Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/09/2024, n. 3230
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Testo completo
N. 7084/2019 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN IA UA RE – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa IA
Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7084/2019 avente ad oggetto: inadempimento obbligazione, vertente
tra avv. Gaetano Trepiccione (Cod. Fisc. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Mirra (Cod. Fisc.
[...]) e con lui elettivamente domiciliato in
AN IA UA RE (CE) alla Via Melorio n. 21, in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
NE di UA (P.IVA/ Cod.Fisc. 00150590610) in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Danilo
Giordano (Cod.Fisc. [...]) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in AN IA UA RE (CE) alla
Via Francesco Lugnano n.7, giusta procura in atti
Resistente
Nonché
l'Organismo Straordinario di Liquidazione per il NE di
UA, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Mena Minafra (Cod. Fisc. [...]) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in AN IA
UA RE (CE) alla Via Martiri del Dissenso n. 103, pal.
Bogest, in virtù di procura in atti
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per il resistente NE di UA: come da comparsa di costituzione e risposta, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale.
Per il resistente Organismo Straordinario di Liquidazione: come da comparsa di costituzione e risposta, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Il ricorrente, avv. Trepiccione Gaetano, ha premesso che il
NE di UA, dopo aver avviato la procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis del D. Lgs. n° 267/2000, con nota del
15.7.2013 gli comunicava l'avvenuto riconoscimento di una serie di crediti in suo favore, in virtù di pregresse prestazioni professionali relative a n. 27 posizioni di contenzioso.
Il ricorrente ha anche precisato che, in relazione ai suddetti crediti, in virtù di pregressi accordi intervenuti con l'Ente, il medesimo
- 2 -
NE aveva formalizzato “tale debitoria riconoscibile ex art.
194, comma I, lettera e) TUEL”.
Senonché, il NE di UA con deliberazione consiliare esecutiva n°40 del 28.8.2013, dichiarava il dissesto finanziario ex art. 246 D. Lgs. n°267/2000 - TUEL, in conseguenza del quale
l'Organismo Straordinario di Liquidazione avviava la procedura di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'art. 254, comma
II, del D. Lgs. n°267/2000.
Il ricorrente ha, dunque, dedotto che con nota prot. n°1312 del
28.1.2014 presentava istanza di ammissione alla massa passiva dei propri crediti derivanti dal mancato pagamento di € 313.564,04 dovuti dall'Ente in suo favore per compensi professionali per compensi.
Tuttavia, a dire del ricorrente, con deliberazione n° 254 del
27.6.2019, l'Organismo Straordinario di Liquidazione intervenuto non ammetteva alla massa passiva i suddetti crediti censurando, erroneamente, la carenza di documentazione attestante la certezza, liquidità e esigibilità di ciascun incarico ricevuto dall'Ente resistente.
Dunque, l'avv. Trepiccione ha adito l'intestato Tribunale con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. volto ad ottenere l'ammissione dei crediti professionali asseritamente vantati nei confronti del
NE di UA alla massa passiva, previa disapplicazione della deliberazione O.S.L. n. 254/2019 nonché accertamento della sussistenza della pretesa creditoria derivante da prestazioni professionali rese in favore del NE resistente.
Si è costituito il NE di UA il quale ha, preliminarmente, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in virtù del fatto che, avuto riguardo alla domanda per come formulata dal ricorrente, l'Ente locale non sarebbe tenuto in alcun modo chiamato a rispondere della domanda di disapplicazione della
- 3 -
deliberazione dell'O.S.L. e di ammissione alla massa passiva.
Dunque, l'Ente locale ha eccepito la propria estraneità alla vicenda.
In aggiunta, il NE di UA ha censurato il ricorso al rito sommario stante la complessità della vicenda dedotta in giudizio ed ha, altresì, avallato la posizione assunta dall'O.S.L. nei confronti del ricorrente richiamando la regolarità e legittimità di tutti gli atti amministrativi posti in essere.
Il NE di UA ha, dunque, concluso preliminarmente per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva e, nel merito, per il rigetto del ricorso giacché improcedibile e inammissibile oltreché infondato in fatto e diritto.
