Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2024, n. 443
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Testo completo
r.g. 5595/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 27.03.2024, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5595/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
) - avv. PITOCCHI NICOLA Parte_1 C.F._1
( );
avv. CASCELLA ELIO;
C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
( - avv. GARZILLI MASSIMO );
P.IVA_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 651/23, a mezzo
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del quale il giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore aveva intimato il pagamento di € 48.336,51 - oltre accessori e spese processuali -
a titolo di contribuzione omessa per le annualità intercorse dal 2017 al
2021. Eccepiva, in particolare, l'inidoneità della documentazione allegata ex adverso per attestare il credito previdenziale;
il mancato esercizio della professione con carattere abituale e la violazione di legge del regolamento della Cassa privata;
l'illegittimità della liquidazione degli interessi e delle sanzioni per gli omessi versamenti;
la prescrizione della contribuzione dovuta per il 2017.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 14.03.2024, concludendo come in atti per il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al pagamento della somma di € 123.028,81 chiesta in sede monitoria.
Va, preliminarmente, dichiarata inammissibile quest'ultima richiesta avanzata dalla Invero, vertendosi in materia di CP_1 opposizione a decreto ingiuntivo, il presente giudizio si cristallizza nei limiti
e nelle forme di quanto statuito nel provvedimento giudiziario, rispetto al quale il soggetto intimato è tenuto a difendersi, restando del tutto irrilevante in questa sede l'eventuale maggiore domanda spiegata in sede monitoria e non accolta. L'odierna opposta, ritenendosi creditrice anche della porzione di credito non riconosciuta in sede di procedimento per decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto necessariamente proporre impugnazione avverso quest'ultimo atto ovvero agire in sede di cognizione ordinaria. Tale soluzione non stride con i recenti approdi ermeneutici statuiti dalla Corte di legittimità in sede di emendatio libelli, atteso che la domanda spiegata in questa sede dalla non assume alcun carattere di CP_1 conseguenzialità/alternatività con le argomentazioni proposte dalla parte opponente e comporterebbe comunque un non apprezzabile allungamento dei tempi processuali, tenuto conto che il debitore non si è affatto difeso su tale estensione della domanda che, vertendo su annualità diverse, deve qualificarsi come nuova e, quindi, inammissibile.
Tanto premesso, l'opposizione si presenta infondata e non meritevole di accoglimento.
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In primo luogo, non può non essere rimarcato che il professionista non solo non contesta la