Trib. Napoli, sentenza 25/11/2024, n. 8023
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
La dott.ssa M C in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 25.11.2024 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 8631/2024 +
8633/2024 + 8634/2024 + 8638/2024
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. P F, ed
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Portici (NA), alla Via Libertà n. 218 bis, giusta procura in atti
RICORRENTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 con riferimento agli RG. 8631/2024, 8633/2024, 8638/2024 dall'avv. A I, e, con riguardo all' n. RG 8634/24, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti L M ed
I S, con i quali è elettivamente domiciliata in Via Comunale del CP_1
Principe 13/A presso il Servizio Affari Legali dell' Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi iscritti il 10.04.2024 e successivamente riuniti, la ricorrente Parte_1 esponeva:
- di aver lavorato e di lavorare dal 01/12/2020 per conto e alle dipendenze della CP_1
1 centro, con sede legale in in Strada Comunale del Principe 13/a;
CP_1
- di essere inquadrata nel livello BS del C.C.N.L. del personale delle Aziende Sanitarie del
07/04/1999 con la qualifica di operatore socio sanitario presso l'Ospedale del Mare;
- di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle
14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evince dal c.d. “Cartellino Sanitario” in atti in cui vengono analiticamente rilevati i turni prestati;
1
- di aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evince dai fogli di servizio depositati agli atti, precisamente dal 2020 al 2022;
- che, per tale attività, l'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. Aziende Sanitarie del 07/04/1999, al sesto comma dispone che: “(..) l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo
o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”;
- di non aver mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui ha prestato lavoro nei giorni festivi;
- che gli spetta l'importo di € 715,32 calcolato secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art.
31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29, che ha sostituito l'art. 34 del C.C.N.L del 20/09/2001;
- che l'art. 31, co. 8, precisamente dispone, per lo straordinario festivo una maggiorazione del
30% della paga oraria;
una maggiorazione del 50% per lo straordinario festivo e notturno, tenendosi presente che per “notturno” si intende il turno che va dalle ore 22.00 alle 06.00;
- che a nulla sono valse le formali richieste inoltrate al datore di lavoro;
- che la retribuzione mensile spettante alla categoria di appartenenza – nel caso di specie BS – si ricava dividendo per dodici la retribuzione annua indicata nella tabella B CCNL Comparto
Sanità 2016 – 2018 a cui va sottratta la misura mensile della indennità di qualificazione professionale ricavata dividendo per dodici la misura annua indicata nell'allegato 4 del CCNL Comparto Sanità 1998 – 2001, sempre in relazione alla categoria di appartenenza, ed a cui va aggiunto il rateo di tredicesima delle voci retributive precedentemente determinate. Dal totale si ricava il compenso retributivo ordinario orario, dividendo per 156 la retribuzione mensile ottenuta, ed il compenso per lavoro straordinario festivo orario aggiungendo l'aliquota del
30%;
- che la norma contrattuale configura una obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore e che pertanto è configurato il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
Tanto premesso la ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e chiedeva: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso e per l'effetto - condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 715,32, giusti conteggi elaborati al punto 7) del presente ricorso, per i suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
La ricorrente esponeva: Parte_2
- di aver lavorato e di lavorare dal 26/05/2002 per conto e alle dipendenze della CP_1
, con sede legale in in Strada Comunale del Principe 13/a;
[...] CP_1
2
- di essere inquadrata nel livello D3 (fino ad aprile 2019) e nel livello D4 (da maggio 2019) del C.C.N.L. del personale delle Aziende Sanitarie del 07/04/1999 con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiere presso l'Ospedale S. Paolo;
- di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle
14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evince dal c.d. “Cartellino Sanitario” in atti in cui vengono analiticamente rilevati i turni prestati;
- di aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evince dai fogli di servizio depositati agli atti, precisamente dal 2018 al 2022;
- che, per tale attività, l'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. Aziende Sanitarie del 07/04/1999, al sesto comma dispone che: “(..) l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo
o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”;
- non ha mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui ha prestato lavoro nei giorni festivi;
- che gli spetta l'importo di € 3.611,58 calcolato secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29, che ha sostituito l'art. 34 del C.C.N.L del 20/09/2001;
- che l'art. 31, co. 8, precisamente dispone, per lo straordinario festivo una maggiorazione del
30% della paga oraria;
una maggiorazione del 50% per lo straordinario festivo e notturno, tenendosi presente che per “notturno” si intende il turno che va dalle ore 22.00 alle 06.00;
- che a nulla sono valse le formali richieste inoltrate al datore di lavoro;
- che la retribuzione mensile spettante alla categoria di appartenenza – nel caso di specie D3 e
D4 – si ricava dividendo per dodici la retribuzione annua indicata nella tabella B CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018 a cui va sottratta la misura mensile della indennità di qualificazione professionale ricavata dividendo per dodici la misura annua indicata nell'allegato 4 del CCNL Comparto Sanità 1998 – 2001, sempre in relazione alla categoria di appartenenza, ed a cui va aggiunto il rateo di tredicesima delle voci retributive precedentemente determinate. Dal totale si ricava il compenso retributivo ordinario orario, dividendo per 156 la retribuzione mensile ottenuta, ed il compenso per lavoro straordinario festivo orario aggiungendo l'aliquota del 30%;
- che la norma contrattuale configura una obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore e che pertanto è configurato il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
Tanto premesso la ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e chiedeva: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso e per l'effetto - condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 3.611,58, giusti conteggi elaborati al punto 10) del presente ricorso, per i suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino
3 all'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Il ricorrente esponeva: Parte_3
- di aver lavorato e di lavorare dal 16/06/2001 per conto e alle dipendenze della CP_1
, con sede legale in
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