Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 157

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 157
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 157
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 7710/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7710/2020 tra
CONDOMINIO VIA PIANELL 14/16
ATTORE/I
e
EDIL SERVICE DI LA IA
CONVENUTO/I

Oggi 13 gennaio 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per CONDOMINIO VIA PIANELL 14/16 l'avv. GATTUSO EVELYN ,
Per EDIL SERVICE DI LA IA l'avv. SCIRE' MAURO ,
Entrambi i procuratori discutono come in note conclusive e atti di causa e chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 16,10, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7710/2020 promossa da:
CONDOMINIO VIA PIANELL 14/16 (C.F. 80040370829), con il patrocinio dell'avv. GATTUSO EVELYN , elettivamente domiciliato in VIA G. B.
PAGANO, 6 90134 PALERMO presso il difensore avv. GATTUSO EVELYN
ATTORE/I contro
EDIL SERVICE DI LA IA (C.F. 05912500823), con il patrocinio dell'avv. SCIRE' MAURO , elettivamente domiciliato in VIA
ABRUZZI, 10 90144 PALERMO presso il difensore avv. SCIRE' MAURO
CONVENUTO/I

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19.06.2020 il condominio dell'edificio pagina 2 di 12
sito in Palermo, via Pianell 14/16, in persona dell'amministratore pro – tempore, citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la ditta ED RV di
NT RI e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1571/2020, emesso il 05/03/2020 e notificato in data 17/03/2020, con il quale il
Tribunale di Palermo su ricorso della ditta EDIL SERVICE di NT
RI ingiungeva al Condominio via Pianell 14/16 il pagamento della somma di
€ 11.601,78, oltre interessi dalla domanda, nonché € 540,00 per onorario di avvocato, € 145,50 per spese oltre spese generali, Iva e CPA a titolo di lavorazioni relative al contratto d'appalto stipulato con la predetta ditta per
“l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione che consistono principalmente nel rifacimento dell'impianto di scarico delle acque reflue e di adduzione, rimozione massetti e pavimentazioni, rifacimento massetti e
pavimentazioni nell'immobile sito al piano terra di proprietà “Storniolo-
Sparacino” e nell'abitazione del portiere di proprietà condominiale”.
Allegava che con delibera assembleare del 20.07.2016 il condominio di via
Pianell 14/16, all'unanimità, aveva deciso di incaricare la ditta ED RV di
NT RI della realizzazione di lavori straordinari in due appartamenti siti al piano terra del civico 14, uno di proprietà Storniolo/Sparacino ed uno di proprietà condominiale (appartamento portiere). Tali lavori straordinari venivano appaltati sulla scorta del computo metrico redatto dal direttore dei lavori incaricato, architetto Giovanni NO. Tale computo metrico prevedeva un importo totale lavori, comprensivo di imprevisti in misura del 10%, pari ad €
62.250,23 oltre Iva e venivano aggiudicati alla ED RV con un ribasso del
15,50%. Pertanto, a seguito della delibera assembleare l'amministratrice in carica
Dott.ssa TT in data 05.08.2016 stipulava contratto di appalto con la ditta
ED RV per un importo totale al netto del ribasso d'asta pari ad € 47.821,15
oltre Iva, e deduceva che in data 04/04/2019 la direzione lavori, nella persona dell'architetto NO, relazionava in assemblea condominiale sui lavori eseguiti dalla ED RV evidenziando un maggiore importo degli stessi rispetto al pagina 3 di 12
contratto di appalto pari ad € 7.548,15. L'assemblea condominiale con verbale del 04/04/2019 deliberava di non ratificare l'esecuzione degli asseriti lavori in più e nella stessa occasione evidenziava e faceva constatare personalmente al direttore lavori la non corretta esecuzione a regola d'arte di parte dei lavori oggetto di contratto di appalto.
Deduceva di aver versato alla ditta ED RV una somma pari ad € 51.072,27 a fronte degli € 52.603,26 previsti nel contratto d'appalto stipulato e contestava l'ulteriore pretesa creditoria della ditta appaltatrice, eccependo l'infondatezza del credito azionato, supportato da semplici fatture e la violazione dell'art.12 del contratto d'appalto il quale espressamente prevedeva che le varianti d'opera dovevano essere specificatamente descritte e approvate dall'assemblea.
Eccepiva la non corretta esecuzione dei lavori appaltati e nello specifico: crepe sui muri;
difformità sulle superfici;
mancato ancoraggio dei sanitari nel locale wc;
mancato completamento impianto elettrico (campanello d'ingresso) e malfunzionamento flussometro wc. Inoltre, veniva contestato il mancato collaudo dei lavori e la consegna degli stessi e allegava che dopo aver segnalato i vizi in occasione dell'assemblea condominiale tenutasi in data 04/04/2019, alla quale era presente lo stesso Arch. NO, aveva deliberato di trattenere a titolo di garanzia la somma di € 1500,00.
Inoltre, il condominio di via Pianell 14/16 allegava di aver dovuto provvedere al risanamento e completamento delle opere appaltate e alla eliminazione dei vizi riscontrati e che per tali lavori avrebbe dovuto affrontare una spesa pari ad €
2.750,00, come da
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