Trib. Milano, sentenza 10/12/2024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 22329/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AN
Sezione Prima Civile nella persona del Giudice dott. Paola Gandolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22329/2018 promossa da:
OA (ME) TE (C.F. IE9574245O), con il patrocinio dell'Avv.
MARCO CONSONNI (C.F. [...]) e dell'Avv. MARTA
MINONNE ([...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori, sito in Milano in Via Privata Fratelli Gabba, n. 3;
e
YAHOO! ITALIA SRL IN LIQ.NE (C.F. 13122290151), con il patrocinio dell'Avv.
MARCO CONSONNI (C.F. [...]) e dell'Avv. MARTA
MINONNE (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori, sito in Milano in Via Privata Fratelli Gabba, n. 3;
1 RICORRENTI
contro
AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZINE DEI DATI PERSONALI, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO AN (C.F.
ADS97021490152) ed elettivamente domiciliato presso la relativa sede, sita in Milano in Via Freguglia, n. 1;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Conclusioni delle ricorrenti formulate nei confronti del Tribunale, affinché lo stesso: “voglia così provvedere:
1) in via principale: annullare e/o revocare le ordinanze-ingiunzioni del Garante n.
144/2018 e n. 128/2018 per tutti i motivi dedotti in narrativa, con ogni conseguente statuizione di legge;
2) in subordine, nel merito: si riportano le conclusioni di YA ME e YA
AL, come già rassegnate nei rispettivi ricorsi introduttivi
a) Per YA ME:
1) in via preliminare e cautelare: con provvedimento inaudita altera parte o, in subordine, sentite le parti, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione adottata dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati
2
Personali in data 8 marzo 2018 rubricata al Registro dei provvedimenti del
Garante n. 144/2018 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) in via principale nel merito: annullare e/o revocare l'ordinanza-ingiunzione di cui sopra con ogni conseguente statuizione di legge;
3) in via subordinata: ridurre la sanzione ex art. 11 della Legge 689/1981 e art.
164 bis, comma 1, D.Lgs. 196/2003;
4) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze in favore della ricorrente.
b) Per YA AL:
1) in via preliminare e cautelare: con provvedimento inaudita altera parte o, in subordine, sentite le parti, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione adottata dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali in data 1° marzo 2018 rubricata al Registro dei provvedimenti del
Garante n. 128/2018 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) in via principale nel merito: annullare e/o revocare l'ordinanza-ingiunzione di cui sopra con ogni conseguente statuizione di legge;
3) in via subordinata: ridurre la sanzione ex art. 11 della Legge 689/1981 e art.
164 bis, comma 1, D.Lgs. 196/2003;
4) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze in favore della ricorrente.
5) In via istruttoria: si chiede che il Giudice voglia ammettere prova per testi sul capitolo come formulato nel ricorso introduttivo e che qui si trascrive e si indica sin da ora quale teste il Dott. Giovanni Colella, procuratore speciale di YA
AL. Capitolo di prova: “vero che la società YA! AL nel 2017 non ha prodotto alcun ricavo e ha bilanci che si concludono in perdita”. La società produce sub All. 3 il bilancio di esercizio 2017 approvato e depositato al Registro Imprese.
Con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni ai sensi di legge”.
3 Conclusioni formulate dal Garante
“Voglia l'ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, a conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 128 del 1° marzo 2018, rigettare tutte le domande della ricorrente.
Con la rifusione delle spese processuali.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7 maggio 2018, iscritto al n. 22329/2018 R.G. e notificato il 30 luglio
2018, la società YA! AL s.r.l. in liquidazione ha proposto avanti il Tribunale di
Milano, ai sensi dell'art. 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 10 del d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150, opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 128 del 1° marzo 2018, con la quale il
Garante per la protezione dei dati personali le ha ordinato e ingiunto di pagare la somma di euro 60.000 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per aver omesso di fornire informazioni o esibire documenti in violazione dell'art. 157 del Codice sanzionato dall'art. 164.
Con successivo ricorso del 25 giugno 2018, iscritto al n. 31279/2018 R.G. e notificato il 22 agosto 2018, la società YA! ME limited, già Oath (ME) limited, ha a sua volta proposto opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 144 dell'8 marzo 2018, con la quale il Garante per la protezione dei dati personali le ha ordinato e ingiunto di pagare la somma di euro 160.000 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per aver omesso di fornire informazioni o esibire documenti in violazione dell'art. 157 del
Codice Privacy, sanzionato dal successivo art. 164.
