Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 3276
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Testo completo
RGL n. 1630/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. 1630/2024
(c.f. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Torino, corso Moncalieri, n. 17, presso lo studio degli avv.ti Alberto
Manfredi e Corrado Bertoni, che lo rappresentano e difendono, per procura in atti
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede CP_1 legale in Nichelino (TO) via Superga, n. 27
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Differenze retributive.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: come da ricorso, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato il 28.2.2024 il sig. chiedeva condannarsi la al pagamento in proprio Pt_1 CP_1 favore, a titolo di differenze retributive per straordinari svolti e non pagati, della somma di € 2.091,011 lordi, oltre accessori come per legge.
2. A fondamento della propria domanda esponeva che:
1
RGL n. 1630/2024
- di aver lavorato per la società convenuta dal 7.12.2021 al 23.9.2022 con inquadramento quale operaio di IV livello CCNL Metalmeccanico Artigiano con contratto di lavoro a tempo pieno ed orario formale dalle 7:30 alle
16:30 dal lunedì al venerdì;
- di avere in realtà svolto ore di lavoro straordinario come da tabulati