Trib. Latina, sentenza 04/11/2024, n. 2094
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE
in persona dei magistrati: dott. Pierluigi De Cinti - Presidente -
dott. Luca Venditto - Giudice -
dott.ssa Concetta Serino - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5802 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con i termini di legge all'udienza del 09.07.2024,
TRA
AV ZI, rappresentata e difesa, giusta procura in margine all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Masiello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Marziale
n. 13 in Formia,
ATTRICE
E
AV IZ E AV IN, rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giulio Nevi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Latina Via Picasso n. 30,
CONVENUTI
E
BELLATO RI IN, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Daniela Giacchetta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina Via Picasso n. 30,
CONVENUTA
1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NO IN, con atto di citazione notificato ai convenuti in epigrafe indicati, deduceva che,
a seguito del decesso del padre NO ES in data 13.08.2017, non aveva ricevuto alcuna quota dell'asse ereditario, alcuna somma e/o frutti civili degli stessi e non era nel possesso di alcun bene ereditario.
Assumeva di aver condotto, con gli altri eredi, trattative per la divisione ed attribuzione di compendi patrimoniali, che proseguivano tra le parti negli anni successivi al 2008, senza, tuttavia, sfociare in proposte che potessero ritenersi eque, per cui incaricava un proprio tecnico di fiducia di stimare analiticamente i beni componenti le quote divisionali.
Rilevava che, a sua insaputa, con atto di costituzione di rendita vitalizia, trascritto il
25.07.2011 con nota Reg. Particolare 12326 Reg. Generale 18325, per NO IC
RI Rep. 14354 Racc. 8631 del 18.07.2011, il de cuius trasferiva a NA NO
l'azienda agricola sita in Comune di Terracina (Lt), in Via Lungo Sisto della superficie di ha 8.25.90 con sovrastanti due unità collabenti, oltre a terreni nel Comune di Terracina e che, con il medesimo atto, i sig.ri NO ES e BE AR NA, trasferivano alla sig.ra NA NO l'appezzamento di terreno sito nel Comune di Terracina in Via
Lungo Sisto della superficie di ha 2.71.58 riportato in Catasto terreni del Comune di
Terracina e con ulteriore atto di costituzione di rendita vitalizia sempre per NO IC
RI del medesimo giorno (18.07.2011) trascritto in pari data (25.07.2011) con nota
Reg. part. 12328 Reg. Generale 18327, Rep. 14356 Racc. 8633, il de cuius trasferiva all'altro germano MA NO l'azienda agricola che si estendeva a cavallo del confine tra i
Comuni di Sabaudia e di Terracina, Località Sant'Isidoro, composta da abitazione di vani catastali 6,5 vani disposti su piano seminterrato e piano terra, abitazione di 6 vani catastali al piano primo, unità immobiliare in corso di costruzione al piano secondo, locale ad uso agricolo della superficie di metri quadrati 560 al piano terra, il tutto con annessa area cortilizia pertinenziale della superficie, tra coperto e scoperto, di metri quadrati 3.031, nonché appezzamento di terreno agricolo, con sovrastanti fabbricati ad uso agricolo e immobile sito in Comune di Sabaudia (Lt) in località Sant'Isidoro e appezzamento di terreno agricolo della superficie di are 8.24.
Proseguiva adducendo, inoltre, che, da sommarie ricerche bancarie effettuate presso la
Banca Popolare del Lazio, dove il de cuius NO ES, unitamente alla moglie BE
AR NA, era titolare del conto corrente n. CC0240100521, risultavano numerosi
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prelevamenti e trasferimenti, le cui somme erano state donate agli altri eredi, con grave nocumento dell'asse ereditario relitto.
Allegava la nullità delle costituzioni di rendita vitalizia per mancanza di requisiti essenziali, in quanto al momento della stipula erano mancanti del requisito essenziale dell'alea giacchè il sig. NO ES, deceduto all'età di 82 anni, era già in avanti con gli anni (anni 76 al momento della stipula rispetto ad una aspettativa di vita di un uomo nell'anno 2011 pari a
79,5 anni) e con stato di salute già compromesso tale da rendere certa o estremamente probabile la sua dipartita in un arco di tempo determinabile che aveva reso possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite.
