Trib. Como, sentenza 02/12/2024, n. 289
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Testo completo
SENTENZA N.
N. 1803/2024 R.G.
Repubblica Italiana
N. _______/______, R.G. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DIV.
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice rel.
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 9 luglio 2024, da
1) nata a Sevenoaks, in [...], il [...], residente a [...], in Parte_1
Via Giulia Brentano n. 12, C.F. , con gli Avv.ti Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni CodiceFiscale_1
presso le quali ha eletto domicilio
e
2) nato a [...], il [...], residente a [...]
Novarese (NO), in Via S. Maria n. 14, C.F. , con gli Avv. Flavia Del Boca e Marinella CodiceFiscale_2
Cerutti presso le quali ha eletto domicilio
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Mezzegra (CO) il 30 maggio 2009 (Anno 2009,
Atto n. 1, Parte I). Il regime patrimoniale scelto è stata la separazione dei beni.
Separati consensualmente con verbale in data 10.01.2023, omologato con decreto dell'11.01.2023 dal Tribunale di Novara R.G. 1747/2022;
con i seguenti
[...]
nata a [...], il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 9 luglio 2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle
seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 30 maggio 2009 in Mezzegra (CO), tra la
Signora e il Signor iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mezzegra (Anno Pt_1 Parte_2
2009, Atto n. 1, Parte I, Serie -), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere
all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito;
2) dare atto che la figlia minore rimarrà affidata a entrambi i genitori, che continueranno ad Pt_3
assumere concordemente tutte le decisioni più importanti relative alla crescita, all'educazione e istruzione,
nonché alla salute della figlia minore e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni
quotidiane e ordinarie ex art. 337ter c.c.;
3) dare atto che la figlia minore rimarrà prevalentemente collocata presso la madre Pt_3
nell'abitazione sita a Tremezzina di esclusiva proprietà della Signora e che rimarrà alla stessa Pt_1
definitivamente assegnata, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti;
4) dare atto che il padre, tenuto conto del momento di attuale difficoltà della figlia minore , potrà Pt_3
vederla e tenerla con sé nel rispetto dei desideri della figlia e degli accordi di volta in volta definiti tra i
genitori e indicativamente per un fine settimana al mese, recandosi a trovarla a Tremezzina, il sabato
pomeriggio (attesa la frequenza scolastica da parte di il sabato mattina) e/o la domenica, con prelievo Pt_3
e riaccompagnamento presso l'abitazione materna, oltre che, sempre nel rispetto dei desideri della figlia e
degli accordi di volta in volta definiti tra i genitori, nei giorni di volta in volta concordati, con anticipo di
sette giorni, durante i periodi di vacanza scolastica;
5) dare atto che i genitori, in ogni caso, si impegnano reciprocamente alla fattiva collaborazione tra loro
nell'esclusivo e preminente interesse alla serena crescita della figlia minore e che entrambi si impegnano al
rispetto delle indicazioni e dei suggerimenti della