Trib. Perugia, sentenza 09/01/2025, n. 19
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Testo completo
N. 6799/2019 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito dell'udienza del 20.05.2024, ed all'esito dello scambio delle memorie conclusive, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6799/2019 promossa da:
AM LA,
Rappresentato e difeso dagli avv. Fabrice Villanova (indirizzo pec: fabrice.villanova@avvocatiperugiapec.it) e Marco Tommasi (indirizzo pec: marco.tommasi@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Perugia, via R. Gallenga, n. 50;
Attore
Contro
MI s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.
Rappresentata e difesa dall'avv. Crespi Filippo (indirizzo pec: filippo.crespi@ordineavvocatibopec.it), elettivamente domiciliata digitalmente ai sensi dell'art. 16-sexies del D.Lgs. n. 179/2012 presso l'indirizzo PEC del predetto avvocato;
Convenuta
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
OL GA
Convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
come da verbale dell'udienza del 20.05.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO:
Divisione di beni non caduti in successione
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
1.1. Con atto di citazione notificato in data 23.12.2020 l'attore ha convenuto in giudizio la MI e la signora IN GA per far accertare la titolarità, per la quota indivisa di ½, del diritto di nuda proprietà del bene immobile sito in Panicale, IA SI n. 20 e via G. Marconi n. 8 costituito da fabbricato con giardino censito al N.C.E.U. di tale Comune e descritto come da documentazione allegata.
Ha dedotto il sig. MP che il suddetto diritto deriva dall'atto pubblico del
24/12/1991 a rogito del notaio Vincenzo Maria Santoro di Bologna, con cui il padre dell'attore sig. DO MP, proprietario esclusivo del bene, aveva, a suo tempo, donato la nuda proprietà dello stesso per quote uguali pro indiviso ai figli
LA e RE, riservando per sé e la moglie GA IN l'usufrutto generale vitalizio dell'immobile.
Con successivi atti di trasferimento, poi, la quota indivisa di un ½ del diritto di nuda proprietà dell'immobile è passata prima dalla signora RE MP ai figli di quest'ultima e, quindi, da questi alla società MI s.r.l.;
assume, quindi,
l'attore che, medio tempore, con la morte del sig. DO MP, la signora
IN è divenuta unica usufruttuaria dell'immobile.
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1.2. Rilevato che vani sono stati i tentativi di addivenire allo scioglimento della comunione mediante cessione delle rispettive quote o riacquisto delle stesse da una parte a vantaggio dell'altra e dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, l'attore ha argomentato in merito alla non comoda divisibilità dell'immobile rilevando (i) che da una divisione in natura si perverrebbe alla creazione di due porzioni differenti per natura, utilità e comodità;
(ii) che la stessa avrebbe l'effetto di determinare un sensibile deprezzamento del valore del bene rapportate al valore dell'intero;
(iii) che il frazionamento richiederebbe elevati costi stimati in un ammontare almeno pari al 30/40 per cento del valore delle singole porzioni.
Per tale ha ragione, ha chiesto, in applicazione dell'art. 720 c.c.,
l'attribuzione della nuda proprietà ad uno dei contitolari, con preferenza per l'attore stante la prevalenza degli interessi morali e famigliari al mantenimento della stessa, rispetto a quelli meramente economici della convenuta, rassegnando le conclusioni di cui in citazione ed a cui per brevità si opera rinvio.
1.3. Si è costituita la convenuta MI s.r.l. chiedendo, in via preliminare la sospensione del procedimento, ai fini della dilazione dello scioglimento della comunione, a cui purtuttavia ha dichiarato di non opporsi, purché subordinata al venir meno dell'usufrutto gravante sull'immobile, stante il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile determinato da tale gravame, nonché del deprezzamento del valore degli immobili determinato dall'attuale crisi del mercato immobiliare, circostanze che andrebbero a pregiudicare l'ottenimento del massimo risultato economico in caso di scioglimento della comunione.
Ha contestato, nel merito, la ricorrenza di una situazione di non comoda divisibilità dell'immobile in quanto il palazzo, seppur di natura storica, sarebbe facilmente divisibile in lotti equivalenti, sia mediante un frazionamento orizzontale, che già caratterizzava il fabbricato fino al 2018, allorquando l'attore ebbe a creare un'unica unità immobiliare, che verticale;
ha, quindi, rilevato, quanto ai costi di ristrutturazione, che questi sarebbero comunque necessari,
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stante l'attuale inabilità del fabbricato che necessita di lavori di consolidamento e adeguamento sismico.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la divisione dell'immobile o, in via subordinata, l'assegnazione dell'intero compendio immobiliare, stante
l'investimento effettuato per l'acquisto e l'impossibilità, in caso di assegnazione all'attore, di poterne ricavare un plusvalore.
In proposito, ha osservato che tale interesse economico non avrebbe un rango costituzionale inferiore a quello, ove ritenuto esistente, personale dell'attore;
in via ulteriormente subordinata, quindi, ha chiesto la vendita dell'intero compendio e la ripartizione pro quota del ricavato.
1.2. All'esito dell'udienza di comparizione, la causa è stata trattata con lo scambio delle memorie istruttorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. in seno alle quali le parti hanno ribadito il loro interesse all'acquisto dell'intero compendio immobiliare, contestando, a vario titolo, l'interesse dell'altra.
Alla successiva udienza, lo scrivente, dichiarata la contumacia della signora
IN, ha respinto la richiesta di sospensione del procedimento e ha accolto la richiesta di CTU proveniente dalle parti, incaricando il geom. Massimo Cecera di verificare, in particolare, la comoda divisibilità dell'immobile.
1.2.1. All'esito del deposito della CTU, la parti hanno tentato, con l'ausilio del
G.I., il componimento bonario della controversia, tuttavia risultato vano.
Per tale motivo il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, durante la quale, in particolare, parte attrice ha insistito per il richiamo del CTU, riproponendo le osservazioni critiche a cui il perito ha risposto nello stesso elaborato nonché insistendo per l'ammissione delle prove orali richieste.
1.2.2. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Prima della suddetta udienza parte convenuta ha dato atto della cessione delle quote societarie della MI s.r.l. dal sig. OT AL al sig. AT
MP SA.
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1.3. Quindi, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
18/09/2023, con sentenza non definitiva del 21/02/2024, è stato accertato l'an della divisione e, dunque, che il sig. MP e la società MI sono contitolari, in misura paritaria, del diritto di nuda proprietà dell'immobile sito in Panicale (PG), alla IA Antonio SI n. 20 e alla IA Guglielmo Marconi n. 8 ed è stata, altresì, dichiarata la sussistenza del diritto alla divisione del bene, contestualmente rimettendo il procedimento in istruttoria sul presupposto di dover affrontare le questioni concernenti le modalità procedurali di divisione dell'Immobile.
1.3.1. La causa è stata, pertanto, istruita con le prove richieste da parte attrice ed ammesse nei limiti della loro rilevanza, come indicato nell'ordinanza del
21.2.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta.
Le parti, pertanto, all'udienza del 20/05/2024 hanno nuovamente precisato le conclusioni e il Giudice ha assegnato i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
2. Sul quomodo dividendum sit. Sulla comoda divisibilità del bene.
Richiamate, in via preliminare, le considerazioni svolte nella sentenza non definitiva che ha accertato l'an dividendum sit (anche quanto alle ragioni che giustificavano l'adozione del provvedimento nella forma della sentenza1), il fascicolo torna in decisione per ciò che concerne il quomodo dividendum sit, rispetto al quale la forma della sentenza è vieppiù necessaria tenuto conto che non vi è uniformità di posizioni tra le parti, con riferimento alla valutazione in ordine alla comoda divisibilità del bene e sulla richiesta di assegnazione dello stesso.
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2.1. Sotto il profilo delle modalità qualora si accerti la non comoda divisibilità del cespite secondo le quote dei comproprietari a norma dell'art. 1114 c.c. , nell'impossibilità di addivenire ad una divisione in natura del bene comune e qualora nessuno dei condividenti abbia proposto istanza di assegnazione dell'intero bene, si deve disporre lo scioglimento della comunione mediante vendita all'incanto della piena proprietà del bene, al cui esito il ricavato della vendita deve essere assegnato alle parti in ragione delle quote uguali loro spettanti, detratte le spese a carico della massa.
2.2. Con riferimento alla nozione di comoda divisibilità, rilevante in materia di divisione in natura, questa postula che il frazionamento sia attuabile mediante determinazione in concreto di porzioni suscettibili di autonomo libero godimento, non gravate almeno di norma da pesi, servitù e limitazioni eccessive,
e che possano formarsi senza la necessità di fronteggiare problemi tecnici troppo costosi e particolarmente complessi, e, sotto l'aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni rispetto al valore dell'intero.
La Cassazione, con orientamento oramai consolidato, ha contribuito a esplicitare il significato di comoda divisibilità prevedendo che detto requisito, ai sensi degli art. 720 e 1114 c.c. postula, sotto l'aspetto economico-finanziario, che la divisione non incida sull'originaria