Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/11/2024, n. 2439

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/11/2024, n. 2439
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 2439
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

R.G. n. 933/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 933/2023, avente ad oggetto “Divorzio – Cessazione effetti civili” tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. VITALE ANTONIETTA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso;

Parte ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'avv. DEL VECCHIO ELENA e presso il suo Controparte_1 studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;

Parte resistente
Nonché
Il PM in sede;
interventore ex lege


pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/02/2023, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 16/08/1992 a CA E' NI (Sa) con (come da estratto del Controparte_1 registro stato civile, del precitato Comune, anno 1992, parte II, serie A, nr. 247), con varie richieste, soprattutto per quanto concerne l'affido di (nata il giorno 08.07.2009) ed il Per_1 correlato diritto di visita paterno, nonché il suo mantenimento, con l'esclusione di quello di , Per_2 ulteriore figlia maggiorenne ed economicamente indipendente (nulla proponendo, invece, per
l'ulteriore figlia , nata il [...]);
con vittoria di spese di lite. Per_3
Si è costituita , la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, ha formulato avverse richieste accessorie e, peraltro, anche avanzando domanda di assegno divorzile;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente, emettendo i provvedimenti provvisori.
Alla prima udienza del tenutasi davanti al Giudice istruttore, tenutati in trattazione scritta, le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e per il prosieguo hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Il Giudice istruttore, per l'effetto, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti validamente costituite.

La domanda di
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