Tali provvedimenti sanzionatori erano stati emessi dal Garante in conseguenza degli atti n. 17980 del 17 giugno 2016 e n. 17988 del 17 giugno 2016, tramite i quali
l'Autorità aveva contestato rispettivamente a YA! AL s.r.l. in liquidazione e a
4
YA! ME limited che ciascuna società “in qualità di destinataria del provvedimento n.
83 del 25 febbraio 2016, ha omesso di fornire riscontro ad una richiesta di informazioni riformulata dal Garante ai sensi dell'art. 157 del Codice, concernente l'avvenuto adempimento al provvedimento medesimo”.
Il provvedimento n. 83 del 25 febbraio 2016 era stato adottato dal Garante in parziale accoglimento del ricorso proposto dal signor De ER che aveva chiesto la rimozione dal motore di ricerca YA! Search di numerosi e specifici Url che rimandavano a pagine web contenti notizie sul dissesto finanziario di una società nella quale l'interessato si era trovato coinvolto.
Nel dispositivo del provvedimento n. 83/2016, il Garante, da una parte, aveva dichiarato il “non luogo a provvedere con riferimento agli Url indicati nell'atto di ricorso, già definitamente e completamente rimossi dal titolare”, e, dall'altra, aveva ordinato “a YA! EM
MI e a YA AL s.r.l. di provvedere alla definitiva rimozione degli Url indicati nel ricorso, eliminando altresì le copie cache delle pagini accessibili attraverso tali Url, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento”.
Nel contesto del medesimo provvedimento sanzionatorio, il Garante aveva altresì chiesto a YA! EM MI e a YA! AL s.r.l., ai sensi dell'art. 157 del Codice,
“di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e comunque di fornire riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso”, avvertendo che “il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice”.
Decorso il termine di quarantacinque giorni indicato nel provvedimento in esame,
l'Autorità notificò dunque rispettivamente a YA ME e YA AL la contestazione di violazione amministrativa n. 17988/102295 datata 17 giugno 2016
(cfr. doc. 13 fascicolo di YA ME) e la contestazione di violazione amministrativa n. 17980/102295 datata 17 giugno 2016 (cfr. doc. 13 fascicolo di
YA AL), con le quali contestava alle odierne ricorrenti di aver omesso di fornire
5
riscontro alla richiesta di informazioni ex art. 157 D. Lgs. n. 196/2003 concernente
l'avvenuto adempimento al provvedimento n. 83/2016 e, più precisamente, circa la
“definitiva rimozione degli URL indicati nel ricorso, eliminando altresì le copie cache delle pagini accessibili attraverso tali URL”.
A seguito della ricezione delle contestazioni di violazioni amministrative n.
17988/102295 e n. 17980/102295, YA ME e YA AL presentarono rispettivamente, i propri scritti difensivi con i quali contestavano di essere incorse in alcuna violazione amministrativa e, conseguentemente, chiedevano l'archiviazione del relativo procedimento o, in via subordinata, l'applicazione di sanzioni in misura ridotta
(cfr. doc. 14 fascicolo di YA ME e doc. 14 fascicolo di YA AL), senza tuttavia fornire le informazioni richieste inizialmente dal Garante in merito alla rimozione degli URL indicati nel provvedimento n. 83/2016 e all'eliminazione delle copie cache delle pagini accessibili attraverso tali URL.
Vista l'ulteriore inerzia delle società ricorrenti nel fornire le informazioni richieste dall'Autorità ex art. 157 D. Lgs. n. 196/2003, protrattasi per ulteriori due annualità, il
Garante, a chiusura del procedimento amministrativo, emise, in data 1° marzo 2018,
l'ordinanza di ingiunzione n. 128/2018 (cfr. doc. 15 fascicolo di YA AL) con cui sanzionò YA AL per Euro 60.000,00 (ossia pari al massimo edittale applicabile ai sensi del vecchio art. 164 Cod. Privacy) e, il successivo 8 marzo 2018, l'ordinanza di ingiunzione n. 144/2018 (cfr. doc. 15 fascicolo di YA ME) con cui sanzionò
YA ME per un
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AN
Sezione Prima Civile nella persona del Giudice dott. Paola Gandolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22329/2018 promossa da:
OA (ME) TE (C.F. IE9574245O), con il patrocinio dell'Avv.
