Trib. Terni, sentenza 06/07/2024, n. 312

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 06/07/2024, n. 312
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 312
Data del deposito : 6 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 657 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
ITALCONSULT S.N.C. di GI CU & C., elettivamente domiciliata in Perugia, via Baglioni n.36 presso lo studio del procuratore Avv. Bacchi
Alessandro che la rappresenta e difende come da procura depositata in atti OPPONENTE
CONTRO
INPS, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio Castellini di Roma del 21 luglio 2015 rep. rep.n.80947 ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale Inps in Terni, via Bramante n.13, scala D;

INAIL, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del
Direttore della Centrale Rischi in carica pro-tempore dott. Agatino Cariola, che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Presidente dell'INAIL del 14.01.2013 n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio
Tuccari di Roma del 15 maggio 2013, rep. n. 83111 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già EQUITALIA
SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.) con sede in Roma, via Giuseppe Grezar
n.14, in persona di Nicola Pullano, della Direzione Regionale Lazio Contenzioso, giusta procura speciale autenticata nella firma dal notaio Andrea De Nicola di
Roma, repertorio n. 177893, raccolta n. 11776 del 28/04/2022, elettivamente


domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 32, presso lo studio dell'avv. Damiano Camillò che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 settembre 2022 la società Italconsult S.n.C. di CU GI & C. ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento notificata in data 20.4.2022 n. 097 2022 901043 1010000 per un importo totale di euro: 24.185,57 per asserito omesso pagamento di contributi previdenziali INPS e premi assicurativi INAIL, oltre interessi e sanzioni risultanti da: 1) cartella di pagamento INAIL n. 097 2011 0247646 016000;
2) avviso di addebito INPS n. 397 2011 20021184 02000 relativo a contributi
Modello DM/10.
Ha eccepito in diritto: - l'inesistenza e/o nullità insanabile della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata non indicato nei pubblici registri INI – PEC, IPA,
REGINDE;
- inesistenza e nullità della notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata per le stesse motivazioni appena spese;
- maturata prescrizione del diritto alla riscossione sull'assunto dell'irregolarità e/o inesistenza delle notifiche della cartella di pagamento INAIL ed avviso di addebito INPS sottesi all'intimazione impugnata.
Tanto premesso, ha adito l'intestato Tribunale affinché, previa sospensione della richiesta di pagamento: - annulli e/o dichiari nullo e/o inefficace l'intimazione di pagamento;
- accerti e dichiari l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'INPS e dell'INAIL e comunque la non debenza delle somme sottese al titolo impugnato, con vittoria di spese di lite. Si è costituito in giudizio l'INAIL eccependo, in via preliminare in rito, il difetto di legittimazione passiva per tutte le doglianze relative al periodo successivo all'iscrizione a ruolo del credito INAIL, per cui unica legittimata passiva è l'Agenzia delle Entrate Riscossione e nel merito, sostenendo la piena validità ed efficacia della notifica eseguita via pec dall'ADER, ha insistito per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite. Si è costituito in giudizio l'INPS eccependo: - in via preliminare in rito, il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto per tutte le doglianze relative alle attività di competenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- in via ulteriormente preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione proposta, in quanto tardivamente introdotta in violazione del disposto di cui all'art. 24 commi 5 e 6 Digs. 46/99;
- nel merito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale del credito contributivo, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Si è, infine, costituita in giudizio l'ADER: - eccependo l'inammissibilità dell'opposizione non proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza della notificazione dell'intimazione di pagamento di ADER intervenuta in data 20.4.2022 ed anche nel merito l'inammissibilità e decadenza ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.46/1999 perché non proposta nei 40 giorni dalla conoscenza e notifica della medesima intimazione di pagamento;
- contestando, nel merito, la regolarità della notifica via pec dell'intimazione di pagamento ha insistito per il rigetto del ricorso. L'istruttoria si è articolata con la sola produzione documentale offerta dalle parti, ivi compresa la documentazione pervenuta all'INPS dall'ADER.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e applicabile ai giudizi pendenti a decorrere dal 1° gennaio 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE Difetto di legittimazione passiva.
Al fine di valutare la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da tutti i soggetti convenuti in giudizio (INPS, INAIL ed
ADER) deve, innanzitutto, premettersi che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, ed in genere per quelle non tributarie, prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione a ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ovverosia nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618 bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque pria delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80), dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che
l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617
c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17 luglio 2015, n. 15116;
Cass. 22 maggio 2013, n.
12583).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, aventi ad oggetto il merito della pretesa creditoria, soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (l'Inps e l'INAIL nel caso di specie), mentre il concessionario del servizio di riscossione (nella specie, Equitalia, ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) è legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo
o del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Pertanto, legittimato a resistere all'azione con la quale il debitore contesta nel merito la sussistenza del credito, eccependone l'estinzione per prescrizione, è l'ente impositore, cioè l'Inps e l'INAIL, mentre legittimato passivo a resistere all'azione volta a far valere vizi formali dell'atto esecutivo è l'ente concessionario della riscossione, cioè l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Ne consegue, nel caso di specie, alla luce delle contestazioni formali e di merito sollevate dal ricorrente, il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da tutti i soggetti convenuti in giudizio, avendo l'istante sollevato eccezioni formali (difetti di notifica) e di merito (eccezione di prescrizione). Merito dell'opposizione. Venendo al merito, preliminarmente, appare opportuno richiamare un'illuminante precedente della Suprema Corte a mente del quale: “13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art.
17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019;
n. 6704 del 2016;
n. 594 del 2016;
n.
24215 del 2009;
in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010;
n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali,
ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi