Trib. Napoli, ordinanza 12/02/2025
Ordinanza
12 febbraio 2025
Ordinanza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
n. 2083-1/2025 r.g.a.c.
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Nel procedimento sub-cautelare iscritto al n. r.g. 2083-1/2025 promosso da:
PA AU, nato il [...] in [...], Cod. ID Vestanet: CE0018729; Cod. CUI: 06YUX7L; cod. fisc., residente in [...]
RICORRENTE/I
contro
Ministero dell'Interno- C.T. Caserta RESISTENTE/I
Il Giudice designato, dott.ssa Cristina Correale,
Ha pronunciato il seguente
DECRETO Letta l'istanza ex art. 35 bis co. 4 d.lgs 25/08, contenuta in ricorso, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 32, co.1, lett. B-bis) d.lgs 25/08, notificato al ricorrente in data 3.2.25; rilevata la tempestività del ricorso depositato il 6.2.25; osservato che, come si ricava dal provvedimento in questione, depositato dal ricorrente, quest'ultimo: 1) consiste nella decisione di manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 ter, co.1, lett. B) d.lgs 25/08 della domanda di protezione internazionale, presentata dal ricorrente il 7.10.24 – come emerge dal modello C3 in atti-, per provenienza da paese sicuro (Bangladesh); 2) è stata adottata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Caserta il giorno 31.1.25 e l'audizione è avvenuta il 30.1.25; letto l'art. 35 bis co. 3, 4 , 5 d.lgs 25/08, come modificati dal DL 145/24 conv. con L. 187/24, applicabile ratione temporis in considerazione della data di deposito del ricorso, successiva al
10.1.24, data di entrata in vigore della suddetta legge;
rilevato che il ricorso contenente l'istanza di