Trib. Milano, sentenza 03/01/2024, n. 42

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 03/01/2024, n. 42
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 42
Data del deposito : 3 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 19739/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell Org_1
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281SEXIES, U.C., C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19379/2023 promossa da Pt_1
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.
[...] C.F._1
Filippo Giovanni Maria Caccamo, per procura allegata al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato in via San Barnaba n. 30 a Milano, presso lo studio del difensore, ricorrente contro
Milano, rappresentato e Controparte_1 difeso ex Lege dall'Avvocatura distrettuale di Milano, resistente
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza dell'1.12.2023.
***
Con ricorso depositato il 17.05.2023 il sig. , cittadino della Romania, Parte_1 ha impugnato il decreto di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza
n. 5777/2023, emesso dalla Prefettura della Provincia di Milano in data 30.04.2023 e notificato in pari data.
Con il provvedimento impugnato la ha decretato l'allontanamento, ai sensi CP_2 dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. 30/2007 e succ. mod., sulla scorta dei “seguenti precedenti penali e di polizia: condannato alla pena di reclusione di mesi 4 per furto aggravato (2009), condannato alla pena di mesi 7 giorni 10 di reclusione per resistenza a P.U. e furto aggravato (2008), denunciato per i reati di invasione di terreni o edifici (reiterato), furto aggravato, resistenza a P.U. e furto aggravato (reiterati), possesso ingiustificato di chiavi
1 alterate o grimaldelli , ricettazione (concorso), inosservanza dei provvedimenti dell'autorità
(reiterato) (cfr. decreto impugnato).
Con istanza depositata il 19.05.2023 il sig. ha chiesto sospendersi l'efficacia Pt_1 esecutiva del provvedimento impugnato, ritenendo sussistenti sia il fumus boni juris, sia del periculum in mora.
In data 22.06.2023 il si è costituito in giudizio nella fase cautelare, Controparte_1 formulando conclusioni anche nel merito del giudizio
A seguito dell'udienza del 28.06.2023 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione proposta, non ritenendo sussistenti i presupposti necessari all'accoglimento (cfr. fasc. rg. 19379-1/2023).
Nel merito il sig. ha chiesto al Tribunale di: “accertare il diritto soggettivo del Pt_1 ricorrente a soggiornare sul territorio italiano;
dichiarare la caducazione definitiva degli effetti dell'atto impugnato;
disapplicare l'atto impugnato revocare e/o annullare l'atto impugnato. da individuarsi nel decreto n. 5777/2023 emesso dal Prefetto della Provincia di Milano in data 30.04.2023, notificato in pari data, con la quale veniva disposto

l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale per “cessazione delle condizioni che determinano il diritto al soggiorno”. Atteso che il presente decreto, appare una mera reiterazione di altro precedente decreto n. 21014/2020 emesso dallo stesso Prefetto di
Milano e già annullato dal Tribunale in intestazione come da ordinanza allegata emessa nel procedimento n. R.G. 2020/45378, la “temerarietà “ del contezioso aperto dalla emissione del nuovo decreto di allontanamento si palesa in tutta evidenza, e si chiede pertanto, in caso di soccombenza, sin d'ora, la condanna della in Controparte_3 persona del Prefetto pro tempore e del in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” (cfr. conclusioni ricorso).
Il resistente ha eccepito che “Il provvedimento prefettizio emesso ai sensi CP_1 dell'art. 20 D. Lgs. n. 30/2007 risulta adeguatamente motivato e pienamente condivisibile sul piano formale e sostanziale”, rappresentando altresì che “in data 31.08.2017,
29.04.2020 e 18.11.2020 il Prefetto di Milano emetteva ulteriori provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza a carico del ricorrente e che lo stesso ha fatto ingresso nel territorio nazionale in violazione dell'art. 20, comma 14 L. n. 30/2007 in quanto allontanato coattivamente in data 01.09.2017. In data 17.05.2018 codesto
Ecc.ll.mo Tribunale rigettava il ricorso ex adverso proposto, iscritto al numero di ruolo RG
2 44157/2017, avverso il provvedimento di allontanamento del 31.08.2017” (cfr. comp. risp. AdS).
Ha chiesto pertanto al Tribunale di “respingere le domande di controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, rigettando altresì l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, con vittoria di spese e competenze” (cfr. comp. risp. AdS).
All'udienza dell'1.12.2023, previa discussione, il Giudice si è riservato il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
In punto di rito, si osserva che, stante la proposizione del ricorso in data successiva all'entrata in vigore della riforma cd. Cartabia e, precisamente in data 17.05.2023, trova applicazione la nuova disciplina dettata dalla predetta riforma.
Ciò posto, venendo al merito della vicenda, il presente procedimento è disciplinato dall'art. 20, comma 1 e segg., D.Lgs. 30/2007, trattandosi di allontanamento disposto dal prefetto di Milano per motivi di sicurezza pubblica.
Orbene, il Tribunale richiama “… le previsioni della Direttiva 2004\38\CE laddove impone che i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettino il principio di proporzionalità e siano adottati esclusivamente in relazione al comportamenti personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati, escludendo che la sola esistenza di condanne penali giustifichi automaticamente
l'adozione di tali provvedimenti (art. 27) ed ancora laddove prescrivono che, prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico
o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tenga conto di elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare ed economica, la sua integrazione sociale e culturale nello
Stato membro ospitante e l'importanza dei suoi legami con il paese d'origine (art. 28).
Invero tali indicazioni comunitarie sono state recepite dall'art. 20 comma 4 e 5 che ne riprendono il tessuto prescrittivo.
Come è noto, la Corte di Giustizia Europea ha fissato nel tempo tre principi che le autorità dei Paesi membri devono sempre rispettare quando essi assumono provvedimenti di allontanamento di un cittadino endocomunitario:
- il principio di personalità, in
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