Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/03/2025, n. 923

TRIB Nocera Inferiore
Sentenza
14 marzo 2025
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TRIB Nocera Inferiore
Sentenza
14 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/03/2025, n. 923
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 923
Data del deposito : 14 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 5953/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5953/2021 promossa da:
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'Avv.
Danila De Santis
APPELLANTE
CONTRO
DI MA AT (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
Vincenzo Casalino
APPELLATA nonché
COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI (C.F. 80000350654) in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in primo grado dai legali dell'Avvocatura interna Antonino Cascone,
Giuliana Senatore e Manuela Casilli
APPELLATO CONTUMACE

CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione (d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di Di MA RI e del Comune di Cava de'
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Tirreni con riferimento alla sentenza n. 998/2021 (r.g. n. 666/2021) depositata il 18.06.2021 dal Giudice di Pace di Cava de' Tirreni.
In primo grado Di MA RI aveva impugnato l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 10020130010187470000 di € 647,70 riguardante il mancato pagamento di una contravvenzione al codice della strada irrogata dalla Comune di Cava de'
Tirreni risalente all' anno 2010 eccependo l'omessa notifica della stessa e la conseguente prescrizione quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato la cartella.
In particolare, il giudice a quo, dopo aver rilevato la notificazione della cartella esattoriale nell'anno 2013 a mezzo del servizio postale, affermava che l'a.d.e.r. non avesse dato prova dei successivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non essendo l'esecuzione giammai iniziata, e per non aver il giudice di primo grado correttamente valutato la regolare notifica della cartella di pagamento perfezionatasi con consegna a mani del destinatario il 20.03.2013, con documentazione allegata agli atti e non validamente disconosciuta dalla controparte, da cui consegue l'interruzione del termine prescrizionale e l'inammissibilità della domanda di Di
MA RI.
Con comparsa di costituzione depositata il 23.03.2022, l'appellata Di MA RI eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex artt. 339 e 113 c.p.c. e chiedeva il rigetto dell'appello con sostanziale conferma della sentenza di primo grado poiché fondata in fatto e in diritto.
Ancorchè ritualmente evocato a comparire in giudizio, l'ente impositore Comune di
Cava de' Tirreni rimaneva contumace.
Passando al merito dell'odierno
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