Trib. Firenze, sentenza 08/11/2024, n. 3488
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Testo completo
N. R. G. 7679/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa S G Presidente dr.ssa D G giudice dr.ssa I B giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7679 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato M M in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dagli avvocati M D S e V C in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 6/11/2024):
1
il ricorrente ha concluso “chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con condanna della controparte alle spese di lite”;
la convenuta ha concluso “chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la Controparte_1
quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
1. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con