MARCO CONSONNI (C.F. [...]) e dell'Avv. MARTA
MINONNE ([...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori, sito in Milano in Via Privata Fratelli Gabba, n. 3;
e
YAHOO! ITALIA SRL IN LIQ.NE (C.F. 13122290151), con il patrocinio dell'Avv.
MARCO CONSONNI (C.F. [...]) e dell'Avv. MARTA
MINONNE (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori, sito in Milano in Via Privata Fratelli Gabba, n. 3;
1 RICORRENTI
contro
AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZINE DEI DATI PERSONALI, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO AN (C.F.
ADS97021490152) ed elettivamente domiciliato presso la relativa sede, sita in Milano in Via Freguglia, n. 1;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Conclusioni delle ricorrenti formulate nei confronti del Tribunale, affinché lo stesso: “voglia così provvedere:
1) in via principale: annullare e/o revocare le ordinanze-ingiunzioni del Garante n.
144/2018 e n. 128/2018 per tutti i motivi dedotti in narrativa, con ogni conseguente statuizione di legge;
2) in subordine, nel merito: si riportano le conclusioni di YA ME e YA
AL, come già rassegnate nei rispettivi ricorsi introduttivi
a) Per YA ME:
1) in via preliminare e cautelare: con provvedimento inaudita altera parte o, in subordine, sentite le parti, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione adottata dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati
2
Personali in data 8 marzo 2018 rubricata al Registro dei provvedimenti del
Garante n. 144/2018 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) in via principale nel merito: annullare e/o revocare l'ordinanza-ingiunzione di cui sopra con ogni conseguente statuizione di legge;
3) in via subordinata: ridurre la sanzione ex art. 11 della Legge 689/1981 e art.
164 bis, comma 1, D.Lgs. 196/2003;
4) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze in favore della ricorrente.
b) Per YA AL:
1) in via preliminare e cautelare: con provvedimento inaudita altera parte o, in subordine, sentite le parti, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione adottata dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali in data 1° marzo 2018 rubricata al Registro dei provvedimenti del
Garante n. 128/2018 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) in via principale nel merito: annullare e/o revocare l'ordinanza-ingiunzione di cui sopra con ogni conseguente statuizione di legge;
3) in via subordinata: ridurre la sanzione ex art. 11 della Legge 689/1981 e art.
164 bis, comma 1, D.Lgs. 196/2003;
4) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze in favore della ricorrente.
5) In via istruttoria: si chiede che il Giudice voglia ammettere prova per testi sul capitolo come formulato nel ricorso introduttivo e che qui si trascrive e si indica sin da ora quale teste il Dott. Giovanni Colella, procuratore speciale di YA
AL. Capitolo di prova: “vero che la società YA! AL nel 2017 non ha prodotto alcun ricavo e ha bilanci che si concludono in perdita”. La società produce sub All. 3 il bilancio di esercizio 2017 approvato e depositato al Registro Imprese.
Con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni ai sensi di legge”.
3 Conclusioni formulate dal Garante
“Voglia l'ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, a conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 128 del 1° marzo 2018, rigettare tutte le domande della ricorrente.
Con la rifusione delle spese processuali.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7 maggio 2018, iscritto al n. 22329/2018 R.G. e notificato il 30 luglio
2018, la società YA! AL s.r.l. in liquidazione ha proposto avanti il Tribunale di
Milano, ai sensi dell'art. 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 10 del d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150, opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 128 del 1° marzo 2018, con la quale il
Garante per la protezione dei dati personali le ha ordinato e ingiunto di pagare la somma di euro 60.000 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per aver omesso di fornire informazioni o esibire documenti in violazione dell'art. 157 del Codice sanzionato dall'art. 164.
Con successivo ricorso del 25 giugno 2018, iscritto al n. 31279/2018 R.G. e notificato il 22 agosto 2018, la società YA! ME limited, già Oath (ME) limited, ha a sua volta proposto opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 144 dell'8 marzo 2018, con la quale il Garante per la protezione dei dati personali le ha ordinato e ingiunto di pagare la somma di euro 160.000 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per aver omesso di fornire informazioni o esibire documenti in violazione dell'art. 157 del
Codice Privacy, sanzionato dal successivo art. 164.
Tali provvedimenti sanzionatori erano stati emessi dal Garante in conseguenza degli atti n. 17980 del 17 giugno 2016 e n. 17988 del 17 giugno 2016, tramite i quali
l'Autorità aveva contestato rispettivamente a YA! AL s.r.l. in liquidazione e a
4
YA! ME limited che ciascuna società “in qualità di destinataria del provvedimento n.
83 del 25 febbraio 2016, ha omesso di fornire riscontro ad una richiesta di informazioni riformulata dal Garante ai sensi dell'art. 157 del Codice, concernente l'avvenuto adempimento al provvedimento medesimo”.
Il provvedimento n. 83 del 25 febbraio 2016 era stato adottato dal Garante in parziale accoglimento del ricorso proposto dal signor De ER che aveva chiesto la rimozione dal motore di ricerca YA! Search di numerosi e specifici Url che rimandavano a pagine web contenti notizie sul dissesto finanziario di una società nella quale l'interessato si era trovato coinvolto.
Nel dispositivo del provvedimento n. 83/2016, il Garante, da una parte, aveva dichiarato il “non luogo a provvedere con riferimento agli Url indicati nell'atto di ricorso, già definitamente e completamente rimossi dal titolare”, e, dall'altra, aveva ordinato “a YA! EM
MI e a YA AL s.r.l. di provvedere alla definitiva rimozione degli Url indicati nel ricorso, eliminando altresì le copie cache delle pagini accessibili attraverso tali Url, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento”.
Nel contesto del medesimo provvedimento sanzionatorio, il Garante aveva altresì chiesto a YA! EM MI e a YA! AL s.r.l., ai sensi dell'art. 157 del Codice,
“di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e comunque di fornire riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso”, avvertendo che “il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice”.
Decorso il termine di quarantacinque giorni indicato nel provvedimento in esame,
l'Autorità notificò dunque rispettivamente a YA ME e YA AL la contestazione di violazione amministrativa n. 17988/102295 datata 17 giugno 2016
(cfr. doc. 13 fascicolo di YA ME) e la contestazione di violazione amministrativa n. 17980/102295 datata 17 giugno 2016 (cfr. doc. 13 fascicolo di
YA AL), con le quali contestava alle odierne ricorrenti di aver omesso di fornire
5
riscontro alla richiesta di informazioni ex art. 157 D. Lgs. n. 196/2003 concernente
l'avvenuto adempimento al provvedimento n. 83/2016 e, più precisamente, circa la
“definitiva rimozione degli URL indicati nel ricorso, eliminando altresì le copie cache delle pagini accessibili attraverso tali URL”.
A seguito della ricezione delle contestazioni di violazioni amministrative n.
17988/102295 e n. 17980/102295, YA ME e YA AL presentarono rispettivamente, i propri scritti difensivi con i quali contestavano di essere incorse in alcuna violazione amministrativa e, conseguentemente, chiedevano l'archiviazione del relativo procedimento o, in via subordinata, l'applicazione di sanzioni in misura ridotta
(cfr. doc. 14 fascicolo di YA ME e doc. 14 fascicolo di YA AL), senza tuttavia fornire le informazioni richieste inizialmente dal Garante in merito alla rimozione degli URL indicati nel provvedimento n. 83/2016 e all'eliminazione delle copie cache delle pagini accessibili attraverso tali URL.
Vista l'ulteriore inerzia delle società ricorrenti nel fornire le informazioni richieste dall'Autorità ex art. 157 D. Lgs. n. 196/2003, protrattasi per ulteriori due annualità, il
Garante, a chiusura del procedimento amministrativo, emise, in data 1° marzo 2018,
l'ordinanza di ingiunzione n. 128/2018 (cfr. doc. 15 fascicolo di YA AL) con cui sanzionò YA AL per Euro 60.000,00 (ossia pari al massimo edittale applicabile ai sensi del vecchio art. 164 Cod. Privacy) e, il successivo 8 marzo 2018, l'ordinanza di ingiunzione n. 144/2018 (cfr. doc. 15 fascicolo di YA ME) con cui sanzionò
YA ME per un
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi