Trib. Brindisi, sentenza 07/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brindisi, sentenza 07/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Brindisi
Numero : 2
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 2686/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2686/2013 R.G., passata in decisione all'udienza del 17.09.2024.
Oggetto: - Responsabilità sanitaria -
TRA
TI AU (c.f.: [...])
Rappresentato e difeso dall'Avv. C. Lo Martire
ATTRICE
E
ASL BR/1 (p.i.: 01647800745)
Rappresentata e difesa dall'Avv. R. A. Anglani
CONVENUTA
All'udienza del 17.09.2024 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________


IN FATTO Con atto di citazione del 27.07.20143 ST AU riferiva quanto segue: a) in data 14/05/2011 era stato ricoverato presso il presidio ospedaliero “A. Perrino” di Brindisi, nel reparto di neurochirurgia, ove i Sanitari preposti, a seguito di opportuni accertamenti strumentali (in particolare RMN), gli avevano diagnosticato un'ernia discale C6 – C7 comprimente la radice omologa e dislocante il sacco durale;
b) a seguito della diagnosi di cui sopra, era stato sottoposto, in data 17/05/2011, ad intervento chirurgico di “microdiscectomia C6 – C7 via anteriore con posizionamento di protesi intersomatica mobile tipo discocerv (inerte)” e dimesso, in data 20/05/2011, con diagnosi definitiva di “cervicobrachialgia C7 da ernia discale C6 – C7 dx”;
c) dopo un iniziale miglioramento clinico, egli aveva iniziato ad accusare nuovamente algoparestesie per le quali, dopo un lunghissimo iter clinico era risultato indiscutibile che lo stesso fosse affetto da “spondilodiscite infettiva e della paresi del nervo ricorrente di sinistra” e che, tali patologie comportavano, come da valutazione medico legale del dr. Alberto Tortorella, un danno biologico permanente del 10%, 90 giorni di inabilità totale, 60 giorni di i.p. al 50% e 30 i giorni di i.p. al 25%;
d) lamentava la gravità delle accertate problematiche, che hanno seriamente compromesso la funzionalità dell'arto superiore, in conseguenza di grave ed intollerabile inadempimento dei sanitari dell'Ospedale “A. Perrino” di Brindisi che lo avevano avuto in cura;
e deduceva che pertanto l'Asl Brindisi è tenuta al risarcimento dei danni patiti. Tanto premesso, citava la ASL di Brindisi a comparire davanti a questo Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1. accogliere l'atto di citazione perché fondato in fatto ed in diritto;

2. accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, in persona del direttore sanitario e/o l.r.p.t. per i fatti di cui alla premessa del presente atto e pertanto, riconoscere e dichiarare il diritto di esso attore al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento omissivo dell'ASL BR/1;

3. condannare pertanto la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore, pari ad €. 45.163,00 per le causali di cui alla premessa o a quella minore o maggiore determinata dall'Ill.mo Giudice, anche in via equitativa, da rivalutare e con interessi dal momento dell'avveramento ed in ogni caso condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dallo stesso da determinarsi anche a seguito di CTU e/o in via equitativa;

4.condannare, pertanto, la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma così determinata;

5- Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario."
Con comparsa di risposta del 04.12.2013 si costituiva la l'ASL di Brindisi, contestando le avverse pretese risarcitorie, sia nell'an che nel quantum;
concludeva per il rigetto delle domande di parte attrice, rilevandone la inammissibilità, oltre che, nel merito, la infondatezza.
Prodotta varia documentazione;
esperita CTU medico legale (inizialmente affidata al Dott. R. Vaglio;
successivamente rinnovata con affiancamento del Dott. P. Tundo, quale specialista infettivologo, all'udienza del 20.9.2022;
ulteriormente rinnovata e questa volta affidata al Collegio peritale di professionisti individuati fuori dal distretto della Corte di Appello di Lecce e composto dalla Dott.ssa Francesca Longo, quale medico legale e la Dott.ssa Rita Murri, quale specialista in malattie infettive, entrambe del Policlinico Gemelli di Roma);
da ultimo, all'udienza del 17.09.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190.
IN DIRITTO
Le conclusioni rassegnate da tutti i CC.TT.UU. incaricati nel corso del presente giudizio (CTU medico legale, inizialmente affidata al Dott. R. Vaglio;
successivamente rinnovata con affiancamento del Dott. P. Tundo, quale specialista infettivologo;
ulteriormente rinnovata e questa volta affidata al Collegio peritale di professionisti individuati fuori dal distretto della Corte di Appello di Lecce e composto dalla Dott.ssa Francesca Longo, quale medico legale e la Dott.ssa Rita Murri, quale specialista in malattie infettive, entrambe del Policlinico Gemelli di Roma) militano in modo univoco nel senso dell'impossibilità di affermare una qualsiasi forma di responsabilità della struttura sanitaria convenuta.
Più in particolare, dall'ultima consulenza espletata dai CC.TT.UU. scelti fuori distretto (Dott.ssa Francesca Longo e dott.ssa Rita Murri) emerge quanto segue:
1) Non è possibile affermare attendibilmente che il paziente sviluppò una infezione correlata all'assistenza ospedaliera.
2) Non sono emersi elementi di censura
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