Trib. Varese, sentenza 10/09/2024, n. 826
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R.G. n. 1352/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1352/2023 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BRAMBILLA LUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PANDOLFI FRANCESCA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per parte ricorrente Parte_1
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_2 in data 11/07/2015, in Marchirolo (VA), con atto iscritto nei Registri dello Stato Parte_1
Civile di detto Comune – Atti di Matrimonio – Parte i- n. 4, con ogni conseguente statuizione. Sull'affido della prole e l'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 20 La figlia minore , nata a [...], il [...], resterà affidata in via condivisa ad R_ entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, presso la quale la stessa manterrà anche la propria residenza anagrafica.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . R_
Ciascuno di essi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
Secondo le indicazioni consensualmente prese in ambito CO.GE., cui si fa riferimento, al padre verrà consentito di tenere con sé la figlia a settimane alterne prelevandola al venerdì dall'uscita a scuola con riaccompagnamento della stessa a scuola, il lunedì mattina, nonché di vederla il martedì e giovedì dall'uscita a scuola riaccompagnandola la mattina dopo nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della madre e il solo martedì in quelle in cui è del padre.
Alla minore, , dovrà essere consentito visitare i nonni paterni il giovedì pomeriggio R_ dall'uscita di scuola con riaccompagnamento alla madre fino alle ore 18.00. Per quanto concerne le festività natalizie, la minore trascorrerà – ad anni alterni ad incominciare dal trascorso anno 2022 di spettanza materna – il periodo dal 23/12 alle ore 18.00 del 30/12 con un genitore (la mamma negli anni pari e il papà negli anni dispari) e il periodo dalle ore 18.00 del 30/12 alle ore 18.00 del 6/1 con l'altro genitore. Il genitore cui spetta il primo periodo consentirà all'altro di avere con sé il giorno della Vigilia di Natale dalla mattina ore 10.00 sino R_ alla sera ore 21.30.
Per quanto concerne le festività pasquali, trascorrerà ad anni alterni il periodo dal R_
Giovedì Santo fino alle ore 19.00 della Domenica di Pasqua con un genitore (la mamma negli anni pari, il padre negli anni dispari) ed il periodo dalle ore 19.00 della Domenica di Pasqua sino alla ripresa scolastica con l'altro.
Nel giorno del compleanno di entrambi i genitori potranno trascorrere del tempo con la R_ bambina. In particolare, in base al giorno di competenza, l'altro genitore potrà stare con la bimba dalle ore 17.30, ovvero nel caso in cui il compleanno cada in giorno infrasettimanale dall'uscita dall'asilo, sino alle ore 19”. Ciascun genitore potrà vedere la bambina nel giorno del proprio compleanno. In particolare, in base al giorno di competenza l'altro genitore potrà stare con la bimba dalle ore 17.30, ovvero nel caso in cui il compleanno cada in giorno infrasettimanale dall'uscita dall'asilo. Ciascun genitore si impegna, quando ha con sé la bambina, a consentire all'altro una videochiamata al giorno con , e ciò fino a che le parti non decidano di comune accordo R_ di poter sostituire la videochiamata con telefonate tradizionali o di poter dotare la bambina di un proprio telefono. Onde non interferire con le attività programmate da ciascun genitore con la bambina, nei giorni infrasettimanali la videochiamata dovrà essere effettuata in orario concordato. Per quanto riguarda le ferie estive, entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive da definire entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente almeno 15 giorni prima della partenza la località e la struttura eventualmente prescelte per il soggiorno con . I ricorrenti si impegnano sin d'ora a R_ concedere il consenso all'espatrio della minore in caso di viaggi all'estero. In particolare, il SI. si impegna a sottoscrivere e consegnare alla moglie la Parte_1 documentazione necessaria per il rilascio in favore della stessa del passaporto italiano entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto riguarda i cambi abito della bambina: al fine di evitare passaggi di vestiario ogni volta che la minore sta con il papà, la mamma consegnerà al papà n. 4 cambi completi di abbigliamento, biancheria e maglieria per la stessa e ogni tre mesi circa;
La regolamentazione di cui ai punti precedenti sarà osservata salvo diverso accordo fra i genitori ed in ogni caso con quella elasticità necessaria a salvaguardare il preminente interesse di
. I genitori, a tale scopo, si impegnano a mantenere in essere fra loro un dialogo R_
pagina 2 di 20 costruttivo e ragionevole;
ove non si riesca a trovare accordo su alcuna delle questioni inerenti la gestione della minore, le parti faranno riferimento a quanto già statuito dal CO.GE. nelle note informative depositate nel procedimento per cui è causa e, per eventuali questioni nuove, si impegnano a rivolgersi a un Ente terzo (ad es. il CO.GE stesso) al fine di dirimerle.
§§§§§§§§§
Sul mantenimento del coniuge e della figlia Il SI. si oppone fin d'ora al mantenimento richiesto dal coniuge, vieppiù in virtù del Parte_1 sopravvenuto cambio di lavoro della stessa e consente a un contributo alimentare nei riguardi della sola figlia di euro 400,00. Consente altresì al fatto che l'assegno unico venga consegnato e percepito interamente dalla madre, in quanto genitore collocatario.
Il SI. parteciperà, inoltre, in una percentuale pari al 50%, alle spese straordinarie Parte_1
(mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche – libri di testo, tasse scolastiche per la frequentazione di scuole pubbliche, gite di studio, ripetizioni;
non invece le spese di mensa, che sono comprese nell'assegno di mantenimento e per attività sportive), se previamente concordate (salvo spese mediche urgenti o spese obbligatorie per legge) a presentazione dei documenti giustificativi, come da linee guida in uso presso il Tribunale di Varese.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e cpa, come per legge.
Per parte resistente Controparte_1
NEL MERITO:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri (in Controparte_1 allora ) e in data 11/07/2015 in Marchirolo (VA), con atto Pt_2 Parte_1 iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune – Atti di Matrimonio – parte I - numero 4, con ogni conseguente statuizione.
- Stabilire che la resistente conservi come proprio unico cognome il cognome Parte_1 acquisito al momento del matrimonio in sostituzione a quello originario, in applicazione della legge rumena, sussistendo un interesse della stessa meritevole di tutela per le ragioni precisate in narrativa.
- Confermare l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla moglie Parte_1 sig.ra un assegno di mantenimento, rideterminandone il quantum sin dai Controparte_1 provvedimenti temporanei ed urgenti e con decorrenza dalla domanda in € 1.200,00 mensili ovvero, in subordine, confermare l'attuale misura di € 890,40 mensili (pari all'assegno stabilito in separazione rivalutato ex lege, salvi ulteriori adeguamenti ISTAT) e al definitivo porre a carico del medesimo sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 un assegno divorzile nella misura che verrà ritenuta di giustizia all'esito Controparte_1 del giudizio, comunque non inferiore a quella dell'attuale assegno di mantenimento.
- Confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore
corrispondendo alla madre entro il giorno 15 di ogni mese un assegno R_ perequativo, rideterminandone il quantum sin dai provvedimenti temporanei e urgenti e con decorrenza dalla domanda in € 1.200,00 mensili, oltre al 75% delle spese extra come da Linee Guida in uso presso codesto Tribunale, con le specifiche di cui al punto 19 dell'accordo di separazione;
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento in favore della resistente di un assegno divorzile in proprio favore, porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando alla R_ madre entro il giorno 15 di ogni mese un assegno perequativo in misura non inferiore ad €
1.600,00 mensili, oltre al 100% delle spese extra come da Linee Guida con le specifiche di cui al punto 19 delle condizioni di separazione.
