Trib. Grosseto, sentenza 17/07/2024, n. 660
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2101/2020, avente a oggetto “contratto preliminare”, vertente tra
LL GI (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in Grosseto, via
Arno n. 12, presso lo studio dell'avv. Giulio Torlone, cha lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRORE - OPPONENTE
contro
:
BO EL (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in Grosseto, via
Trento n. 86, presso lo studio dell'avv. Giacomo De Cesaris, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO - OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 23.4.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da IG LI avverso il decreto ingiuntivo n. 465/20 (RG: 1151/2020) emesso dall'intestato Tribunale il 2.7.2020 a favore di OR BO, per un credito di € 45.000,00, a titolo di restituzione dell'acconto da quest'ultimo versato il 20.6.2010 in occasione di un preliminare d'acquisto di alcuni immobili siti nel Comune di Massa Marittima, risolto di diritto ex art. 1454 c.c. a causa
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del mancato ottenimento, da parte del venditore sig. LI, del permesso a costruire ivi previsto.
Impugnato il suddetto titolo, l'attore ne chiedeva la revoca, con istanza di condanna avversaria ex art. 96 c.p.c., eccependo in via preliminare la nullità della procura ad litem rilasciata in calce al ricorso monitorio, e nel merito contestando la pretesa avversaria, sull'assunto d'aver messo a disposizione del promissario acquirente il permesso a costruire già nel 2011 e d'essere peraltro stato costretto a rimuovere a proprie spese molte opere abusive frattanto realizzate da quest'ultimo sui terreni promessi in vendita, vista la sopraggiunta irreperibilità del medesimo.
Si costituiva in giudizio OR BO, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione avversaria per difetto di valida procura alle liti rilasciata al difensore, e nel merito chiedendone comunque il rigetto per infondatezza, contestando da un lato
l'ottenimento da parte dell'attore del permesso a costruire relativo al progetto indicato in scrittura, dall'altro di aver occupato i terreni oggetto del compromesso e d'avervi quindi costruito opere abusive.
All'esito dell'udienza del 26.1.2021, il Giudice disattendeva le eccezioni preliminari delle parti e concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 23.4.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Ante litem si rileva che le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, non hanno reiterato le eccezioni preliminari reciprocamente sollevate sulla nullità delle procure alle liti rilasciate al difensore dell'odierna convenuta (nel procedimento monitorio) e al procuratore dell'attrice (nell'odierno giudizio), le quali pertanto devono ritenersi abbandonate. Infatti, dopo l'ordinanza resa all'udienza del 26.1.2021 - attraverso cui il
Giudice, inter alia, ha respinto tali eccezioni -, le parti hanno concentrato le rispettive difese sul merito del contenzioso, anche in sede di precisazione delle conclusioni e negli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2101/2020, avente a oggetto “contratto preliminare”, vertente tra
LL GI (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in Grosseto, via
Arno n. 12, presso lo studio dell'avv. Giulio Torlone, cha lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRORE - OPPONENTE
contro
:
BO EL (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in Grosseto, via
Trento n. 86, presso lo studio dell'avv. Giacomo De Cesaris, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO - OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 23.4.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da IG LI avverso il decreto ingiuntivo n. 465/20 (RG: 1151/2020) emesso dall'intestato Tribunale il 2.7.2020 a favore di OR BO, per un credito di € 45.000,00, a titolo di restituzione dell'acconto da quest'ultimo versato il 20.6.2010 in occasione di un preliminare d'acquisto di alcuni immobili siti nel Comune di Massa Marittima, risolto di diritto ex art. 1454 c.c. a causa
pagina 1 di 6
del mancato ottenimento, da parte del venditore sig. LI, del permesso a costruire ivi previsto.
Impugnato il suddetto titolo, l'attore ne chiedeva la revoca, con istanza di condanna avversaria ex art. 96 c.p.c., eccependo in via preliminare la nullità della procura ad litem rilasciata in calce al ricorso monitorio, e nel merito contestando la pretesa avversaria, sull'assunto d'aver messo a disposizione del promissario acquirente il permesso a costruire già nel 2011 e d'essere peraltro stato costretto a rimuovere a proprie spese molte opere abusive frattanto realizzate da quest'ultimo sui terreni promessi in vendita, vista la sopraggiunta irreperibilità del medesimo.
Si costituiva in giudizio OR BO, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione avversaria per difetto di valida procura alle liti rilasciata al difensore, e nel merito chiedendone comunque il rigetto per infondatezza, contestando da un lato
l'ottenimento da parte dell'attore del permesso a costruire relativo al progetto indicato in scrittura, dall'altro di aver occupato i terreni oggetto del compromesso e d'avervi quindi costruito opere abusive.
All'esito dell'udienza del 26.1.2021, il Giudice disattendeva le eccezioni preliminari delle parti e concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 23.4.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Ante litem si rileva che le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, non hanno reiterato le eccezioni preliminari reciprocamente sollevate sulla nullità delle procure alle liti rilasciate al difensore dell'odierna convenuta (nel procedimento monitorio) e al procuratore dell'attrice (nell'odierno giudizio), le quali pertanto devono ritenersi abbandonate. Infatti, dopo l'ordinanza resa all'udienza del 26.1.2021 - attraverso cui il
Giudice, inter alia, ha respinto tali eccezioni -, le parti hanno concentrato le rispettive difese sul merito del contenzioso, anche in sede di precisazione delle conclusioni e negli
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