Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 3

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 19108/2024, promossa da: AN TT (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuele Luppi (C.F.: [...]) e Sara Barbesi (C.F.: [...]),
-ricorrente- contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VERONA (C.F.: 97532760580), rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (C.F.:
ADS94026160278),
-resistente- e MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.: 97149560589), PREFETTURA DI VERONA (C.F.: 80015000237),
-resistenti contumaci- avverso il provvedimento di diniego all'ammissione alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida categoria D, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio della Motorizzazione Civile di Verona in data 03/08/2024 e notificato in pari data e avverso ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per GA SC:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa sospensiva inaudita altera parte del provvedimento impugnato, accogliere il presente ricorso per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto annullare il provvedimento opposto ed accertare il diritto del sig. TT GA all'ammissione alla prova d'esame per il rilascio del titolo abilitativo alla guida categoria D. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre a IVA e CPA come per Legge.
Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Motorizzazione Civile di
Verona:
In via principale, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato in data 01/10/2024
e ritualmente notificato, GA SC ha evocato in giudizio il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Motorizzazione Civile di Verona, il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Verona, per chiedere l'annullamento – per i motivi di cui infra – del provvedimento datato 03/08/2024, emesso dalla Motorizzazione Civile di Verona, con il quale gli era stato negato, per la ritenuta assenza dei requisiti morali ex art. 120, co. 1, d.lgs. n. 285/1992 (c.d.s.), di partecipare alla prova pratica per il rilascio della patente D e perché sia accertato, conseguentemente, il proprio diritto all'ammissione alla relativa prova
d'esame.
Più specificamente, il ricorrente ha esposto di essere già titolare di patente di guida di categoria B, fin dal 1984, regolarmente rinnovata, da ultimo nel 2019 e di aver richiesto nel 2021 al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ed ottenuto, con validità sino al
21/03/2022, apposita autorizzazione per esercitarsi alla guida al fine di conseguire la patente di categoria C, e che con provvedimento del
24/09/2021 la motorizzazione civile di Verona gli aveva negato il rilascio della patente C, in ragione dell'esistenza di un motivo ostativo, così come statuito dal co. 1 dell'art. 120 c.d.s.
Il ricorrente ha quindi rappresentato di essere stato condannato nel
2013 dalla Corte d'Appello di Venezia alla pena detentiva e pecuniaria per i reati di cui agli artt. 73 e 79 del D.P.R. n. 309/1990, commessi in
Rovigo dal maggio 2007 sino a gennaio 2008, ma di aver espiato
Pag. 2 di 11
interamente la pena detentiva e di aver avanzato istanza di conversione della residua pena pecuniaria;
di essersi quindi rivolto al Tribunale di
Venezia al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad essere ammesso alla prova d'esame per il rilascio del titolo abilitativo alla guida di categoria
C e di aver visto accolte le sue ragioni, con il successivo conseguimento, superato l'esame, della patente.
Con comparsa del 25/11/2024 si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Motorizzazione Civile di Verona, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, sostenendo la perfetta conoscenza da parte del SC del motivo “ostativo” al rilascio del titolo di guida richiesto e che il pregresso conseguimento delle patenti
B e C non appare utile a scardinare la legittimità del provvedimento gravato, in quanto atto vincolato dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.
120, co. 1, c.d.s.
Né il Ministero dell'Interno, né la Prefettura di Verona, benché ritualmente chiamati in giudizio, si sono costituiti.
Il Giudice, all'udienza del 05/12/2024, in assenza di istanze istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fatte precisare le conclusioni e udita la discussione, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3,
c.p.c.
IN DIRITTO.
In via preliminare deve dichiararsi la contumacia del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Verona che, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
Sempre in via preliminare va affermata, relativamente alla controversia in esame, la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass.,
n. 8188/2022).
Nel merito, il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento amministrativo in oggetto, deducendone, in primo luogo, vizi formali, precisamente la violazione degli artt. 10-bis e 3, L.
n. 241/1990. In particolare, l'Amministrazione non avrebbe permesso
Pag. 3 di 11
al ricorrente alcuna interlocuzione sulle ragioni del diniego della patente di guida e il provvedimento adottato sarebbe generico e privo di congrua motivazione, non essendo ivi indicati gli elementi che avrebbero comportato la ritenuta insussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, co. 1, c.d.s.
Tali censure non meritano di essere condivise.
Il giudizio odierno è un giudizio non sull'atto, ma sul rapporto;
verte, cioè, sull'accertamento del diritto del ricorrente a partecipare alla prova
d'esame per l'ottenimento della patente D e non tanto sulla legittimità del procedimento amministrativo o del provvedimento, in quanto tale, con cui tale diritto gli è stato negato, sicché appaiono irrilevanti le surriferite contestazioni formali, tanto più in considerazione dell'infondatezza, nel merito, della pretesa del ricorrente, per come si dirà a breve. In ogni caso, in particolare, il fatto che la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi