Trib. Savona, sentenza 03/02/2025, n. 24
TRIB Savona
Sentenza
3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 19/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 03/02/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per AI l'Avv. RIVA SERGIO, per GA MO l'Avv. GENTA
MARCO, per UC LU l'Avv. BARBERO UC e per SARA ASSICURAZIONI
l'avv. BERIO in sostituzione dell'Avv. BOGGIA.
L'avv. RIVA insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'avv. BARBERO insiste per il rigetto concludendo nuovamente come in comparsa di costituzione e risposta, richiamando tutte le istanze disattese di CTU.
L'avv. GENTA insiste nelle conclusioni già agli atti.
L'avv. BERIO richiama la precedente verbalizzazione e comunque contesta le deduzioni in quella sede dell'impresa UC, associandosi alle difese dell'assicurata ON
GA, escludendo ogni responsabilità della stessa per le tavole “incriminate” in relazione alla cui integrità e idoneità all'uso non era stata avanzata alcuna contestazione da parte della ditta UC.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 18.25 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 03/02/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA nel proc. n. 19/2024 R.G. Lav. tra
- AI , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. RIVA SERGIO, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti ricorrente
e
- GA MO, elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. GENTA MARCO, il quale lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
- UC LU, elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. BARBERO UC, il quale lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti convenuti e
- SARA ASSICURAZIONI S.P.A., elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. BOGGIA
MARCO, il quale la rappresenta e difende in forza di mandato in atti terza chiamata sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.1.2024 AI ha agito in regresso nei confronti di
GA IM, quale titolare della ditta individuale “OV TE NO di NO
IM” e UC GI quale titolare della ditta individuale “Edile di LU GI” chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertata, per il fatto-reato dell'infortunio occorso al sig. SU SA il 09.10.20, la responsabilità, per fatto proprio o di preposti e/o dipendenti, di LU GI, quale legale rappresentante/titolare dell'Impresa Edile di LU GI, e di IM NO quale legale rappresentante/titolare della OV TE NO di NO IM, dichiararne la civile responsabilità per l'evento de quo e conseguentemente condannarli, in via solidale e/o alternativa tra loro o come meglio visto, a rimborsare all'I.N.A.I.L., nei limiti in precedenza indicati, la somma di € 87.530,06 e/o quell'altra meglio vista e ritenuta emergenda in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del valore capitale della rendita
e, per le altre somme, dall'erogazione, oltre i miglioramenti di rendita dal 30.03.23, sempre con rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oneri ed accessori di legge”.
L'Istituto, a sostegno della domanda, a dedotto che la mattina del 9.10.2020 RA
SA, dipendente dell'impresa Edile di UC GI, mentre si trovava su un ponteggio, insieme al collega IZ GI, intento a sostituire una lastra di marmo, a causa del cedimento/rottura di una tavola del ponteggio stesso era caduto al suolo dal livello 1 provocandosi lesioni;
che AI, trattandosi di infortunio sul lavoro, aveva erogato in favore del
RA le prestazioni di legge (per complessivi € 87.530,06, come da attestazione di credito a firma del Direttore della Sede Territoriale AI di Savona Imperia del 19.10.23);
che la responsabilità dei convenuti, datore di lavoro e installatore del ponteggio, era evidente poiché al lavoratore non erano state forniti materiali ed attrezzature non conformi e atte allo scopo.
Si è costituito in giudizio GA IM, quale titolare della “OV TE”, chiedendo in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa SARA Assicurazioni s.p.a. e, nel merito, “accertate le modalità della caduta del lavoratore sig. SU, rigettare la domanda dell'I.N.A.I.L. nei confronti di IM NO
3 quale titolare della impresa individuale OV TE NO di IM NO e condannare unicamente il sig. GI LU nella sua qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della Impresa Edile LU GI di Loano a pagare le somme a favore dell'I.N.A.I.L”;
in via di subordine, tale convenuto ha agito in garanzia/manleva nei confronti della SARA Assicurazioni s.p.a. .
