Trib. Agrigento, sentenza 15/11/2024, n. 1442
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa V D S, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 14.11.2024 col deposito di note scritte ex art.
127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 775/2024
promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
FABIO FANARA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ai Controparte_1 CP_2
sensi dell'art. 417 bis, 1° comma c.p.c dall'avv. G C;
-convenuto contumace-
Oggetto: carta elettronica docente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 14.03.2024 il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di
essere stato assunto con contratti annuali a tempo determinato dal Controparte_3
per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
rilevava di non
avere ricevuto la somma pari ad euro 500,00 annui riservata ai docenti di ruolo (c.d. carta
elettronica del docente), di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.9.2015, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle
competenze professionali. Chiedeva pertanto, di accertare la spettanza del beneficio, con
vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale rilevava la prescrizione dei diritti CP_1
vantati nel quinquennio antecedente dalla data di deposito del ricorso e, nel merito,
deduceva variamente l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli
effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note
scritte.
*****
Il ricorso va parzialmente accolto.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio
pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla
base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha
fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino
al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Inoltre, ha stabilito che: “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle
graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento
in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non
sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti
dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per