Trib. Trieste, sentenza 05/07/2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trieste, sentenza 05/07/2024
Giurisdizione : Trib. Trieste
Numero :
Data del deposito : 5 luglio 2024

Testo completo

N. R.G.3345/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
VERBALE DELL'UDIENZA DI CONVALIDA
Oggi 5 luglio 2024, alle ore 10:05, innanzi al dott. Carmela Giuffrida, sono comparsi:
Il trattenuto nato il [...] in [...] ,CUI 05KV6F9, Persona_1 presente personalmente, assistito dall'avv. Caterina Bove del Foro di Trieste
Per la Questura di Gorizia l'assistente capo coordinatore . Tes_1
Test È altresì presente l'interprete signora DJ che dichiara di accettare Tes_3
l'incarico e giura di bene fedelmente adempiere alle funzioni affidatele al solo scopo di far conoscere al giudice la verità.
La Questura insiste per la convalida, rilevando:
1) la pretestuosità della domanda di protezione internazionale che presentava solo dopo essere stato trattenuto e comunque ben sapendo in precedenza di poterla presentare avendo già in precedenza presentato domanda di protezione in
Germania il 12 maggio 2024 ed essendo stato fermato in Italia il 7 giugno 2024.
Inoltre nelle dichiarazioni C3 il trattenuto affermava che era la prima volta che presentava domanda di asilo.
2) il pericolo di fuga vista assenza di passaporto e l'inottemperanza a precedente provvedimento.
L'avv. Bove chiede di domandare al trattenuto come era tornato tornato dalla Germania in Italia.
pagina1 di 7
Il giudice autorizza la domanda.
Il trattenuto risponde di non aver presentato domanda di protezione internazionale in
Germania.
L'assistente capo coordinatore sostiene che risulta in atti un Tes_1
fotosegnalamento in Germania sebbene dia atto del fatto che la Germania ha risposto che la ricerca per nominativo nei loro archivi ha dato esito negativo.
L'avv. Bove ritiene che tecnicamente la domanda in Italia debba considerarsi una prosecuzione della domanda presentata in Germania, osservando che, se in Italia risulta fotosegnalato in Germania come richiedente asilo, ciò è possibile solo perché già presentata domanda di protezione in Germania. Pertanto non vi è pretestuosità della domanda.
Quanto al rischio di fuga, osserva che tale elemento può essere rilevante solo se associato alla impossibilità di esaminare la domanda di protezione internazionale se non mediante trattenimento. Ciò che in tale caso non sussiste.
Si oppone pertanto alla convalida.
L'interessato spontaneamente dichiara:
Non voglio tornare in Tunisia e voglio proseguire con la domanda di protezione internazionale.
L'interprete chiede la liquidazione dei compensi per l'incarico prestato. L'avv.
Bove si riserva di presentare domanda di liquidazione.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si riserva di provvedere.
Alle ore 16.05
pagina2 di 7
Il Tribunale di Trieste
all'esito dell'odierna udienza relativa alla convalida del trattenimento di Per_1
disposto dal Questore della Provincia di Gorizia, ai sensi dell'art. 6 comma c. 2
[...]
lettera b) e d) e 3 d.lgs. 142/2025, in data 01.07.2024 e notificato in pari data alle ore
19:20;

Premesso che

- entrava nel territorio dello Stato in data 05.05.2018 Persona_1
(come da decreto del prefetto di Milano del 22.12.2023) e nei suoi confronti veniva emesso decreto di espulsione dal Prefetto di Milano in data 22.12.2023 notificato in pari data, a seguito del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi