Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 8040

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 8040
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 8040
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di AP, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 12.11.2024, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente
sentenza nella causa iscritta al n. 17363/2023 del ruolo generale
vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. PANICO ANTONIO, con cui Parte_1 domiciliato telematicamente
ricorrente
e
, rappr. e difesa dall' avv. LEMBO FRANCESCO, con cui Controparte_1 elett.te domiciliata come in atti
resistente

Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 2.10.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta, lamentava che nel periodo dall'1.5.2020 al 26.12.2022, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non percepiva la maggiorazione economica prevista dall'art. 9 del CCNL 20.9.2021
Tanto premesso conveniva in giudizio la al fine di sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “A) in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente Amministrazione - , in persona del Controparte_3
Dirigente p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda sita in lla via Cupa del Principe n.13/a presso ex Ospedale Frullone, al pagamento CP_1 delle in favore del ricorrente per il periodo 01.05.2020 al 31.12.2022 dell'importo di
€ 3.248,41 oltre interessi da quantificarsi;
B) in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
con vittoria di spese”
.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la Controparte_2 chiedendo: “Rigettare il ricorso perché infondato, in fatto ed in diritto e, peraltro, non provato;
- in ogni caso decurtare la somma richiesta nel ricorso delle somme già corrisposte e cadute in prescrizione”.

La domanda è fondata e come tale può essere accolta.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze della Corte di Appello di AP (cfr. ex mulstis sent. n. 928/2024 e sent. n. 165/2024).
In punto di diritto le parti non convengono in merito all'interpretazione da dare all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNI 20.9.2001, dispone: L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
In particolare, diversamente da quanto implicitamente sostenuto in ricorso, la convenuta sostiene che tale norma contrattuale non trova applicazione per i dipendenti “turnisti”, qual è il ricorrente, per i quali l'attività svolta nei turni ricadenti in giornata infrasettimanale festiva costituisce attività lavorativa ordinaria. In sostanza, secondo la datrice di lavoro, poiché in tali casi i “turnisti” non svolgono attività oltre l'orario settimanale previsto dal singolo contratto di lavoro, agli stessi spetterebbe solo l'indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del
CCNL comparto sanità dell'1.9.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma
2, del CCNL 19.4.2004 prevista per il servizio prestato in giorno festivo.
In merito all'interpretazione delle suindicate norme contrattuali, in relazione alle quali si è registrato un contrasto giurisprudenziale, si è di recente pronunciata la
Suprema Corte in senso favorevole alla tesi attorea.
In particolare, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte territoriale impugnata, ha così statuito nell'ordinanza n. 1505/2021: “i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;

5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei
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