Trib. Roma, sentenza 27/11/2024, n. 12082
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. A P, all'udienza del 31.10.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza di data 31.10.2024, nella causa n.27254/2022 R.
Gen., emette la seguente
SENTENZA
Tra
ricorrente Parte_1 avv.ti W M, S R, G R e F G
e
Controparte_1 avv. A C resistente
[...]
Il ricorrente rappresenta che ha prestato l'ultimo suo servizio alle dipendenze del convenuto presso
l'istituto comprensivo” Piersanti Mattarella” Di Roma.
Assume essere stato utilizzato dal convenuto mediante la stipula di ripetuti contratti di insegnamento a tempo determinato per gli anni scolastici 2017/2018 e 2020/2021, ovvero nei seguenti periodi: per l'a.s. 2017/2018: 2 5. 09. 2017 - 01. 10. 2017;
02.10.2017 - 15.10.2017;
16.10.2017 - 24.10.2017;
25.10.2017 - 8.11.2017;
09.11.2017 - 31.11.2017;
14.11.2017 -
20.11.2017;
21.11.2017 - 17.01.2018;
18.01.2018 - 31.01.2018;
01.02.2018 - 09.02.2018;
10.02.2018 - 14.02.2018;
15.02.2018 - 15.02.2018;
16.02.2018 - 18.03.2018;
19.03.2018 -
28.03.2018;
29.03.2018 -03.04.2018;
04.04.2018 - 06.04.2018;
07.04.2018 -27.04.2018;
28.04.2018 - 01.05.2018;
02.05.2018 -04.05.2018;
05.05.2018 - 08.06.2018;
09.06.2018 –
11.6.2018 e per l'a.s. l'anno 2021/2022: 20.9.2021 - 22.12.2021 e 23.12.2021 - 14.4.2021.
Lamenta che durante gli anni scolastici per i periodi sopra indicati non ha percepito la retribuzione professionale docenti nonostante abbia svolto attività con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo punto con articolate argomentazioni e richiami anche alla giurisprudenza comunitaria chiede l'accertamento del suo diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti di cui all'articolo 7 del CCNI del 31/08/1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto e la condanna di quest'ultimo al pagamento delle relative differenze retributive.
Costituitasi, parte convenuta, con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso.
La causa, istruita anche mediante prova testimoniale, viene oggi decisa con motivazione