Trib. Siena, sentenza 01/03/2024, n. 88
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 383/2022 rgl
Svolgimento del processo.
RI AD nella sua qualità di amministratore unico della Trasporti Bn s.r.l. e nell'interesse della TRASPORTI BN SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rapp.te p.t. (difesi dall'avv. Francesco Michelotti) a mezzo ricorso depositato il 7/6/2022
contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DI SIENA ufficio periferico dell'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO subentrato ai sensi del d.lgs. 14.09.2015, n.149 (attuativo della L. 10.12.2014, n.183) nelle attività e nelle funzioni della DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI SIENA in persona del legale rappresentante (che sarà difeso dal Direttore Andrea Sammuri)
propose opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 77/2022 della Direzione Territoriale del Lavoro di Siena del 02.05.2022 e notificata il 10.05.2022, al pagamento della complessiva somma di € 3.805,90 per le violazioni della legislazione sociale conseguite ad una segnalazione della Polizia Stradale di Bologna formulando le seguenti conclusioni (ricorso, p. 4, letterali):
“In tesi, accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 77/2022 emanata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siena in persona del direttore dott.ssa Rosaria Villani per i motivi tutti di cui alla parte narrativa del presente atto e per l'effetto annullare il suddetto provvedimento. Per l'effetto condannare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro- tempore alla restituzione di quanto risulterà eventualmente indebitamente corrisposto dalle ricorrenti in corso di causa. In ipotesi, annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 77/2022 emanata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siena in persona del direttore
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dott.ssa Rosaria Villani per i motivi tutti di cui alla parte narrativa del presente atto e per l'effetto annullare il suddetto provvedimento. Per l'effetto condannare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro- tempore alla restituzione di quanto risulterà eventualmente indebitamente corrisposto dalle ricorrenti in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
L'Ispettorato Territoriale di Siena dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, pp. 5-6, letterali):
“In via principale, rigettare l'opposizione per cui è causa, perché assolutamente infondata, in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare l'ordinanza – ingiunzione gravata nei confronti del trasgressore principale e dell'obbligato solidale. Per quanto sopra, condannare la parte ricorrente alle spese di giudizio ex art. 9, comma 2 D.Lgs. 149/2015. 2015 (“in caso di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”).
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All'udienza 14/12/2022, nella causa n. 383/2022 rgl sono comparsi: per gli opponenti, l'avv. Angela D'Andrea, in sostituzione dell'avv. Francesco Michelotti;
per l'Ispettorato opposto, il funzionario delegato Carmine Gerardo Parisi. Presente inoltre la funzionaria ITL Siena Ludovica Ferrini.
Il giudice sente le parti, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice ammette le prove orali chieste dalle parti e – programmata la discussione al 1/3/2024 ore 11:00 – fissa per l'audizione dei due testimoni indicati dalle parti l'udienza del 19/1/2024 ore 12:30.
All'udienza 19/1/2024, nella causa n. 383/2022 rgl sono comparsi: per gli opponenti, l'avv. Benedetta Venezia, in sostituzione dell'avv. Francesco Michelotti;
per l'Ispettorato opposto, la funzionaria delegata Ludovica Ferrini.
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Introdotto il testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi in RI AD (….) indicato dagli opponenti.
“dipendente della Trasporti BN. RI AD è mio figlio. 1) DCV che lei è responsabile del personale della Trasporti BN;
sì, mi occupo dell'operatività delle persone;
2) Dcv che il mezzo targato CG615RK in data 05.02.2015 subiva un guasto meccanico e rimaneva fermo a Imola;
sì, subì un guasto, alla guida un nostro dipendente, non l'EV, non ricordo il nome a distanza di tanto tempo;
3) Dcv che l'azienda chiedeva al sig EV la cortesia di poterlo andare a riprendere;
sì, fui io personalmente a chiedergli, conoscendolo da più anni, essendo stato in passato mio dipendente, la gentilezza, il piacere personale di andarlo a ritirare, poiché né io né mio figlio RI abbiamo la patente, lui accettò volentieri;
adr avevamo difficoltà ad inviare un dipendente, poiché tra una guida e l'altra