Allegava, inoltre, la simulazione degli atti pubblici del 2011 e che, tra l'altro, i coeredi convenuti avevano disposto dei beni, compresi quelli in comunione ereditaria, in favore di un terzo, sig. NO ES, figlio del convenuto MA NO e nipote omonimo del de cuius, il quale utilizzava i detti beni in assenza di qualsivoglia titolo e/o comunque alcuna autorizzazione dell'attrice, per cui aveva anche diritto alla determinazione dell'indennità di occupazione per l'utilizzo dei beni ereditari.
Esponeva che la totalità del patrimonio familiare, comprensivo della quota della sig.ra
BE, era valutato in complessivi € 2.100.000,00 per cui ad ogni germano NO avrebbe dovuto essere attribuito un valore (quota di diritto), di € 700.000,00 ciascuno.
Chiedeva, quindi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza accogliersi le seguenti domande per tutte le motivazioni indicate in premessa qui da intendersi riportate e trascritte: - Preliminarmente accertare/dichiarare la sig.ra
NO IN erede del de cuius NO ES. - accertare/dichiarare la nullità degli atti di costituzione di rendita vitalizia del 18.07.2011 per Notaio RI n. rep 14354/8631
e n. 14356/8633 per difetto assoluto del requisito essenziale dell'alea del contratto e/o per difetto genetico della causa;- accertata/dichiarata la simulazione degli atti di costituzione di rendita vitalizia del 18.07.2011 per Notaio RI n. rep 14354/8631 e n. 14356/8633 indicati in premessa dissimulanti effettive donazioni, dichiarare la nullità degli stessi e, previa collazione, rideterminare l'asse ereditario del de cuius NO ES ricomprendendo nel cd. relictum il donatum come accertato;
- accertata/dichiarata la consistenza effettiva dell'asse ereditario del de cuius NO ES, previa collazione di tutte le donazioni mobiliari come risultanti dall'estratto conto corrente indicato in premessa, rideterminare l'asse ereditario del de cuius NO ES ricomprendendo nel cd. relictum il donatum come accertato;
- accertata/dichiarata la illegittimità delle
3 movimentazioni bancarie effettuate anche post mortem del de cuius dalla coerede BE, moglie superstite del de cuius, sul conto corrente cointestato, condannare la medesima alla ripetizione delle dette somme in favore dell'asse ereditario;
- all'esito determinare la quota ereditaria spettante alla sig.ra NO IN procedendone all'attribuzione in suo favore, in natura e/o in danaro, ed addivenire alla divisione della comunione ereditaria dei beni tutti accertati come caduti in successione tra gli eredi del de cuius NO ES, previa declaratoria della nullità/simulazione degli atti dispositivi di cui in narrativa e/o collazione/riduzione delle donazioni, con condanna dei convenuti in solido ovvero ciascuno per le proprie ragioni e/o spettanze, al rilascio/restituzione in favore dell'attrice dei beni accertati/determinati facenti parte della quota ereditaria spettante alla sig.ra IN NO come attribuitale, redigendo all'esito apposito progetto divisionale. - accertata/dichiarata la naturale fruttuosità dei beni caduti in successione e goduti dai soli convenuti possessori, previa declaratoria di nullità/simulazione e/o collazione/riduzione delle donazioni e degli atti dispositivi di cui in narrativa, ed il conseguente giusto diritto dell'attrice a dover riceverne pro quota i frutti sin dalla disponibilità esclusiva in favore dei convenuti e/o del sig. ES NO e/o di terzi eventuali usuari/affittuari dei detti beni immobili, condannare i convenuti tutti che utilizzano e/o occupano i beni tutti dell'asse ereditario senza autorizzazione dell'attrice, in solido ovvero ciascuno per le proprie ragioni e/o spettanze, a corrispondere alla sig.ra IN NO le somme dovutegli, anche a titolo di indennità di occupazione e/o sfruttamento da parametrarsi alla redditività e/o al valore locativo degli stessi come indicato in premessa, e che saranno accertate in corso di causa anche a mezzo espletanda ctu. - In ogni caso accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità/simulazione e/o collazione/riduzione delle donazioni mobiliari e degli atti
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