Trib. Savona, sentenza 18/12/2024, n. 903

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Savona, sentenza 18/12/2024, n. 903
Giurisdizione : Trib. Savona
Numero : 903
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1811 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 18.12.2024 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. RAMO' MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VIA
TRIESTE 6/5/C 17031 ALBENGA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.12.2024 parte ricorrente, quale unica parte costituita e presente, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere le seguenti conclusioni:
a) affidare la GL minore , nata a [...] il [...], alla madre , Persona_1 Parte_1
Per_ stabilendo che il padre possa vedere la piccola , in Albenga (SV) un fine settimana al mese dal venerdì dopo l'uscita da scuola sino alla domenica sera;

b) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare a versare alla ricorrente entro i primi Controparte_1
cinque giorni del mese, la somma non inferiore di € 200,00 oltre aggiornamento istat – ovvero quell'altra somma maggiore o minore, meglio vista e/o ritenuta ed emergenda in corso di giudizio – per il mantenimento della GL oltre al 50 % delle spese straordinarie: spese mediche non coperte Persona_1
dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e ricreative relative alla minore;

c) autorizzare il rilascio del passaporto o del documento di identità valido per l'espatrio in favore della ricorrente in qualità di madre affidataria della GL minore . Parte_1 Persona_1
Con la condanna, in caso di costituzione in giudizio del Sig. con opposizione Controparte_1
all'accoglimento delle sopraddette conclusioni, della parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio oltre alle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui alle premesse del presente atto “ Vero che” premesso.
Si indicano a testimoni e , entrambi residenti in [...]”. Testimone_1 Testimone_2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa promossa da per sentire regolamentare l'affido, la collocazione, Parte_1
Per_ le visite ed il mantenimento della GL , nata in data [...] dalla relazione more uxorio con il resistente . Controparte_1
Il resistente è rimasto contumace, malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio.
La causa, istruita documentalmente, è stata rimessa in decisione all'udienza del 18.12.2024.
Ciò posto, il Collegio ritiene che nel caso di specie non sia possibile disporre il regime ordinario dell'affido condiviso, in quanto la ricorrente ha dato atto che l'ex compagno da tempo non vede e non sente più la Per_ GL e per il di lei mantenimento ha versato in tanti anni non più di 500,00 euro complessivi, dimostrando quindi un disinteresse affettivo e anche economico per le sorti della GL.
Il resistente, non costituendosi, ha di fatto rinunciato a rappresentare una diversa prospettazione dei fatti.
La circostanza che il convenuto abbia visto la GL, inizialmente, una volta all'anno e neppure tutti gli anni e, poi, addirittura abbia interrotto ogni contatto con lei dimostra che lo stesso non ha adeguata contezza dei bisogni della minore e delle di lei condizioni di vita, sicché deve escludersi che l'uomo possa partecipare utilmente alle decisioni che la riguardano.
Anzi, sotto questo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi