Trib. Como, sentenza 23/10/2024, n. 1128
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Testo completo
N. R.G. 418/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 418/2022 promossa da:
RA LI (C.F. [...]) e NI LI (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Marcinkiewicz e dell'Avv.
RC Franzini, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Como, Via Volta, 77
- parte attrice opponente- nei confronti di
HABITARE DI GA MI S.R.L. (C.F. 04027180969), con il patrocinio dell'Avv.
Maria Cristina Fiori e dell'Avv. Sabrina Latini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Como, Via Pessina, 15
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Previe le declaratorie di legge e del caso, in via preliminare, in rito:
- sospendersi, ex art. 649 cpc, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto concessa ai sensi dell'art. 642 cpc, ricorrendo i gravi motivi meglio dedotti in atto;
- disporsi la riduzione dell'ipoteca giudiziale iscritta da controparte, ex art. 2874 cc, tenuto conto della sovrabbondanza dell'iscrizione eseguita da parte opponente;
nel merito, in via preliminare: accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di NN IT;
per l'effetto revocarsi, annullarsi e/o dichiararsi nullo, inammissibile, inefficace e improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti;
nel merito, in via principale:
1.1) accertarsi e dichiararsi che RE di BO EM SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, è inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto meglio dedotto in atti, in relazione ai vizi e difetti presenti nell'opera, mancanze di qualità e mancate consegne, come meglio descritto in atti in narrativa;
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1.2) per l'effetto ridursi il corrispettivo contrattuale in misura pari alla somma azionata da controparte in via monitoria, e/o condannarsi parte convenuta a risarcire il danno patito dall'opponente nella medesima misura, ovvero in quella diversa - maggiore o minore – accertata in corso di causa;
1.3) compensarsi l'importo astrattamente dovuto alla convenuta con quanto accertato come dovuto alla parte attrice;
1.4) revocarsi, annullarsi e/o dichiararsi nullo, inammissibile, inefficace e improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto e respingersi tutte le domande svolte nei confronti di parte attrice opponente, dichiarandosi che la stessa nulla deve alla convenuta opposta.
2.1) Accertarsi e dichiararsi che RE di BO EM SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, è inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto indicato in atti per le ragioni ivi indicate e che parte attrice opponente ha legittimamente esercitato la facoltà ex art. 1460 c.c.;
2.2) per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da parte attrice a favore di RE di BO EM SR;
2.3) revocarsi, annullarsi e/o dichiararsi nullo, inammissibile, inefficace e improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto e respingersi tutte le domande svolte nei confronti di parte attrice opponente, dichiarandosi che la stessa nulla deve alla convenuta opposta.
3) Condannarsi RE di BO EM SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni patiti da parte opponente, nella misura ulteriore di € 15.000, ovvero in quella diversa – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di giudizio, se del caso anche in via equitativa, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con integrale rifusione delle spese e dei compensi di lite, oltre CPA ed IVA.
Quanto alle conclusioni avversarie
Rigettarsi tutte le domande e conclusioni formulate da controparte, siccome inammissibili
e/o improponibili e, comunque infondate, in fatto e in diritto. Mezzi istruttori: previa revoca in parte qua delle ordinanze in data 13 gennaio 2023 e 7 giugno 2023, chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate nelle memorie sia a prova diretta che contraria e in particolare interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di RE s.r.l. ST BO e per testi, sui seguenti capitoli di prova di cui chiedono l'ammissione: 1) vero che in data 13 febbraio 2021 NN IT (figlio di NC IT), LE
ER (fidanzata di NN IT) e DA ER (padre di LE ER) si recarono ad un primo incontro presso la sede di RE (in Comune di Tradate) nel corso del quale NN IT, LE ER e DA ER esposero a ST BO la loro esigenza di sistemare e arredare l'appartamento sito in Como, località Lora, in via Verga n. 14 nel quale i primi due avevano programmato di andare a convivere (testi
LE ER e DA ER);
2) vero che DA ER diede referenze positive su RE a NN IT e
NC IT e, data la multidisciplinarietà degli interventi da eseguire, segnalò a NN IT, LE ER e a NC IT l'opportunità di rivolgersi alla convenuta opposta per richiedere un preventivo (testi LE ER e DA ER);
3) vero che in data 17 febbraio 2021 ST BO, in compagnia di collaboratori, eseguì un primo sopralluogo presso l'appartamento di Como, località Lora, via Verga n. 14, presenti NC IT, NN IT ed LE ER (teste LE ER);
4) vero che in occasione dell'incontro del 17 febbraio 2021, NC IT incaricò verbalmente ST BO di formulare una proposta di preventivo degli interventi, dopo avere redatto un progetto per gli interventi edilizi, consistenti nella pavimentazione
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dell'immobile, nelle finiture dei bagni e relativi sanitari, nella realizzazione di alcuni controsoffitti e nella posa di alcune porte e per l'arredamento della casa (teste LE ER);
5) vero che in data 20 febbraio 2021 NN IT, NC IT, LE ER
e DA ER si recarono presso la sede di RE e nell'occasione ST BO, alla presenta di suoi collaboratori, illustrò loro una prima stesura di del progetto e il preventivo provvisorio in data 18 febbraio 2021 relativo agli arredi, che viene mostrato al teste (doc. 21) (testi LE ER e DA ER);
6) vero che le note manuali sul preventivo provvisorio in data 18 febbraio 2021 relativo agli arredi che viene mostrato al teste (doc. 21) vennero aggiunte da ST BO nella predetta riunione del 20 febbraio 2021(testi LE ER e DA ER);
7) vero che, sempre nell'incontro del 20 febbraio 2021, ST BO disse che, in caso di mancata accettazione della proposta che RE avrebbe steso, il progetto sarebbe stato remunerato a parte;
al contrario, in caso di accettazione della proposta, il costo del progetto sarebbe stato compreso nel corrispettivo generale delle opere (testi LE ER e
DA ER);
8) vero che sempre nell'incontro del 20 febbraio 2021 ST BO disse a NN IT, NC IT, LE ER e DA ER che i mobili sarebbero stati pezzi unici realizzati da RE per il solo committente e di alta qualità (testi LE ER
e DA ER);
9) vero che sempre nell'incontro del 20 febbraio 2021 ST BO disse a NN IT,
NC IT, LE ER e DA ER elettrodomestici perché non sono il signor AEG> e, alzatosi, indicò un capannone adiacente
e disse (testi LE ER e DA ER);
10) vero che, sempre nell'incontro del 20 febbraio 2021, LE ER chiese di poter vedere qualche mobile tra quelli proposti e ST BO disse che non era possibile trattandosi di pezzi unici da prodursi su misura e su ordinazione, salvo alcuni elementi come divani, sedie e poltrone che furono mostrati in versioni simili (testi LE ER
e DA ER);
11) vero che, sempre nell'incontro del 20 febbraio 2021, ST BO disse a NN IT, NC IT, LE ER e DA ER che i mobili sarebbero stati eseguiti in color legno, con finitura in rovere, come richiesto da NN IT e LE ER (testi LE ER e DA ER);
12) vero che sempre nell'incontro del 20 febbraio 2021 ST BO mostrò ai presenti tavole in carta e in lucido nelle quali il mobilio era indicato in colore marrone, ciò che venne confermato anche nella versione finale datata 12 aprile 2021 (testi LE ER
e DA ER)
13) vero che il primo progetto mostrato nell'incontro del 20 febbraio 2021, poi più volte modificato, prevedeva la fornitura e montaggio degli arredi e lo spostamento della porta della cucina, lo spostamento dell'accesso alla dispensa, una porta in più nella zona notte e la posa dei controsoffitti, da eseguirsi dopo l'installazione dei condizionatori (testi LE ER e DA ER);
14) vero che in occasione di una riunione tenutasi presso RE in data 10 aprile 2021
NN IT e LE ER, espressero la loro approvazione al progetto delle opere edili e degli arredamenti (teste LE ER);
15) vero che NC IT comunicò a ST BO anche la sua approvazione ai progetti di cui al capitolo che precede e in data 22 aprile 2021 segnalò alcune modifiche tecniche, di poi ignorate da RE (distributore idraulico e cassetta derivazione elettrica non spostabili) (teste LE ER);
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16) vero che in occasione dell'incontro del 10 aprile 2021 la revisione finale del progetto relativo agli arredi venne solo mostrata a NN IT e LE ER (teste LE ER);
17) vero che nella revisione finale del progetto relativo agli arredi di cui al capitolo che precede erano indicati arredi su misura e con finiture in rovere (teste LE ER);
18) vero che in data 12 aprile 2021 RE trasmise via email a NN IT la revisione finale del progetto relativa alle opere edili, come da documento che si mostra al teste (doc. 24) (teste LE ER);
19) vero che ST BO disse in più occasioni che i progetti relativi agli arredi potevano essere solo visionati da NN IT, NC IT, DA ER ed LE
ER e motivò la sua affermazione adducendo il timore che altri concorrenti potessero copiarli (testi LE ER e DA ER);
20) vero che RE fornì a NN IT le indicazioni e i disegni per la presentazione della CILA in Comune di Como, successivamente depositata dal geom. Vittorio Pomoni, come da documento che si mostra al teste (docc. 24, 26 e 27) (teste LE ER);
21) vero che RE consegnò un piatto doccia di misura 80 x 140 cm, di poi sostituito, anziché di 80 x 120 cm, come indicato nel progetto e trascurò di consegnare due box doccia e cinque porte interne, di cui due vennero poi installate a ottobre 2021(teste LE
ER);
22) vero che due piatti doccia nei bagni, che risultarono deformati, vennero sostituiti, con esborso di euro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 418/2022 promossa da:
RA LI (C.F. [...]) e NI LI (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Marcinkiewicz e dell'Avv.
RC Franzini, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Como, Via Volta, 77
- parte attrice opponente- nei confronti di
HABITARE DI GA MI S.R.L. (C.F. 04027180969), con il patrocinio dell'Avv.
Maria Cristina Fiori e dell'Avv. Sabrina Latini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Como, Via Pessina, 15
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Previe le declaratorie di legge e del caso, in via preliminare, in rito:
- sospendersi, ex art. 649 cpc, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto concessa ai sensi dell'art. 642 cpc, ricorrendo i gravi motivi meglio dedotti in atto;
- disporsi la riduzione dell'ipoteca giudiziale iscritta da controparte, ex art. 2874 cc, tenuto conto della sovrabbondanza dell'iscrizione eseguita da parte opponente;
nel merito, in via preliminare: accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di NN IT;
per l'effetto revocarsi, annullarsi e/o dichiararsi nullo, inammissibile, inefficace e improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti;
nel merito, in via principale:
1.1) accertarsi e dichiararsi che RE di BO EM SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, è inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto meglio dedotto in atti, in relazione ai vizi e difetti presenti nell'opera, mancanze di qualità e mancate consegne, come meglio descritto in atti in narrativa;
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1.2) per l'effetto ridursi il corrispettivo contrattuale in misura pari alla somma azionata da controparte in via monitoria, e/o condannarsi parte convenuta a risarcire il danno patito dall'opponente nella medesima misura, ovvero in quella diversa - maggiore o minore – accertata in corso di causa;
1.3) compensarsi l'importo astrattamente dovuto alla convenuta con quanto accertato come dovuto alla parte attrice;
1.4) revocarsi, annullarsi e/o dichiararsi nullo, inammissibile, inefficace e improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto e respingersi tutte le domande svolte nei confronti di parte attrice opponente, dichiarandosi che la stessa nulla deve alla convenuta opposta.
