Trib. Cuneo, sentenza 08/03/2025, n. 186
TRIB Cuneo
Sentenza
8 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 435/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt 429 e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domicilia- Parte_1
ta presso l'Avv. SALVINI NICOLA e Monica Beltramo che la rappresentano e difendono per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri Controparte_2 domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio
[...]
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, la ricorrente come sopra identifi- cata ha dedotto di essere dipendente del convenuto come docente non di ruolo per CP_1 gli anni scolastici 2022-2023;2023-2024; fino al 30.6 ogni anno di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
di ritenere illegittima la sua esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio econo- mico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del per- sonale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del conve- CP_1 nuto al rilascio in suo favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015, nonché al pagamento della complessiva somma corrispondente al valore della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici nel
1
corso dei quali ha lavorato alle dipendenze del convenuto in qualità di docente con CP_1 contratti a tempo determinato;
con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto la illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale docente di ruolo in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza
(art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97); ha affermato inoltre che riconoscere la Carta in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trat- tamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, af- fermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggetti- ve che giustifichino la disparità.
Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato inte- Controparte_3 gralmente il ricorso, in quanto infondato, e ne ha chiesto il rigetto.
La causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione
*
La domanda attorea appare fondata e va accolta nei termini e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si osserva come, nella specie, risulti documentato e non contestato che parte ricorrente negli anni scolastici indicati in ricorso abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto quale docente;
incontestato inoltre è che i periodi in cui il servizio è sta- CP_1 to prestato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività di- dattiche, siano quelli indicati in ricorso e documentati.
Non è contestato inoltre che parte ricorrente, assunta in forza dei contratti a tempo determina- to via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, dovendo disporre delle medesime competenze professionali ed essendo soggetta, come il sud- detto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua. Né v'è dubbio sul fatto che parte ricorrente non abbia percepito la Carta elettronica del Do- cente, vale a dire che non le sia stata erogata tramite la suddetta Carta la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal soltanto al personale docente di ruolo e, “per l'anno 2023”, anche ai docenti con CP_1 contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ex DL 69/2023.
Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovrana- zionale che regola la fattispecie.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valoriz- zarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle isti- tuzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, speciali- Controparte_4 stica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografi- che, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per inizia-
2 tive coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri, di concerto con il e con il Mini- Controparte_5 stro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, non- ché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta mede- sima.” Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docen- te, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il pia- no triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_5
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
[...]
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeter- minato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, com- presi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i do- centi assunti con contratto a tempo determinato.
Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, di- stacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”
In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la qua- CP_1 le al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo impor- to nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche sta- tali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in pe- riodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2
DPCM)”. Va osservato inoltre che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdi- sciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario soste- gno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale me- diante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le
3 nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Con- formemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innova- zioni nella pubblica amministrazione e le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt 429 e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domicilia- Parte_1
ta presso l'Avv. SALVINI NICOLA e Monica Beltramo che la rappresentano e difendono per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri Controparte_2 domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio
[...]
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, la ricorrente come sopra identifi- cata ha dedotto di essere dipendente del convenuto come docente non di ruolo per CP_1 gli anni scolastici 2022-2023;2023-2024; fino al 30.6 ogni anno di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
di ritenere illegittima la sua esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio econo- mico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del per- sonale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del conve- CP_1 nuto al rilascio in suo favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015, nonché al pagamento della complessiva somma corrispondente al valore della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici nel
1
corso dei quali ha lavorato alle dipendenze del convenuto in qualità di docente con CP_1 contratti a tempo determinato;
con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto la illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale docente di ruolo in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza
(art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97); ha affermato inoltre che riconoscere la Carta in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trat- tamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, af- fermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggetti- ve che giustifichino la disparità.
Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato inte- Controparte_3 gralmente il ricorso, in quanto infondato, e ne ha chiesto il rigetto.
La causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione
*
La domanda attorea appare fondata e va accolta nei termini e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si osserva come, nella specie, risulti documentato e non contestato che parte ricorrente negli anni scolastici indicati in ricorso abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto quale docente;
incontestato inoltre è che i periodi in cui il servizio è sta- CP_1 to prestato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività di- dattiche, siano quelli indicati in ricorso e documentati.
Non è contestato inoltre che parte ricorrente, assunta in forza dei contratti a tempo determina- to via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, dovendo disporre delle medesime competenze professionali ed essendo soggetta, come il sud- detto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua. Né v'è dubbio sul fatto che parte ricorrente non abbia percepito la Carta elettronica del Do- cente, vale a dire che non le sia stata erogata tramite la suddetta Carta la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal soltanto al personale docente di ruolo e, “per l'anno 2023”, anche ai docenti con CP_1 contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ex DL 69/2023.
Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovrana- zionale che regola la fattispecie.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valoriz- zarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle isti- tuzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, speciali- Controparte_4 stica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografi- che, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per inizia-
2 tive coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri, di concerto con il e con il Mini- Controparte_5 stro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, non- ché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta mede- sima.” Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docen- te, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il pia- no triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_5
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
[...]
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeter- minato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, com- presi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i do- centi assunti con contratto a tempo determinato.
Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, di- stacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”
In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la qua- CP_1 le al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo impor- to nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche sta- tali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in pe- riodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2
DPCM)”. Va osservato inoltre che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdi- sciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario soste- gno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale me- diante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le
3 nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Con- formemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innova- zioni nella pubblica amministrazione e le
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