Trib. Verbania, sentenza 17/01/2025, n. 26

TRIB Verbania
Sentenza
17 gennaio 2025
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TRIB Verbania
Sentenza
17 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verbania, sentenza 17/01/2025, n. 26
Giurisdizione : Trib. Verbania
Numero : 26
Data del deposito : 17 gennaio 2025

Testo completo

N. 2222/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 07/10/2024, da
C.F. , nato a [...] il [...], e residente Parte_1 C.F._1
in Cannobio (VB), via alla Fontana n. 15,
C.F. , nata a [...] il [...], e residente Parte_2 C.F._2
in Cannobio (VB), via alla Fontana n. 15,
entrambi rappresentati e difesi sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvia Paganessi (C.F.
), e Giulia Zennaro (C.F. ), giusta procura in atti, con C.F._3 C.F._4
studio in Omegna (VB), Via Mazzini n. 66/68, ove sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;

la casa coniugale sita in Cannobio, via alla Fontana n. 15, di proprietà del marito, resta assegnata allo stesso, ferma la possibilità della moglie di asportare, entro le proprie possibilità logistiche, i

propri effetti personali e quant'altro concordato con il coniuge, previo congruo preavviso;

il figlio maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, avrà Persona_1
residenza e collocazione prevalente presso la casa del padre;

vista la differenza reddituale tra i coniugi, dare atto che nessun contributo, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, sarà versato dalla madre;
i genitori provvederanno in via diretta a sostenere le spese per lo stesso ogni qualvolta si trovi presso di loro;

il sig. , sempre alla luce della differenza reddituale, sosterrà in via esclusiva tutte le Parte_1
spese straordinarie (come da Protocollo del Tribunale di Verbania, che le parti
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