Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6130

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6130
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 6130
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1820/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente rel.
Francesca Firrao Giudice Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1820/2024 promossa da:

, nato a KH Agency, in [...], il [...] (CUI: 061EKBI), Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mara Califano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE

CONTRO

Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 20.10.2023 notificato il 16.1.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;

Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Svolgimento del processo
1
A seguito della richiesta presentata da in data 25.10.2022, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di , con provvedimento prot. N. CP_1
1426/2023, reso in data 20.10.2023 e notificato il 16.1.2024 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del permesso, dichiarando inammissibile la domanda di protezione speciale.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Nel ricorso, la difesa ha evidenziato come sia cittadino pakistano e che, data la precaria Pt_1
situazione socio-politica in cui versa attualmente il Pakistan, il ricorrente è meritevole di protezione e del rilascio del permesso ex art. 19 co. 1 e 1.1. TUI.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 4.10.2024, udienza in cui la difesa ha rinunciato alla discussione orale ed al termine per le memorie ex art. 275 bis c.p.c. e il Giudice ha fissato udienza ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, con termine per il deposito di note scritte al 8.11.2024.
Con nota scritta dell'8.10.2024, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, richiamandosi alle argomentazioni in atti, sia relativamente al rischio in caso di rientro in Pakistan, stante la situazione di conflitto tra le forze militari governative e gli occupanti talebani che caratterizza il distretto del KH Agency, sia relativamente alla buona integrazione sul territorio di il Pt_1
quale ha conseguito la certificazione linguistica di livello A2 e ha reperito regolare attività lavorativa sin dal suo arrivo in Italia.
Parte convenuta non ha provveduto al deposito delle note in sostituzione dell'udienza.
Allo scadere del termine, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
Sulla protezione speciale: normativa applicabile
Il ricorrente ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Essendo intervenute in materia diverse modifiche normative, è necessario aprire una parentesi, onde individuare quale sia la normativa applicabile ratione temporis.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande
2
proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019;
Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l.
n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, essendo stata la domanda di rilascio di permesso di soggiorno presentata prima dell'11.3.2023, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1 che “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamento inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
3
Ciò posto, va rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla vita privata;
la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio
2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, Parte_2
), compresi legami familiari di fatto.
[...]
In tali casi, come recita il comma 1.2, aggiunto con il citato decreto-legge, il Questore rilascia un
Permesso di Soggiorno per protezione speciale.
Sulla protezione speciale: nel merito
La difesa ha posto a fondamento della domanda anche la situazione socio-politica-economica del
Pakistan. In relazione alla specifica situazione del Pakistan, si riporta quanto segue.
La provincia di KH PA (KP) si trova nel nord del Pakistan e confina con
l'Afghanistan ad ovest, con l' e il ad est e nord-est e con la CP_2 Controparte_3
provincia del Punjab a sud-est. Il capoluogo di provincia è PE. La regione tribale semi- autonoma nel Pakistan nord-occidentale, composta da sette agenzie tribali (distretti) e sei regioni
4 Con di frontiera, denominata ex FATA (Federally Administered Tribal Areas), è stata fusa con il
31 maggio 2018.1
Secondo ICG tra i dieci conflitti cui prestare attenzione nel 2023 risulta il Pakistan e in particolare il 2 Persona_1
Nella regione, sono attivi diversi gruppi armati e terroristici. Controparte_5
(TTP), noto gruppo dei talebani pakistani, per via degli attacchi compiuti, viene classificato come il più letale tra tutti i gruppi militanti pakistani. Formatosi all'indomani degli attacchi dell'11 settembre e dell'intervento americano in Afghanistan, ha come obiettivi l'applicazione della Sharia'h, eseguire il "jihad difensivo" contro l'esercito pakistano, reagire con forza se le operazioni militari non vengono interrotte nel distretto di Swat di KH PA (KP) e nell'agenzia del IR settentrionale delle FATA, l'abolizione di tutti i posti di blocco militari nell'area FATA, il rilascio di Dalla sua rinascita dopo il Parte_3 Per_2
2021, il TTP ha concentrato i suoi attacchi sul personale delle forze dell'ordine e di sicurezza nella 3 Il Pakistan sostiene che il comando centrale del TTP ha sede in Persona_1
Afghanistan, e il ritmo degli
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