Trib. Perugia, sentenza 23/07/2024, n. 1080
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Testo completo
N. R.G. 5800/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di Perugia, ha pronunciato, in funzione di Giudice monocratico, la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 5800/2021 promossa da:
Ministero dell'Istruzione e del merito, già Ministero dell'Istruzione (c.f.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., e Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 94094990549), rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici siti in Perugia, Via degli Offici n. 14, sono legalmente domiciliati;
- attori/opponenti
nei confronti di:
Comune di Perugia, corrente in Perugia, C.F. 00163570542, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati
Luca Zetti, Rossana Martinelli e Sara Mosconi, giusta procura speciale apposta su foglio separato, elettivamente domiciliato in Perugia, via Oberdan 50 c/o l'Avvocatura
Comunale
- convenuto/opposto
e nei confronti di:
Agenzia delle Entrate – Riscossione - ADER, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar
n. 14, Ente Pubblico Economico istituito con Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, conv.
L. 225/2016, in persona del legale rappresentante p.t. (C.f. e Partita Iva 13756881002)
- convenuta/opposta non costituita OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento e cartella esattoriale – ex art. 32 D. lgs. 150/2011.
CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE: "Piaccia …, disattesa ogni contraria istanza, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio scolastico regionale per
l'Umbria, ritenere e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito azionato dal Comune di
Perugia e l'inesistenza del diritto di agire esecutivamente in danno dell'Amministrazione dell'Istruzione e per l'effetto, dichiarare nulle, annullare, riformare e caducare sia
l'ingiunzione di pagamento, che la conseguente cartella di pagamento. Con vittoria di spese, anche generali.”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “Piaccia …, contrariis reiectis, respingere l'avversa opposizione ed ogni domanda ivi articolata siccome inammissibili, indimostrate ed infondate sotto tutti i profili, soggettivi ed oggettivi, nell'an e nel quantum.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE (art. 132 c.p.c.)
FATTO.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la parte attrice opponente, Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, proponevano opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emanata dal Comune di Perugia prot. n. 43960/2018 nonché avverso la cartella di pagamento n. 08020190026545972000, notificata da ADER in data 26/10/2021, con le quali era stato intimato dal Comune di Perugia il pagamento della somma di € 164.974,47, corrispondente ai costi subiti per l'erogazione dei pasti in favore del personale docente statale in servizio nei plessi scolastici comunali nel periodo
2008-2011.
Chiedeva la parte opponente che fosse dichiarata la nullità o accertata l'annullabilità dell'ingiunzione di pagamento e della conseguente cartella di pagamento, per i seguenti motivi:
- la nullità del titolo esecutivo e della cartella di pagamento;
- l'insussistenza del credito ed il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Umbria;
- l'infondatezza della pretesa azionata dal Comune di Perugia;
- la prescrizione quinquennale e decennale del credito, nonché l'estinzione del credito.
- l'insussistenza del credito per interessi.
La convenuta Amministrazione Comunale si costituiva in giudizio e, oltre a confutare in toto le avverse deduzioni, rappresentava, quanto al merito, la specifica peculiarità della controversia, attesa la “carenza di specifici arresti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di Perugia, ha pronunciato, in funzione di Giudice monocratico, la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 5800/2021 promossa da:
Ministero dell'Istruzione e del merito, già Ministero dell'Istruzione (c.f.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., e Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 94094990549), rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici siti in Perugia, Via degli Offici n. 14, sono legalmente domiciliati;
- attori/opponenti
nei confronti di:
Comune di Perugia, corrente in Perugia, C.F. 00163570542, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati
Luca Zetti, Rossana Martinelli e Sara Mosconi, giusta procura speciale apposta su foglio separato, elettivamente domiciliato in Perugia, via Oberdan 50 c/o l'Avvocatura
Comunale
- convenuto/opposto
e nei confronti di:
Agenzia delle Entrate – Riscossione - ADER, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar
n. 14, Ente Pubblico Economico istituito con Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, conv.
L. 225/2016, in persona del legale rappresentante p.t. (C.f. e Partita Iva 13756881002)
- convenuta/opposta non costituita OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento e cartella esattoriale – ex art. 32 D. lgs. 150/2011.
CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE: "Piaccia …, disattesa ogni contraria istanza, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio scolastico regionale per
l'Umbria, ritenere e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito azionato dal Comune di
Perugia e l'inesistenza del diritto di agire esecutivamente in danno dell'Amministrazione dell'Istruzione e per l'effetto, dichiarare nulle, annullare, riformare e caducare sia
l'ingiunzione di pagamento, che la conseguente cartella di pagamento. Con vittoria di spese, anche generali.”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “Piaccia …, contrariis reiectis, respingere l'avversa opposizione ed ogni domanda ivi articolata siccome inammissibili, indimostrate ed infondate sotto tutti i profili, soggettivi ed oggettivi, nell'an e nel quantum.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE (art. 132 c.p.c.)
FATTO.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la parte attrice opponente, Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, proponevano opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emanata dal Comune di Perugia prot. n. 43960/2018 nonché avverso la cartella di pagamento n. 08020190026545972000, notificata da ADER in data 26/10/2021, con le quali era stato intimato dal Comune di Perugia il pagamento della somma di € 164.974,47, corrispondente ai costi subiti per l'erogazione dei pasti in favore del personale docente statale in servizio nei plessi scolastici comunali nel periodo
2008-2011.
Chiedeva la parte opponente che fosse dichiarata la nullità o accertata l'annullabilità dell'ingiunzione di pagamento e della conseguente cartella di pagamento, per i seguenti motivi:
- la nullità del titolo esecutivo e della cartella di pagamento;
- l'insussistenza del credito ed il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Umbria;
- l'infondatezza della pretesa azionata dal Comune di Perugia;
- la prescrizione quinquennale e decennale del credito, nonché l'estinzione del credito.
- l'insussistenza del credito per interessi.
La convenuta Amministrazione Comunale si costituiva in giudizio e, oltre a confutare in toto le avverse deduzioni, rappresentava, quanto al merito, la specifica peculiarità della controversia, attesa la “carenza di specifici arresti
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