Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 107

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 107
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 107
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 62624 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022,
rimessa in decisione all'udienza del 19.9.2024, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali
e repliche, e vertente
TRA
CI NN, elett.te dom.ta in Roma, via Archimede 116, presso lo studio dell'avv. Francesco Blasio, che la rappresenta e difende come da procura in atti appellante
E QATAR AIRWAYS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via
F.S. Nitti 11, presso lo studio degli avv.ti Bruno Bertucci e Beatrice Bertucci, che la rappresentano e difendono come da procura in atti appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16248/22 – pagamento somme e risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.2024 i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13.10.2022 ON IA proponeva appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Roma n. 16248/22, depositata il 5.9.2022 e non notificata, con la quale era stata rigettata
la sua domanda di pagamento e risarcimento danni avanzata nei confronti della convenuta QA RW, con
condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali.
La ON, con tre motivi di impugnazione, censurava la sentenza di primo grado e chiedeva, in riforma
dell'impugnata sentenza, che venisse accertata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della
convenuta, con condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 600,00 a titolo di compensazione
pecuniaria, oltre interessi e spese del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi l'appellata eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e comunque nel merito ne
chiedeva il rigetto in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del presente
grado da distrarsi.


Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado e precisate le conclusioni, all'udienza del 19.9.2024 la causa è
stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di parte appellata di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.;

invero
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