Trib. Pavia, sentenza 15/11/2024, n. 1508

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 15/11/2024, n. 1508
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 1508
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesco Rocca, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1040 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024
(r.g.e. correlata 476/2021), discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuare entro l'11.11.2024 vertente tra
FINO 2 SECURITISATION S.R.L. con sede legale in Viale Brenta n. 18/B, 20139 - Milano, Italia,
C.F. 09966400963, e per essa doValue S.p.A., già doBank S.p.A., C.F. e P. I.V.A. 02831740614, con l'avv. Roberto Guido;
attore
e
LT NC (C.F. [...]), con l'avv. Alfredo Martucci Schisa;
convenuto
e
NO AT (C.F. LDKTA77H51G786H), con l'avv. Andrea Cristiano;
convenuto
e
MAGGESE S.R.L., ORGANA SPV S.R.L, LE AN convenuti contumaci

Oggetto: divisione endoesecutiva.
Conclusioni: per l'attore v. note scritte di p.c. del 4.11.024;
per i convenuti v. note scritte di p.c. del
5.11.2024.
*****
Con atto di citazione l'attore in epigrafe, in seguito all'intervento nella procedura esecutiva immobiliare r.g.e. 476/2021 instaurata nei confronti dei convenuti LT e NO avente ad oggetto il seguente immobile,
- appartamento uso civile abitazione sito a piano terra, composto da due locali e servizi con annesso cortile di proprietà esclusiva, facente parte di complesso residenziale;

- vano autorimessa posto in corpo separato a piano seminterrato del medesimo complesso, accessibile da rampa carrabile e/o vano scala aperto;
sito in IR (MI), via Cascina Faustina n. 5,
1


ha chiesto l'autorizzazione a introdurre il giudizio di divisione endoesecutiva, trattandosi di immobile in quote indivise (1/2 in capo al debitore esecutato LT, 1/2 in capo alla comproprietaria non esecutata NO).
In sede divisionale i convenuti LT e NO hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attore ad agire in executivis e, di riflesso, la carenza di legittimazione a chiedere la divisione endoesecutiva dell'immobile pignorato. Tanto perché la documentazione prodotta dall'attore non sarebbe in grado di provare l'avvenuta cessione del credito dalla cedente UNICREDIT S.p.a.
Hanno altresì richiesto di dichiarare improcedibile la domanda per non avere la controparte depositato, all'atto dell'iscrizione a ruolo, la documentazione ipocatastale.
Ancora in via subordinata hanno chiesto che il giudice proceda alla nomina dell'Esperto per la determinazione del valore delle quote affinché si proceda al progetto di divisione.
Con vittoria di spese e compensi ed attribuzione al difensore antistatario.
Si è costituita la convenuta FINO 2 SECURITISATION la quale ha dedotto la sufficienza della documentazione depositata a corredo della legittimazione processuale.
In particolare, la convenuta ha evidenziato che la dichiarazione del creditore cedente, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è sufficiente e determinante ai fini della comprova della legittimazione attiva.
Ha altresì dato atto delle evidenze contenute nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 93 dell'8.7.2017 e del sito internet ivi citato in cui, tra la documentazione a supporto, vi è l'elenco dei debitori inclusi nell'operazione di cessione, tra cui sarebbe compreso VI (identificato con un codice numerico) (v. nota dell'attore del 25.7.2024).
Ha dato atto di aver prodotto la documentazione ipocatastale.
Si chiede pertanto che il Giudice voglia ammettere la CTU per la valutazione del bene qualora non ritenga sufficiente la perizia depositata in sede di esecuzione immobiliare, altrimenti fissare la vendita del bene oggetto del giudizio di divisione” (v. nota dell'11.09.2024).
*****
Ritiene il giudice che le eccezioni dei convenuti non siano accoglibili.
1. L'eccezione dei convenuti VI e NO circa la mancata tempestiva produzione della documentazione ipocatastale è stata già vagliata con l'ordinanza del 30.5.2024 e non è ostativa alla vendita alla stregua del principio espresso dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 10067/2020 citata nella detta ordinanza del 30.5.2024.
2. Circa il difetto di legittimazione attiva dell'attore, in via preliminare, si osserva come appaia fortemente dubbio che i convenuti possano eccepire tale difetto in questa sede.
Nell'ordinanza che ha introdotto il presente giudizio divisionale si dà atto come le parti abbiano convenuto sull'antieconomicità della vendita della quota indivisa e sull'indivisibilità dell'immobile.
Gli stessi convenuti hanno chiesto o comunque non si sono opposti all'introduzione del giudizio di divisione, in tal modo implicitamente rinunciando a fare valere eccezioni (quale quella del difetto di legittimazione attiva dell'attore/già creditore intervenuto in sede esecutiva) logicamente incompatibili con tale sbocco processuale (non potendosi all'evidenza procedere alla divisione endoesecutiva su istanza di un soggetto non munito di titolo esecutivo).
Ad ogni modo, volendo scendere nel merito solo per maggiore esaustività, le eccezioni dei
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convenuti VI e NO circa il difetto di titolarità della posizione soggettiva in capo all'attore sono superate dalla dichiarazione della cedente (v. allegato alla nota del 25.7.2024 dell'attore) e dal possesso del titolo esecutivo in capo al cessionario (v. allegato alla medesima nota), elementi rilevanti e decisivi secondo la Corte di cassazione (ord. n. 10200/2021) per comprovare la cessione del credito (tanto da essere stati ritenuti ammissibili anche in grado di appello).
Inoltre, solo a rafforzare quanto sopra, si noti che copiando e incollando sul browser il link indicato dall'attore, contenuto nell'avviso pubblico di cessione, si rinviene il documento citato dall'attore
(depositato con la nota del 25.7.2024) nel quale è contenuto il numero nella CE.RI. (Centrale dei
Rischi gestita dalla Banca d'Italia) del debitore.
La riconducibilità del numero identificativo alla persona del debitore è confermata dal documento prodotto dall'attore sempre con la nota del 25.7.2024.
Tutti questi elementi globalmente considerati comprovano, nell'opinione del giudice, che la cessione a titolo particolare del credito sia stata idoneamente provata.
3. Il manufatto oggetto di domanda divisionale appare unico e non comodamente divisibile essendo costituito da:
- appartamento uso civile abitazione sito a piano terra, composto da due locali e servizi con annesso cortile di proprietà esclusiva, facente parte di complesso residenziale;

