Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 29
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Testo completo
R.G. n. 15672/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15672/2023
R.G. instaurato da
con l'avv. MARTINAZZI ANNA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. MARTINAZZI ANNA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate dalle dichiarazioni rese nelle note di trattazione scritta ex art.
127-ter c.p.c., depositate in data 8.4.2024 e specificate in data 3.10.2024.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
2) riconoscimento reciproco dei coniugi di indipendenza economica di ciascuno con esclusione di mantenimento e di contributo di mantenimento;
3) per la figlia solo parzialmente autosufficiente, i coniugi stabiliscono che le Persona_1
spese straordinarie e le rate universitarie sono a carico quasi esclusivo di Parte_1
concorrendo al pagamento delle stesse solamente nella misura di euro mille Parte_2 all'anno;
1 4) per i figli non ancora economicamente indipendenti e studenti, e Persona_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15672/2023
R.G. instaurato da
con l'avv. MARTINAZZI ANNA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. MARTINAZZI ANNA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate dalle dichiarazioni rese nelle note di trattazione scritta ex art.
127-ter c.p.c., depositate in data 8.4.2024 e specificate in data 3.10.2024.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
2) riconoscimento reciproco dei coniugi di indipendenza economica di ciascuno con esclusione di mantenimento e di contributo di mantenimento;
3) per la figlia solo parzialmente autosufficiente, i coniugi stabiliscono che le Persona_1
spese straordinarie e le rate universitarie sono a carico quasi esclusivo di Parte_1
concorrendo al pagamento delle stesse solamente nella misura di euro mille Parte_2 all'anno;
1 4) per i figli non ancora economicamente indipendenti e studenti, e Persona_2
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