2.1) Accertarsi e dichiararsi che RE di BO EM SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, è inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto indicato in atti per le ragioni ivi indicate e che parte attrice opponente ha legittimamente esercitato la facoltà ex art. 1460 c.c.;
2.2) per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da parte attrice a favore di RE di BO EM SR;
2.3) revocarsi, annullarsi e/o dichiararsi nullo, inammissibile, inefficace e improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto e respingersi tutte le domande svolte nei confronti di parte attrice opponente, dichiarandosi che la stessa nulla deve alla convenuta opposta.
3) Condannarsi RE di BO EM SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni patiti da parte opponente, nella misura ulteriore di € 15.000, ovvero in quella diversa – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di giudizio, se del caso anche in via equitativa, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con integrale rifusione delle spese e dei compensi di lite, oltre CPA ed IVA.
Quanto alle conclusioni avversarie
Rigettarsi tutte le domande e conclusioni formulate da controparte, siccome inammissibili
e/o improponibili e, comunque infondate, in fatto e in diritto. Mezzi istruttori: previa revoca in parte qua delle ordinanze in data 13 gennaio 2023 e 7 giugno 2023, chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate nelle memorie sia a prova diretta che contraria e in particolare interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di RE s.r.l. ST BO e per testi, sui seguenti capitoli di prova di cui chiedono l'ammissione: 1) vero che in data 13 febbraio 2021 NN IT (figlio di NC IT), LE
ER (fidanzata di NN IT) e DA ER (padre di LE ER) si recarono ad un primo incontro presso la sede di RE (in Comune di Tradate) nel corso del quale NN IT, LE ER e DA ER esposero a ST BO la loro esigenza di sistemare e arredare l'appartamento sito in Como, località Lora, in via Verga n. 14 nel quale i primi due avevano programmato di andare a convivere (testi
LE ER e DA ER);
2) vero che DA ER diede referenze positive su RE a NN IT e
NC IT e, data la multidisciplinarietà degli interventi da eseguire, segnalò a NN IT, LE ER e a NC IT l'opportunità di rivolgersi alla convenuta opposta per richiedere un preventivo (testi LE ER e DA ER);
3) vero che in data 17 febbraio 2021 ST BO, in compagnia di collaboratori, eseguì un primo sopralluogo presso l'appartamento di Como, località Lora, via Verga n. 14, presenti NC IT, NN IT ed LE ER (teste LE ER);
4) vero che in occasione dell'incontro del 17 febbraio 2021, NC IT incaricò verbalmente ST BO di formulare una proposta di preventivo degli interventi, dopo avere redatto un progetto per gli interventi edilizi, consistenti nella pavimentazione
pagina 2 di 28
dell'immobile, nelle finiture dei bagni e relativi sanitari, nella realizzazione di alcuni controsoffitti e nella posa di alcune porte e per l'arredamento della casa (teste LE ER);
5) vero che in data 20 febbraio 2021 NN IT, NC IT, LE ER
e DA ER si recarono presso la sede di RE e nell'occasione ST BO, alla presenta di suoi collaboratori, illustrò loro una prima stesura di del progetto e il preventivo provvisorio in data 18 febbraio 2021 relativo agli arredi, che viene mostrato al teste (doc. 21) (testi LE ER e DA ER);
6) vero che le note manuali sul preventivo provvisorio in data 18 febbraio 2021 relativo agli arredi che viene mostrato al teste (doc. 21) vennero aggiunte da ST BO nella predetta riunione del 20 febbraio 2021(testi LE ER e DA ER);
7) vero che, sempre nell'incontro del 20 febbraio 2021, ST BO disse che, in caso di mancata accettazione della proposta che RE avrebbe steso, il progetto sarebbe stato remunerato a parte;
