Trib. Agrigento, sentenza 20/04/2024, n. 591
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa V D S, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17.04.2024 col deposito di note scritte ex art.
127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 584 / 2020
promossa da
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIACALONE WILLIAM,
giusta procura in atti,
-opponente-
contro
, rappresentata e difesa dagli avv. ti FEDERICO LENTINI e Controparte_1
MAGRO RICCARDO, giusta procura in atti,
-opposta-
, C.F. e , C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
, rappresentate e difese dall'avv. SALVATORE SALVAGO, giusta C.F._2
procura in atti,
-intervenienti volontarie-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – retribuzioni e tfr.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 24 febbraio 2020, la , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 03/2020,
emesso dal Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro l'11/01/2020, con il quale le veniva
ingiunto di pagare, in favore di , la somma complessiva di € 105.629,53 Controparte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
sollevava eccezione per difetto di
“legittimazione attiva ex art. 81 c.p.c. per carenza di agire ex art. 100 c.p.c.” e rappresentava
che la data del testamento olografo non fosse chiara, essendo stata oggetto di rettifica. Con
vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio parte opposta, argomentando variamente l'infondatezza del
ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore
antistatario.
Intervenivano, volontariamente, e per sentire dichiarare che Controparte_2 CP_3
i beneficiari delle indennità di fine rapporto sarebbero i fratelli , Persona_1 [...]
e , che ne avrebbero diritto in parti uguali. CP_2 Controparte_4
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli
effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte.
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L'opposizione non può essere accolta.
Invero, parte opponente agisce in giudizio chiedendo la revoca