Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 953
Sentenza
29 gennaio 2025
Sentenza
29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G.A.C. 2659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. RA Sdino
- Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2659 EL Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi ELl'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - scioglimento EL matrimonio- promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte 1
), residente in [...], Corso Francia n. 166, elettivamente domiciliato in C.F. 1
Torino, Via Moretta n. 37 presso lo studio ELl'Avv. Rossella Rattazzi che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Pamela Ciano in forza di procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] Controparte_1
Codice Fiscale 2 1) residente in [...], rappresentata e
difesa dall'Avv. Francesco Puglisi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Piazza
Medaglie d'Oro n. 15, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
con l'intervento EL P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento ELla domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
premesso che Con ricorso depositato in data 5.02.2024 Parte 1 in San Giorgio a Cremano il aveva contratto matrimonio con Controparte_1
4.12.2006;
che dalla loro unione erano nati due figli, Persona 1 in in Napoli il 17/11/2008;
che in Napoli il 15/01/2007 e Persona 2
data 24/9/2009 il Tribunale per i Minorenni di Napoli lo aveva dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale sui figli ;
che con sentenza n. 5596/11 Persona 1 e Persona 2
EL 01/03/2011 il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi;
che egli aveva una figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente che studiava e viveva a Cuba con la madre;
che egli era altresì padre di nato a [...] il [...];
che Persona 3
entrambi i minori avevano un rapporto sereno e disteso con lui;
che durante il precedente anno i figli erano andati a Torino ospiti di sua sorella e in tale occasione lo avevano incontrato e Per_1 aveva anche pernottato presso di lui;
che nella sentenza di separazione era stato posto a suo carico un assegno di euro 500,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei figli che egli non riusciva a sostenere in quanto svolgeva l'attività di corriere con uno stipendio mensile di circa euro 994,00 con il quale doveva anche mantenere il figlio RA e l'altra figlia a Cuba, pertanto chiedeva determinarsi in non più di €
100,00 per ciascun figlio l'assegno mensile a suo carico e dichiarare lo scioglimento EL matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento EL processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione ELle parti nel rispetto dei termini per la costituzione ELla resistente. Si costituiva Controparte_1 la quale aderiva alla domanda di divorzio formulata dal ricorrente, ma contestava le circostanze ex adverso dedotte. In particolare la resistente evidenziava che il ricorrente non aveva mai versato l'assegno