GA IM, in particolare, ha affermato che:
- UC GI aveva ricevuto l'incarico di eseguire delle opere edili nelle facciate dell'immobile sito in Dego, Località Pian della Canapa, 8;
- avendo necessità di ponteggi per eseguire tali interventi, aveva chiesto alla ditta OV
TE di GA IM di installarli;
- l'Arch. MANFREDA aveva, quindi, redatto il progetto dei ponteggi e la “relazione di calcolo”;
- completati il PIMUS ed il POS, nell'arco di due o tre giorni a settembre 2020 la ditta dell'esponente aveva installato i ponteggi, senza alcuna contestazione da parte dell'impresa edile;
- dopo circa 10 giorni dall'installazione dei ponteggi (che erano stati usati sin da subito) il
9.10.2020 AZ GA (preposto e ponteggiatore della OV TE NO) aveva ricevuto una telefonata da UC GI il quale lo aveva avvertito che quella mattina due suoi dipendenti mentre stavano lavorando sui ponteggi, erano caduti in quanto una tavola si era spezzata;
- dopo tale telefonata, AZ GA si era recato presso l'immobile di Dego e GI
UC gli aveva fatto vedere una tavola che presentava una venatura interna dalla quale sarebbero caduti i due operai;
- la ditta esponente aveva stipulato una polizza con la SARA Ass.ni spa per la
Responsabilità civile, quindi era stata presentata rituale denuncia ma, operati i necessari accertamenti, la compagnia aveva concluso non ravvisando responsabilità a carico dell'assicurata non essendovi prova di eventuali difetti delle tavole dalla stessa fornite, che potevano essere state caricate da eccessivo peso;
4
- la responsabilità del sinistro era da ascrivere esclusivamente al datore di lavoro impresa edile UC: al momento dell'infortunio, infatti, sulla medesima tavola si trovavano due lavoratori con delle lastre di marmo da installare come davanzali esterni, quindi non vi era stato un regolare utilizzo del ponteggio.
Si è costituito in giudizio anche UC GI chiedendo rigettarsi la domanda formulata da AI nei suoi confronti e condannarsi unicamente GA IM, accertando e dichiarando, in ogni caso, che i fatti di causa erano avvenuti per fatti e colpa e/o negligenza esclusiva della OV NO TE.
Tale convenuto confermava di aver chiesto alla ditta OV TE NO di
GA IM di installare il ponteggio necessario ai lavori di tinteggiatura della facciata dell'immobile sito in Dego, Località Pian della Canapa 8, e la caduta dal primo piano di tale ponteggio del proprio dipendente RA, la mattina del 9.10.2020, a causa della rottura di una tavola.
UC, tuttavia, precisava che:
- RA ed il collega IZ quel giorno erano sul ponteggio intenti a montare il davanzale di una delle due finestre poste al piano primo dell'immobile con una piccola lastra di pietra della misura di 118 cm di lunghezza e 28,5 cm di larghezza, avente un peso di 27 kg circa;
- i ponteggi potevano certamente reggere il peso dei due operai e di tale lastra di pietra, come da relazione tecnica in atti;
- le tavole in legno del piano primo del ponteggio erano quattro, ciascuna lunga 2 metri, larga 23 cm e spessa 5 cm;
- improvvisamente una delle tavole sulle quali stavano operando i lavoratori si era spezzata provocando la caduta degli stessi;
- mediante comunicazione trasmessa via PEC IM GA aveva dichiarato di aver constatato, a seguito di sopralluogo effettuato dopo l'incidente, che la tavola in legno che si era spezzata “era interessata da una lunga venatura interna non visibile ad occhio nudo che ne aveva determinato la frattura. Provvedevamo pertanto a sostituire
5 la tavola in questione. La presente si rilascia per ogni fine assicurativo e di risarcimento civilistico”;
- non vi era stata, quindi, da parte del datore di lavoro alcuna violazione dell'art. 2087 c.c.
e la responsabilità del sinistro era da ascrivere esclusivamente a IM GA;
- il nesso causale era stato comunque interrotto per caso fortuito.
Autorizzata la chiamata di terzo, si è costituita SARA Assicurazioni S.p.a. contestando l'esistenza di qualsivoglia responsabilità dell'assicurato in relazione all'infortunio subito dal
RA, contestando la quantificazione del danno nella misura del 16% operata da AI e la durata dell'inabilità temporanea, chiedendo disporsi esperimento peritale d'ufficio. Tale compagnia, quindi, ha così concluso: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le pronunce meglio viste, assolvere la OV TE NO di IM NO dalla domanda contro di essa proposta dall'AI;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertata responsabilità, anche parziale, della Ditta Individuale OV TE NO, accogliere la domanda di garanzia e/o manleva nell'ambito di quanto previsto nella polizza, con le limitazioni, esclusioni, scoperti e/o franchigie ivi previste e con esclusione del vincolo di solidarietà con eventuali coobbligati. Con vittoria di compensi e spese del giudizio.”
Esperito senza successo tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti.
All'esito dell'istruttoria orale, la difesa del convenuto UC ha chiesto il licenziamento di due CTU (una volta a stabilire “l'effettiva sussistenza dei presupposti e delle valutazioni medico legali alle quali è pervenuta l'AI ed in forza delle quali ha inteso azionare il presente giudizio”, nonché la correttezza della quantificazione delle somme indicate per le quali
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