Trib. Campobasso, sentenza 16/07/2024, n. 254

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Campobasso, sentenza 16/07/2024, n. 254
Giurisdizione : Trib. Campobasso
Numero : 254
Data del deposito : 16 luglio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE MONOCRATICO DEL LAVORO
In persona della dott.ssa L S, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 2.7.24 ha emesso la seguente
SENTENZA avente per oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” nella causa iscritta al n.845/2023 R.G.L. promossa da
in persona del legale rapp.te p.t., difesa dall'avv. M. Parte_1
T
CONTRO
difeso dall'avv. L. L Controparte_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La oppone il decreto ingiuntivo n. 315/2023 con il Parte_1 quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro
41.070,63 quale TFR maturato e non corrisposto alla data di cessazione del rapporto lavorativo avvenuta il 21/03/2023 per dimissioni volontarie di eccependo la Controparte_1 compensazione impropria parziale con quanto dovuto dal a CP_1 titolo di rimborso per ferie fruite (tra il 2020 ed il 2023) ma non maturate e per ore di lavoro remunerate ma non svolte.
Nello specifico la opponente, a mezzo CTP, allega che il CP_1 avrebbe:
-fruito di 31 giorni di ferie non maturate (fino al 31/12/2020 8,90 giorni, fino al 31/12/2021 25,07 giorni, fino al 31/12/2022 16,27 giorni) scomputando i 21 gg fruiti nel mese di gennaio 2023 con conseguente debenza della somma di euro 3.498,73 (retribuzione giornaliera è pari ad € 112,89 per 31 gg),
pagina 1 di 6
-ricevuto il pagamento (da giugno 2018 a marzo 2023) di complessive
233,78 ore non svolte con conseguente debenza della somma di euro
3.176,29 (retribuzione oraria di € 13,58 per 233,78 ore), per cui il credito vantato per TFR non sarebbe pari ad € 41.070,63 ma (considerando la maggior somma calcolata per TFR di € 41.196,41) ad € 34.521,39 (€ 41.196,41 – 3.498,73 - 3.176,29).
Il replica: Controparte_1
-di disconoscere la documentazione prodotta,
-di non essersi assentato per tutti i giorni indicati da parte opponente nei propri riepiloghi,
-di non aver mai richiesto ferie ad eccezione di quelle durante il periodo estivo,
-che la società in alcuni casi gli aveva comunicato di astenersi dal lavoro senza comunicare che sarebbe stato posto in ferie
(ipotesi verificatesi a ridosso dei periodi di collocazione in cassa integrazione) e qualificando unilateralmente l'assenza come
“ferie anticipate”,
-che non erano state prodotte richieste di ferie da parte sua,
-di aver sempre lavorato per tutte le ore contrattualmente previste ed oltre,
-che la rilevazione delle ore era stata redatta unilateralmente dall'azienda senza riscontro documentale, difettando un sistema di rilevazione delle presenze (rilevazione affidata ad un capo turno che le trasmetteva periodicamente agli impiegati aziendali).
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Premesso che in materia di ferie rientra nei poteri dispositivi del datore di lavoro la determinazione del
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