Trib. Foggia, sentenza 28/02/2024, n. 698

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 28/02/2024, n. 698
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 698
Data del deposito : 28 febbraio 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 28/02/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5547/2019, R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
NG UI, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Di Natale e Anna Rizzi, come da procura speciale alle liti a margine del ricorso,
RICORRENTE
E
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvti. Paolo Bonetti e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE oggetto: accredito contributi maternità su pensione VO quota “A” n. 10072733.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2019 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di pensione cat. VO n. 10072733 con decorrenza 1.1.2012;
che la pensione era stata calcolata sulla base dei contributi versati dall'1/1/1974 al 31/12/2011 e calcolati col sistema retributivo per i contributi fino al
31/12/1995 e col sistema contributivo per i contributi dall'1/1/1996;
per la determinazione dell'importo pensionistico erano state erroneamente riconosciute dall'INPS, in quota “A”, solamente 262 settimane di contribuzione sino al periodo di marzo 2014, in luogo delle 439 settimane di contributi complessivi in quota A risultanti dall'estratto contributivo;
pertanto l'Istituto non aveva riconosciuto una differenza contributiva pari a ulteriori 111 contributi settimanali imputabili al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità;
con modello TE08 di riliquidazione del 2019 l'istituto aveva provveduto ad aumentare la quota contributiva “A” da
262 settimane a 328 settimane, senza considerare la differenza effettiva tra contributi accreditati e contributi utilizzati per la determinazione dell'importo della pensione pari a 111 settimane contributive;
che era quindi stata violata, nel caso di specie, la previsione di cui all'art. 25 comma 1 D.lgs. n. 151/2001 stabilisce il diritto alla
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pensione e l'attribuzione dei contributi figurativi durante il congedo di maternità obbligatorio per un massimo di
22 settimane per ciascun figlio.
Tanto premesso in fatto e in diritto, la AN ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la contabilizzazione di 111 contributi figurativi di maternità a far data da aprile 2014 ad aprile
2018 ai fini della misura della pensione VO n. 10072733 utili alla rideterminazione della rendita di quota “A”;
B) condannare l'INPS alla corrispondere della differenza di detta prestazione ea far data dal 01/04/2016, per la somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge”. Vinte le spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l'Inps ha chiesto in via preliminare di accertare e dichiarare
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per mancata proposizione da parte della ricorrente della domanda di liquidazione dell'indennità di congedo parentale nonché per mancata proposizione del ricorso amministrativo in via pregiudiziale;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda per intervenuta decadenza annuale ai sensi dell'art. 47 D.PR. n. 639/1970, per intervenuta prescrizione annuale del diritto all'indennità di maternità e perché infondata in fatto e in diritto.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'odierna udienza mediante deposito telematico della presente sentenza.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Giova premettere che, nel caso di specie, la contribuzione figurativa di cui si discute è quella che attiene al periodo di astensione obbligatoria per maternità.
Il periodo di astensione obbligatoria è pari a cinque mesi, ossia 22 settimane, come previsto dalla Legge n.
1204 del 30.12.1971, articolo 4
.
Ne deriva che il periodo di astensione obbligatoria di maternità è fissato in cinque mesi e deve essere computato ai fini pensionistici.
Ciò posto, occorre differenziare il congedo obbligatorio di maternità in costanza di rapporto di lavoro con il congedo obbligatorio di maternità extralavorativo.
Per l'accreditamento dei contributi figurativi, infatti, sono riconosciuti i periodi di: servizio militare, persecuzione politica o razziale, mobilità, disoccupazione, cassa integrazione, malattia ed infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, tubercolosi, aspettativa sindacale, donazione di sangue, calamità naturali.
Per i periodi di maternità e di congedo parentale, disciplinati dal D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi, sono validi i periodi di:
a) astensione obbligatoria dal lavoro per i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi (o facoltativamente, per il mese precedente ed i quattro mesi successivi al parto), come prevista dall'art.
20 D. Lgs. n. 151/2001
. In caso di parto prematuro il periodo di astensione obbligatoria non fruito prima del parto è aggiunto al periodo di astensione obbligatoria successiva al parto;

b) astensione facoltativa per congedo parentale, riconosciuto ad entrambi i genitori, per i figli di età non superiore a otto anni, per un periodo di sei mesi per ciascun genitore e nel limite massimo totale di dieci mesi (cfr.
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art. 32 D. Lgs. n. 151/2001). Questo diritto è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari nei primi tre anni di adozione se all'atto della stessa il minore ha un'età compresa tra i sei e i dodici anni;

c) assenza dal lavoro per malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, per un periodo di cinque giorni all'anno;

d) riposi orari per allattamento: due ore per orario di lavoro superiore a sei ore od un'ora per orario di lavoro di durata inferiore alle sei ore. In caso di parto plurimo le ore di permesso per allattamento sono raddoppiate;
possono essere fruite anche dal padre;

e) permessi di tre giorni mensili per uno dei due genitori con figlio di età superiore ai tre anni portatore di handicap grave, se non ricoverato (cfr. art. 33 Legge n. 104/1992);

f) congedo straordinario per la durata massima di due anni, per assistenza del figlio con handicap grave.
Ai fini del calcolo delle pensioni, liquidate con il sistema contributivo (per coloro che sono stati assunti dopo il
31 dicembre 1995), sono riconosciuti come accrediti figurativi: l'assenza dal lavoro per educazione ed assistenza dei figli, fino a sei anni di età, per un periodo di 170 giorni per ciascun figlio, l'assenza dal lavoro per educazione ed assistenza dei figli di età superiore ai sei anni, per un periodo di 25 giorni all'anno per due anni.
Per il riconoscimento dei contributi figurativi le lavoratrici madri, ad eccezione delle lavoratrici agricole, devono presentare istanza all'Inps corredata di: a) una dichiarazione del datore di lavoro, da cui risulti la durata dell'astensione obbligatoria e la data
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