pagina 3 di 20 IN PUNTO AFFIDO DI ALEXANDRA E REGOLAMENTAZIONE DELLE FREQUENTAZIONI, visto quanto disposto nel provvedimento in data 18 aprile 2024 e quanto emerso nel percorso di COGE, si chiede:
Confermare l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento R_ prevalente e residenza anagrafica presso la madre
Confermare, altresì, l'assegnazione della casa già coniugale sita in Varese, via Brunico, 27, unitamente a quanto la arreda, alla madre, in quanto genitore collocatario, con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1352/2023 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BRAMBILLA LUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PANDOLFI FRANCESCA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per parte ricorrente Parte_1
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_2 in data 11/07/2015, in Marchirolo (VA), con atto iscritto nei Registri dello Stato Parte_1
Civile di detto Comune – Atti di Matrimonio – Parte i- n. 4, con ogni conseguente statuizione. Sull'affido della prole e l'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 20 La figlia minore , nata a [...], il [...], resterà affidata in via condivisa ad R_ entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, presso la quale la stessa manterrà anche la propria residenza anagrafica.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . R_
Ciascuno di essi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
Secondo le indicazioni consensualmente prese in ambito CO.GE., cui si fa riferimento, al padre verrà consentito di tenere con sé la figlia a settimane alterne prelevandola al venerdì dall'uscita a scuola con riaccompagnamento della stessa a scuola, il lunedì mattina, nonché di vederla il martedì e giovedì dall'uscita a scuola riaccompagnandola la mattina dopo nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della madre e il solo martedì in quelle in cui è del padre.
Alla minore, , dovrà essere consentito visitare i nonni paterni il giovedì pomeriggio R_ dall'uscita di scuola con riaccompagnamento alla madre fino alle ore 18.00. Per quanto concerne le festività natalizie, la minore trascorrerà – ad anni alterni ad incominciare dal trascorso anno 2022 di spettanza materna – il periodo dal 23/12 alle ore 18.00 del 30/12 con un genitore (la mamma negli anni pari e il papà negli anni dispari) e il periodo dalle ore 18.00 del 30/12 alle ore 18.00 del 6/1 con l'altro genitore. Il genitore cui spetta il primo periodo consentirà all'altro di avere con sé il giorno della Vigilia di Natale dalla mattina ore 10.00 sino R_ alla sera ore 21.30.
Per quanto concerne le festività pasquali, trascorrerà ad anni alterni il periodo dal R_
Giovedì Santo fino alle ore 19.00 della Domenica di Pasqua con un genitore (la mamma negli anni pari, il padre negli anni dispari) ed il periodo dalle ore 19.00 della Domenica di Pasqua sino alla ripresa scolastica con l'altro.
Nel giorno del compleanno di entrambi i genitori potranno trascorrere del tempo con la R_ bambina. In particolare, in base al giorno di competenza, l'altro genitore potrà stare con la bimba dalle ore 17.30, ovvero nel caso in cui il compleanno cada in giorno infrasettimanale dall'uscita dall'asilo, sino alle ore 19”. Ciascun genitore potrà vedere la bambina nel giorno del proprio compleanno. In particolare, in base al giorno di competenza l'altro genitore potrà stare con la bimba dalle ore 17.30, ovvero nel caso in cui il compleanno cada in giorno infrasettimanale dall'uscita dall'asilo. Ciascun genitore si impegna, quando ha con sé la bambina, a consentire all'altro una videochiamata al giorno con , e ciò fino a che le parti non decidano di comune accordo R_ di poter sostituire la videochiamata con telefonate tradizionali o di poter dotare la bambina di un proprio telefono. Onde non interferire con le attività programmate da ciascun genitore con la bambina, nei giorni infrasettimanali la videochiamata dovrà essere effettuata in orario concordato. Per quanto riguarda le ferie estive, entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive da definire entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente almeno 15 giorni prima della partenza la località e la struttura eventualmente prescelte per il soggiorno con . I ricorrenti si impegnano sin d'ora a R_ concedere il consenso all'espatrio della minore in caso di viaggi all'estero. In particolare, il SI. si impegna a sottoscrivere e consegnare alla moglie la Parte_1 documentazione necessaria per il rilascio in favore della stessa del passaporto italiano entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto riguarda i cambi abito della bambina: al fine di evitare passaggi di vestiario ogni volta che la minore sta con il papà, la mamma consegnerà al papà n. 4 cambi completi di abbigliamento, biancheria e maglieria per la stessa e ogni tre mesi circa;
La regolamentazione di cui ai punti precedenti sarà osservata salvo diverso accordo fra i genitori ed in ogni caso con quella elasticità necessaria a salvaguardare il preminente interesse di
. I genitori, a tale scopo, si impegnano a mantenere in essere fra loro un dialogo R_
pagina 2 di 20 costruttivo e ragionevole;
ove non si riesca a trovare accordo su alcuna delle questioni inerenti la gestione della minore, le parti faranno riferimento a quanto già statuito dal CO.GE. nelle note informative depositate nel procedimento per cui è causa e, per eventuali questioni nuove, si impegnano a rivolgersi a un Ente terzo (ad es. il CO.GE stesso) al fine di dirimerle.
§§§§§§§§§
Sul mantenimento del coniuge e della figlia Il SI. si oppone fin d'ora al mantenimento richiesto dal coniuge, vieppiù in virtù del Parte_1 sopravvenuto cambio di lavoro della stessa e consente a un contributo alimentare nei riguardi della sola figlia di euro 400,00. Consente altresì al fatto che l'assegno unico venga consegnato e percepito interamente dalla madre, in quanto genitore collocatario.
Il SI. parteciperà, inoltre, in una percentuale pari al 50%, alle spese straordinarie Parte_1
(mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche – libri di testo, tasse scolastiche per la frequentazione di scuole pubbliche, gite di studio, ripetizioni;
non invece le spese di mensa, che sono comprese nell'assegno di mantenimento e per attività sportive), se previamente concordate (salvo spese mediche urgenti o spese obbligatorie per legge) a presentazione dei documenti giustificativi, come da linee guida in uso presso il Tribunale di Varese.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e cpa, come per legge.
Per parte resistente Controparte_1
NEL MERITO:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri (in Controparte_1 allora ) e in data 11/07/2015 in Marchirolo (VA), con atto Pt_2 Parte_1 iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune – Atti di Matrimonio – parte I - numero 4, con ogni conseguente statuizione.
- Stabilire che la resistente conservi come proprio unico cognome il cognome Parte_1 acquisito al momento del matrimonio in sostituzione a quello originario, in applicazione della legge rumena, sussistendo un interesse della stessa meritevole di tutela per le ragioni precisate in narrativa.
- Confermare l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla moglie Parte_1 sig.ra un assegno di mantenimento, rideterminandone il quantum sin dai Controparte_1 provvedimenti temporanei ed urgenti e con decorrenza dalla domanda in € 1.200,00 mensili ovvero, in subordine, confermare l'attuale misura di € 890,40 mensili (pari all'assegno stabilito in separazione rivalutato ex lege, salvi ulteriori adeguamenti ISTAT) e al definitivo porre a carico del medesimo sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 un assegno divorzile nella misura che verrà ritenuta di giustizia all'esito Controparte_1 del giudizio, comunque non inferiore a quella dell'attuale assegno di mantenimento.
- Confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore
corrispondendo alla madre entro il giorno 15 di ogni mese un assegno R_ perequativo, rideterminandone il quantum sin dai provvedimenti temporanei e urgenti e con decorrenza dalla domanda in € 1.200,00 mensili, oltre al 75% delle spese extra come da Linee Guida in uso presso codesto Tribunale, con le specifiche di cui al punto 19 dell'accordo di separazione;
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento in favore della resistente di un assegno divorzile in proprio favore, porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando alla R_ madre entro il giorno 15 di ogni mese un assegno perequativo in misura non inferiore ad €
1.600,00 mensili, oltre al 100% delle spese extra come da Linee Guida con le specifiche di cui al punto 19 delle condizioni di separazione.
pagina 3 di 20 IN PUNTO AFFIDO DI ALEXANDRA E REGOLAMENTAZIONE DELLE FREQUENTAZIONI, visto quanto disposto nel provvedimento in data 18 aprile 2024 e quanto emerso nel percorso di COGE, si chiede:
Confermare l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento R_ prevalente e residenza anagrafica presso la madre
Confermare, altresì, l'assegnazione della casa già coniugale sita in Varese, via Brunico, 27, unitamente a quanto la arreda, alla madre, in quanto genitore collocatario, con
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