al contrario, in caso di accettazione della proposta, il costo del progetto sarebbe stato compreso nel corrispettivo generale delle opere (testi LE ER e
DA ER);
8) vero che sempre nell'incontro del 20 febbraio 2021 ST BO disse a NN IT, NC IT, LE ER e DA ER che i mobili sarebbero stati pezzi unici realizzati da RE per il solo committente e di alta qualità (testi LE ER
e DA ER);
9) vero che sempre nell'incontro del 20 febbraio 2021 ST BO disse a NN IT,
NC IT, LE ER e DA ER elettrodomestici perché non sono il signor AEG> e, alzatosi, indicò un capannone adiacente
e disse (testi LE ER e DA ER);
10) vero che, sempre nell'incontro del 20 febbraio 2021, LE ER chiese di poter vedere qualche mobile tra quelli proposti e ST BO disse che non era possibile trattandosi di pezzi unici da prodursi su misura e su ordinazione, salvo alcuni elementi come divani, sedie e poltrone che furono mostrati in versioni simili (testi LE ER
e DA ER);
11) vero che, sempre nell'incontro del 20 febbraio 2021, ST BO disse a NN IT, NC IT, LE ER e DA ER che i mobili sarebbero stati eseguiti in color legno, con finitura in rovere, come richiesto da NN IT e LE ER (testi LE ER e DA ER);
12) vero che sempre nell'incontro del 20 febbraio 2021 ST BO mostrò ai presenti tavole in carta e in lucido nelle quali il mobilio era indicato in colore marrone, ciò che venne confermato anche nella versione finale datata 12 aprile 2021 (testi LE ER
e DA ER)
13) vero che il primo progetto mostrato nell'incontro del 20 febbraio 2021, poi più volte modificato, prevedeva la fornitura e montaggio degli arredi e lo spostamento della porta della cucina, lo spostamento dell'accesso alla dispensa, una porta in più nella zona notte e la posa dei controsoffitti, da eseguirsi dopo l'installazione dei condizionatori (testi LE ER e DA ER);
14) vero che in occasione di una riunione tenutasi presso RE in data 10 aprile 2021
NN IT e LE ER, espressero la loro approvazione al progetto delle opere edili e degli arredamenti (teste LE ER);
15) vero che NC IT comunicò a ST BO anche la sua approvazione ai progetti di cui al capitolo che precede e in data 22 aprile 2021 segnalò alcune modifiche tecniche, di poi ignorate da RE (distributore idraulico e cassetta derivazione elettrica non spostabili) (teste LE ER);
pagina 3 di 28
16) vero che in occasione dell'incontro del 10 aprile 2021 la revisione finale del progetto relativo agli arredi venne solo mostrata a NN IT e LE ER (teste LE ER);
17) vero che nella revisione finale del progetto relativo agli arredi di cui al capitolo che precede erano indicati arredi su misura e con finiture in rovere (teste LE ER);
18) vero che in data 12 aprile 2021 RE trasmise via email a NN IT la revisione finale del progetto relativa alle opere edili, come da documento che si mostra al teste (doc. 24) (teste LE ER);
19) vero che ST BO disse in più occasioni che i progetti relativi agli arredi potevano essere solo visionati da NN IT, NC IT, DA ER ed LE
ER e motivò la sua affermazione adducendo il timore che altri concorrenti potessero copiarli (testi LE ER e DA ER);
20) vero che RE fornì a NN IT le indicazioni e i disegni per la presentazione della CILA in Comune di Como, successivamente depositata dal geom. Vittorio Pomoni, come da documento che si mostra al teste (docc. 24, 26 e 27) (teste LE ER);
21) vero che RE consegnò un piatto doccia di misura 80 x 140 cm, di poi sostituito, anziché di 80 x 120 cm, come indicato nel progetto e trascurò di consegnare due box doccia e cinque porte interne, di cui due vennero poi installate a ottobre 2021(teste LE
ER);
22) vero che due piatti doccia nei bagni, che risultarono deformati, vennero sostituiti, con esborso di euro
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