- vano autorimessa posto in corpo separato a piano seminterrato del medesimo complesso, accessibile da rampa carrabile e/o vano scala aperto.
Le censure avverso l'elaborato di stima non sono circoscritte e pertanto non occorre disporne la rinnovazione.
Va osservato, a tal riguardo, che alla luce della vendita dell'intero appare sufficiente la stima nei termini in atti.
La ripartizione del ricavato in forza delle rispettive quote dei convenuti LT E
NO potrà essere effettuata agevolmente ai fini distributivi dal Professionista delegato nominato.
Sulle spese
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Le stesse sono liquidate secondo i parametri del giudizio di cognizione, scaglione da € 52.001 a
260.000, con l'applicazione di un parametro minimo atteso il mancato espletamento di prove costituende, l'utilizzo del modulo decisorio semplificato ex art. 281 sexies c.p.c. e al fine di calibrare lo scaglione con l'effettivo valore della causa (valore della massa attiva da dividere).
Può escludersi dal computo delle spese la fase istruttoria/trattazione alla luce della natura ulteriormente semplificata del giudizio divisorio endoesecutivo.


P. Q. M

.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda di divisione dell'attore mediante vendita dell'immobile e per l'effetto dispone quanto segue al punto 3);

2) condanna i convenuti LT NC e NO AT a rimborsare all'attore le spese legali che si quantificano in € 4.217,00 per compenso professionale (oltre al 15% sul compenso totale per spese generali), oltre a IVA e CPA come per legge;

3) rilevato che il bene immobile pignorato per quota indivisa non risulta COMODAMENTE DIVISIBILE
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in natura e che nessuno dei comproprietari ne ha chiesto l'attribuzione;

considerato che

dalla lettura della perizia si evince, per le sue caratteristiche, l'indivisibilità in natura dell'immobile caduto in comunione;
visti gli artt. 785 e 788 c.p.c., dichiara procedersi allo scioglimento della comunione tra LT NC e
NO AT relativa ai beni indicati nella perizia di stima in conseguenza e per effetto dell'avvenuta vendita;
ritenuto di dover delegare il compimento delle operazioni di vendita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 591-bis c.p.c. così come richiamato dall'art. 788 c.p.c.;

DISPONE PROCEDERSI ALLA VENDITA dei beni immobili indicati esattamente nella relazione di stima del perito, secondo la divisione in lotti dal medesimo proposta e al prezzo indicato al netto delle decurtazioni operate, con applicazione dell'art. 41 TUB se richiesto a verbale;
tenuto conto che tutte le vendite disposte devono svolgersi secondo modalità telematiche ai sensi del novellato art. 569 c.p.c., salvo che non si
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