Trib. Cuneo, sentenza 14/01/2025, n. 6
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Testo completo
R.G. 716/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.716/2024 promossa da
IN AR (Cod. Fisc.: [...]) nata a [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Visciano (Cod. Fisc. [...]) del Foro di Rimini con Studio Legale in Rimini (47923-RN) alla Via XXIII Settembre 1845 n. 109 ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore ciro.visciano@ordineavvocatirimini.it,
RICORRENTE
Contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dal funzionario dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. [...]) dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio in Cuneo, Via Massimo d'Azeglio n. 4,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. IN AR ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il Ministero dell'istruzione per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
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“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare il diritto della parte ricorrente a beneficiare della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023, e così per complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), nonché accertare il relativo risarcimento del danno e per l'effetto condannare il MIM resistente ad adottare gli atti necessari per consentirne l'effettivo godimento alla parte ricorrente .
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“- nel merito, rigettare la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'attribuzione della Carta Docente per l'anno scolastico 2021/2022, durante il quale ha prestato servizio per supplenze brevi.
Tanto anche ai fini della decisione sulle spese di lite.”.
RITENUTO CHE
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere docente che ha prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della cd “carta elettronica del docente”, introdotta dalla L. 107/2015 finalizzata all'acquisito di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
l'illegittima l'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio.
Non è contestato che la parte ricorrente, assunta in forza dei contratti a tempo determinato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali ed essendo soggetta, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua.
Né v'è dubbio sul fatto che la parte ricorrente non abbia percepito la Carta elettronica del Docente, vale a dire che non le sia stata erogata tramite la suddetta Carta la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal Ministero soltanto al personale docente di ruolo.
Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovranazionale che regola la fattispecie. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
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utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma
122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.” Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”.
In tale quadro si inserisce poi la nota del Ministero prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la quale al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”. Va osservato inoltre che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che
“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”. Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla
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formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che
“1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.716/2024 promossa da
IN AR (Cod. Fisc.: [...]) nata a [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Visciano (Cod. Fisc. [...]) del Foro di Rimini con Studio Legale in Rimini (47923-RN) alla Via XXIII Settembre 1845 n. 109 ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore ciro.visciano@ordineavvocatirimini.it,
RICORRENTE
Contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dal funzionario dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. [...]) dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio in Cuneo, Via Massimo d'Azeglio n. 4,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. IN AR ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il Ministero dell'istruzione per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 10
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare il diritto della parte ricorrente a beneficiare della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023, e così per complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), nonché accertare il relativo risarcimento del danno e per l'effetto condannare il MIM resistente ad adottare gli atti necessari per consentirne l'effettivo godimento alla parte ricorrente .
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“- nel merito, rigettare la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'attribuzione della Carta Docente per l'anno scolastico 2021/2022, durante il quale ha prestato servizio per supplenze brevi.
Tanto anche ai fini della decisione sulle spese di lite.”.
RITENUTO CHE
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere docente che ha prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della cd “carta elettronica del docente”, introdotta dalla L. 107/2015 finalizzata all'acquisito di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
l'illegittima l'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio.
Non è contestato che la parte ricorrente, assunta in forza dei contratti a tempo determinato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali ed essendo soggetta, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua.
Né v'è dubbio sul fatto che la parte ricorrente non abbia percepito la Carta elettronica del Docente, vale a dire che non le sia stata erogata tramite la suddetta Carta la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal Ministero soltanto al personale docente di ruolo.
Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovranazionale che regola la fattispecie. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
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utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma
122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.” Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”.
In tale quadro si inserisce poi la nota del Ministero prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la quale al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”. Va osservato inoltre che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che
“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”. Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla
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formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che
“1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme
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