Trib. Enna, sentenza 22/05/2024, n. 229
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Testo completo
Proc. n. 819/2019 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 22 maggio 2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, dott.ssa D F B ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 819/2019 R.G. lavoro, promossa
da
in persona del suo Presidente e legale Parte_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa per mandato dall'Avv F D
dom.ta per la carica in Caccamo (Pa) nella via S. Vito s.n.;
opponente
contro
rappresentata e difesa dall' avv. E T elettivamente domiciliata in Controparte_1
Piazza Armerina via Umberto I n.20;
opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da
rispettivi atti depositati telematicamente
MOTIVI
Con ricorso depositato l'01.04.2019 l' proponeva opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 111/2019 emesso dal Tribunale di Enna in funzione di Giudice del
Lavoro in data 18.02.2019 e notificato in data 19.02.2019 con cui le veniva ingiunto il pagamento
della somma di euro 1953,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di scatti di
anzianità relativi al periodo lavorativo svolto alle dipendenze dell'opponente, calcolati però in
relazione all'intero periodo di servizio prestato presso la suddetta Org_1
In particolare, la cooperativa opponente deduceva, in primo luogo, l'inammissibilità ed
improcedibilità della domanda monitoria, avendo parte opposta ai fini della realizzazione del credito
azionato, già beneficiato dell'emissione di diffida accertativa dell' di Enna, Organizzazione_2
dichiarata esecutiva con provvedimento del 4.09.2017 e notificata in data 26.01.2018 e, nel merito,
l'assoluta autonomia tra i rapporti succedutisi nel tempo tra la e le diverse imprese affidatarie CP_1
della gestione, con la conseguenza che nessuna cessione d'azienda sia mai intervenuta in favore della
subentrante, nonché la non applicabilità alla fattispecie, del CCNL allegato dallo stesso opposto.
Si costituiva la che resisteva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
******
In primo luogo, va rilevato come non appaia fondata la pregiudiziale eccezione di inammissibilità ed
improcedibilità della domanda monitoria, ben potendo il lavoratore, che già abbia visto riconoscersi
a proprio favore una diffida accertativa, dichiarata esecutiva, richiedere un ulteriore e più ampio
strumento di tutela del proprio credito, quale l'emissione di un decreto ingiuntivo, permettendo
questo, ad esempio, tra l'altro, a differenza della diffida accertativa, l'iscrizione di ipoteca giudiziale
sui beni dell'ingiunto.
In via preliminare poi, occorre respingere la doglianza di parte opponente per la quale non opererebbe
l'art. 37, alla lett. B) del C.C.N.L. del 16.12.2011, in quanto la affidataria della Org_3
gestione del servizio prima della e della , non Organizzazione_4 Parte_1
avrebbe applicato al rapporto con l'attuale opposta il predetto accordo collettivo ma il contratto delle
libere istituzioni assistenziali. Ed invero, va subito detto che il C.C.N.L. UNCI – richiamato da parte
opponente per escludere l'applicabilità dei C.C.N.L. stipulati in data 26.05.2004, 30.07.2008 e
16.12.2011 – non è citato nel corpo del documento contenente il contratto di assunzione stipulato
dalla con la ove si fa generico riferimento al contratto collettivo CP_1 Org_3
senza nessun'altra indicazione. Organizzazione_5
Sussistono degli elementi indiziari, invero, che permettono di ritenere applicabile al rapporto di lavoro
inter-partes, sin dall'allora rapporto instaurato con la la contrattazione collettiva Org_3
invocata da parte opposta piuttosto che il C.C.N.L. UNCI.
Ed invero, ad esempio, la classificazione del personale contenuta nell'art. 37 del C.C.N.L. Libere
Istituzioni Assistenziali prevede sette livelli, dal più elevato (quello indicato col numero 1) al più
basso (indicato col numero 7), non esistendo in esso alcun riferimento ai livelli A, B e C di cui è dato
leggere nei contratti di assunzione dell'opposta (inquadrata D2), riferimento invece introdotto
dall'accordo di rinnovo del 30.07.2008 per le (doc. 15) e ribadito nell'art. 47 del C.C.N.L. Parte_2
del 16.12.2011.
Ne consegue che si deve ritenere che il c.c.n.l. implicitamente richiamato nel contratto individuale
sottoscritto dalle odierne parti processuali fosse quello del 26.05.2004 e relativo accordo di rinnovo
del 30.07.2008.
D'altronde, esaminando i C.C.N.L. in questione, ed in particolare le norme sui rispettivi ambiti
d'applicazione, si può osservare che mentre l'art. 1 del C.C.N.L. del 26.05.2004 e quello del
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