ovvero ciascuna per la propria quota parte di responsabilità, al risarcimento dei danni cagionati all'autovettura di proprietà Audi A4 trg GA141BT a causa del rifornimento di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Cinosuro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10382/2023 promossa da:
- VA IA CO ([...]), residente a Bologna e con il patrocinio dell'Avv. Gaetana Tola presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
attore/ricorrente contro
- KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. (00435970587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, con il patrocinio dell'Avv. Silvia Francesca Colosimo ed elettivamente domiciliata in Bologna presso lo studio dell'Avv. Paola Isola;
convenuta/resistente
- ALCO GESTIONE RISCHI S.R.L. (09114021000), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma;
convenuto-contumace
CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previa ogni declaratoria del caso:
Nel merito
- accertare e dichiarare la responsabilità della società UW TR Italia S.P.A in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, al Viale dell'Oceano Indiano n. 13-
00144 – C.F. 00435970587 e P.IVA 00891951006 – N.REA 73832, pec: kupitsede.pec@q8.it in qualità di proprietaria/gestore della stazione di servizio Q8 EASY n. 4369, Via dei Mille, 105-58100
Grosseto (GR) per tutti i danni causati e riscontrati sull'autovettura AUDI A4, targata GA141BT, di proprietà del sig. NN AN NI a causa del rifornimento del carburante sporco;
- e di conseguenza condannare la UW TR Italia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento della somma di € 11.043,83 ovvero nella misura maggiore
o minore ritenuta dal Giudice, oltre ad € 5.000,00 a titolo di fermo tecnico del veicolo dato il lungo lasso di tempo trascorso nonché gli interessi legali dal giorno dell'evento fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come da nota spese separata”.
Parte convenuta UW chiede e conclude:
“Piaccia all.Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'intervenuta decadenza della domanda attorea in quanto in forza del combinato disposto ex artt. 1490 e 1495 c.c. e conseguentemente rigettare la domanda attrice in quanto tardiva;
2. In via preliminare e pregiudiziale dichiarare ex art. 108 c.p.c. l'estromissione della Società Alco
– Gestioni Rischi – Srl in persona del legale rappresentante p.t. in quanto, assolutamente carente di legittimazione passiva per i motivi argomentati nel corpo dell'atto;
3. Nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata in quanto assolutamente non provato il nesso causale tra il danno asserito dall'attore ed il rifornimento di carburante del 16/11/2021 ed infine, rigettare la domanda attrice, in quanto assolutamente carente del nesso tra la condotta dell'odierna convenuta ed i danni asseriti.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies ss. c.p.c., depositato il 02.08.2023, NN AN NI ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale le società UW TR Italia S.p.A.
(d'ora in poi, solo UW) ed Alco Gestione Rischi S.r.l. (d'ora in poi, solo Alco Gestione) per sentirle condannare, in solido tra loro ovvero ciascuna per la propria quota parte di responsabilità, al risarcimento dei danni cagionati all'autovettura di proprietà Audi A4 trg GA141BT a causa del rifornimento di
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