Trib. Roma, sentenza 16/04/2024, n. 4518
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^
Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, all'udienza del 16/4/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 1190 R.A.C.C. dell'anno 2023
TRA
CC ES
( Avv.ti M. Sciortino e A. Chiriatti )
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO , MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
( Avvocatura Generale dello Stato )
RESISTENTI
CASTELLANI IR
( Avv. D. Naso )
CONTROINTERESSATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/1/2023 SS CO conveniva in giudizio i Ministeri convenuti premettendo : essa ricorrente ,docente con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione dal 1 settembre 1998 con l'inquadramento di docente di scuola media ed equivalente, era stata collocata fuori ruolo sin dal 2.9.2011 dapprima presso il Ministero degli Affari Esteri poi presso il Ministero dell'Istruzione ( oggi Ministero dell'Istruzione e del merito – M.I.M. ) e attualmente presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per brevità CI ;
in data 28.01.2019 aveva presentato istanza per il Bando di Concorso del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per la Selezione del personale docente e Ata da destinare all'estero, D.D. 2021 del 20.12.2018 pubblicato nella G.U. n. 2 dell'8 gennaio 2019 richiedendo nello specifico il Lettorato nelle Università estere come docente di lingua straniera della scuola secondaria di primo grado , essendo in possesso di tutti i requisiti di ammissione ai sensi dell'art. 3 D.D. 2021 del 20 dicembre 2018 ;
in data 2.12.2019 erano state pubblicate sul sito del M.I.U.R. le relative graduatorie, aggiornate in data 17.12.2019 poi aggiornate in data 29.01.2020, nelle quali la ricorrente risultava ollocata alla posizione n. 18 per la lingua inglese e alla posizione n. 9 per la lingua francese ;
in data 13.12.2019 riceveva la nota del M.I.U.R. prot. 50611 con la quale il M.I.U.R. che le comunicava “sarà nominabile a superamento dell'anno di prova e a conclusione dei tre anni di servizio nell'attuale classe di concorso, così come previsto dall'art. 3 comma 1 del D.D. 2021 del 20 Dicembre 2018” ;
dopo aver vanamente chiesto
in via di autotutela l'annullamento del predetto provvedimento in ragione della assoluta illegittimità dello stesso rispetto ai requisiti dalla stessa posseduti e alla domanda correttamente inoltrata, adiva il Tribunale di Roma per sentire accertare il proprio diritto ad essere nominata per il Lettorato di
Italiano presso le Università straniere come da Bando di Concorso indetto con D.D. 2021 del 20.12.2018 e per l'effetto ordinare al Ministero resistente di procedere alla nomina della ricorrente in forza del predetto bando ;
il Tribunale con sentenza del 20.05.2021 n. 4840/2021, poi passata in giudicato, aveva accolto il ricorso accertando il diritto “ ad essere nominata per il Lettorato di Italiano presso le Università straniere come da Bando di Concorso indetto con D.D. 2021 del 20.01.2018 in base alle graduatorie pubblicate sul sito del Ministero dell'Istruzione il 29.01.2020 e per l'effetto ordinare al Ministero resistente di procedere alla nomina della ricorrente in forza del predetto bando ”( cfr pg 3 del ricorso) ;
il Ministero non aveva provveduto alla nomina della ricorrente per il lettorato all'estero secondo la predetta graduatoria ;
nelle more, la nomina per i lettorati è divenuta di competenza del CI che effettua le nomine in forza della graduatoria redatta ai sensi dell'art. 1 co. 975, 976 la legge 30.12.2020 n. 178 a decorrere dall'a.s. 2020/2021;
aveva vanamente richiesto, da ultimo con pec 8.10.2022 di essere nominata per il lettorato di lingua francese presso la sede di AV ad ella regolarmente spettante in forza graduatorie pubblicate sul sito del Ministero dell'Istruzione il 29.01.2020 come da sentenza ;
in data 14.10.2022 le perveniva pec con la quale il CI comunicava ai fini dell'assegnazione per il lettorato all'estero di lingua francese la lista delle sedi disponibili – AB (Algeri) e DO (Yaoundé) ;
in data 18.10.2022 il Ministero comunicava a mezzo pec di aver dato esecuzione del giudicato della sentenza “per quanto possibile” e con pec del 20.10.2022 le comunicava l'assegnazione della sede di DO per anni 6 ;
aveva prontamente contestato tale nomina con pec 24.10.2022 ;
in data 9.12.2022 le era stato notificato alla odierna ricorrente il decreto di depennamento dalla graduatoria di lingua francese .
Argomentava in ordine alla illegittimità del decreto di depennamento evidenziando che dopo l'approvazione della graduatoria si era esaurito il potere autoritativo della P.A. e la stessa agiva iure privatorum a fronte del diritto soggettivo di essa ricorrente alla nomina presso la sede di AV. Evidenziava che essa ricorrente con 79 punti era la prima nominabile per l'a.s. 2020-2021 nella graduatoria codice funzione 034 area linguistica francese del 20 aprile 2020, in quanto benchè collocata al 6° posto era in realtà la prima nominabile poiché tutti e 5 i candidati che la precedevano non erano nominabili per l'a.s. 2020-2021 in quanto già stati nominati per l'a.s. 2019-2020. Concludeva chiedendo che il Tribunale adito in funzione di G.L. volesse : “ in accoglimento del presente ricorso, previo annullamento del provvedimento del decreto di depennamento della ricorrente dalla graduatoria per la lingua francese accertare il diritto della ricorrente ad essere nominata per il Lettorato di Italiano presso le Università straniere come da Bando di Concorso indetto con D.D. 2021 del 20.01.2018 in base alle graduatorie pubblicate sul sito del Ministero dell'Istruzione il 29.01.2020 e per l'effetto ordinare al Ministero degli Affare Esteri e della Cooperazione Internazionale di procedere alla nomina della ricorrente in forza del predetto bando presso la sede di AV per la lingua francese. Con vittoria delle spese di lite. “
Si costituivano con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato i Ministeri convenuti eccependo l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla controinteressata prof. RE Castellani ,in servizio presso la sede di AV rivendicata dalla ricorrente;il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione ;
il difetto di giurisdizione del G.O. in quanto, chiedendo la ricorrente l'esecuzione di sentenza del G.O. passata in giudicato, doveva ritenersi sussistere la giurisdizione del G.A. in materia di ottemperanza . Nel merito il CI argomentava in ordine all'infondatezza del ricorso
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