Trib. Potenza, sentenza 05/09/2024, n. 1350
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Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del depo- sito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.03.2024, letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
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Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1427 / 2023 promosso da:
1. LU TO AN, nato a [...] il
01.08.1943;
2. LU TO AN IO, nato a [...]
Jordao (Brasile) il 22.01.1972, per sé e – unitamente al co- niuge DA IS TT, nata a [...]- le) il 15.12.1982 – quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori:
3. LU TO AN ET, nato a [...]
(Brasile) il 25.04.2013 e
4. ED ET AN, nato a [...]
(Brasile) il 29.12.2014;
5. EI IS DE SA AN, nata a [...]- pos do Jordao (Brasile) il 25.09.1973, per sé e – unitamente al coniuge MA NI – quale esercente la pote- stà genitoriale sulla figlia minore:
6. IS AN MU, nata a [...]- sile) il 15.12.2009;
7. ER AN MU, nato a [...]
(Brasile) il 04.01.2002;
8. OD DE SA AN, nato a [...]
(Brasile) il 06.09.1978, per sé e – unitamente al coniuge,
AV AR IN, nata a [...] il
27.12.1985 – quale esercente la potestà genitoriale sulle fi- glie minori:
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9. HE DI AN, nata a [...]
(Brasile) il 13.04.2017 e
10. LA DI AN, nata a [...]
(Brasile) il 14.05.2022;
11. AN DE SA AN (sposata SS), nata a [...] il [...], per sé e – uni- tamente al coniuge, JO AL SS Tenan, nato
a Cravinhos (Brasile) il 23.05.1984 – quale esercente la po- testà genitoriale sui figli minori:
12. IA AN CO, nato a [...]
Preto (Brasile) il 01.06.2016 e
13. EL AN CO, nato a [...]
(Brasile) il 04.03.2022;
tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Vincenzo CAROSI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma,
Piazza Benedetto Cairoli n. 2;
giusta procura in atti;
-parti ricorrenti-
nei confronti del MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del
Ministro p.t.
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig. EP
MA, nato a [...], il
17.03.1891, il quale emigrava in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato Negativo di Na- turalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Se-
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greteria Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica
Federale del Brasile, depositato in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il Ministero dell'Interno, nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del depo- sito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.03.2024, letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
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Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1427 / 2023 promosso da:
1. LU TO AN, nato a [...] il
01.08.1943;
2. LU TO AN IO, nato a [...]
Jordao (Brasile) il 22.01.1972, per sé e – unitamente al co- niuge DA IS TT, nata a [...]- le) il 15.12.1982 – quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori:
3. LU TO AN ET, nato a [...]
(Brasile) il 25.04.2013 e
4. ED ET AN, nato a [...]
(Brasile) il 29.12.2014;
5. EI IS DE SA AN, nata a [...]- pos do Jordao (Brasile) il 25.09.1973, per sé e – unitamente al coniuge MA NI – quale esercente la pote- stà genitoriale sulla figlia minore:
6. IS AN MU, nata a [...]- sile) il 15.12.2009;
7. ER AN MU, nato a [...]
(Brasile) il 04.01.2002;
8. OD DE SA AN, nato a [...]
(Brasile) il 06.09.1978, per sé e – unitamente al coniuge,
AV AR IN, nata a [...] il
27.12.1985 – quale esercente la potestà genitoriale sulle fi- glie minori:
Pag. 2 di 10
9. HE DI AN, nata a [...]
(Brasile) il 13.04.2017 e
10. LA DI AN, nata a [...]
(Brasile) il 14.05.2022;
11. AN DE SA AN (sposata SS), nata a [...] il [...], per sé e – uni- tamente al coniuge, JO AL SS Tenan, nato
a Cravinhos (Brasile) il 23.05.1984 – quale esercente la po- testà genitoriale sui figli minori:
12. IA AN CO, nato a [...]
Preto (Brasile) il 01.06.2016 e
13. EL AN CO, nato a [...]
(Brasile) il 04.03.2022;
tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Vincenzo CAROSI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma,
Piazza Benedetto Cairoli n. 2;
giusta procura in atti;
-parti ricorrenti-
nei confronti del MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del
Ministro p.t.
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig. EP
MA, nato a [...], il
17.03.1891, il quale emigrava in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato Negativo di Na- turalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Se-
Pag. 3 di 10
greteria Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica
Federale del Brasile, depositato in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il Ministero dell'Interno, nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021,
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