Si è costituito, altresì, l'Organismo Straordinario di Liquidazione del NE di UA il quale ha, in via preliminare, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sul rilievo che alcuna documentazione ex art. 254, 4 comma, TUEL sarebbe stata prodotta dall'Ente Comunale.
In aggiunta, l'O.S.L. ha eccepito la prescrizione del credito in quanto le prestazioni professionali richiamate dal ricorrente a sostegno della richiesta di pagamento sarebbero state rese fino all'anno 2007 e, dunque, in assenza di validi atti interruttivi i relativi crediti professionali sarebbero ampiamente prescritti.
Nel merito il resistente O.S.L. ha denunciato che a norma dell'art.
256 TUEL esso debba procedere alla liquidazione e pagamento della massa passiva nei termini e modalità di cui all'art. 256
TUEL, senza che sia normativamente previsto un suo specifico potere di deliberare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, essendo quest'ultima una prerogativa esclusiva dell'Ente locale.
L'O.S.L. ha precisato, difatti,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN IA UA RE – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa IA
Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7084/2019 avente ad oggetto: inadempimento obbligazione, vertente
tra avv. Gaetano Trepiccione (Cod. Fisc. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Mirra (Cod. Fisc.
[...]) e con lui elettivamente domiciliato in
AN IA UA RE (CE) alla Via Melorio n. 21, in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
NE di UA (P.IVA/ Cod.Fisc. 00150590610) in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Danilo
Giordano (Cod.Fisc. [...]) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in AN IA UA RE (CE) alla
Via Francesco Lugnano n.7, giusta procura in atti
Resistente
Nonché
l'Organismo Straordinario di Liquidazione per il NE di
UA, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Mena Minafra (Cod. Fisc. [...]) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in AN IA
UA RE (CE) alla Via Martiri del Dissenso n. 103, pal.
Bogest, in virtù di procura in atti
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per il resistente NE di UA: come da comparsa di costituzione e risposta, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale.
Per il resistente Organismo Straordinario di Liquidazione: come da comparsa di costituzione e risposta, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Il ricorrente, avv. Trepiccione Gaetano, ha premesso che il
NE di UA, dopo aver avviato la procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis del D. Lgs. n° 267/2000, con nota del
15.7.2013 gli comunicava l'avvenuto riconoscimento di una serie di crediti in suo favore, in virtù di pregresse prestazioni professionali relative a n. 27 posizioni di contenzioso.
Il ricorrente ha anche precisato che, in relazione ai suddetti crediti, in virtù di pregressi accordi intervenuti con l'Ente, il medesimo
- 2 -
NE aveva formalizzato “tale debitoria riconoscibile ex art.
194, comma I, lettera e) TUEL”.
Senonché, il NE di UA con deliberazione consiliare esecutiva n°40 del 28.8.2013, dichiarava il dissesto finanziario ex art. 246 D. Lgs. n°267/2000 - TUEL, in conseguenza del quale
l'Organismo Straordinario di Liquidazione avviava la procedura di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'art. 254, comma
II, del D. Lgs. n°267/2000.
Il ricorrente ha, dunque, dedotto che con nota prot. n°1312 del
28.1.2014 presentava istanza di ammissione alla massa passiva dei propri crediti derivanti dal mancato pagamento di € 313.564,04 dovuti dall'Ente in suo favore per compensi professionali per compensi.
Tuttavia, a dire del ricorrente, con deliberazione n° 254 del
27.6.2019, l'Organismo Straordinario di Liquidazione intervenuto non ammetteva alla massa passiva i suddetti crediti censurando, erroneamente, la carenza di documentazione attestante la certezza, liquidità e esigibilità di ciascun incarico ricevuto dall'Ente resistente.
Dunque, l'avv. Trepiccione ha adito l'intestato Tribunale con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. volto ad ottenere l'ammissione dei crediti professionali asseritamente vantati nei confronti del
NE di UA alla massa passiva, previa disapplicazione della deliberazione O.S.L. n. 254/2019 nonché accertamento della sussistenza della pretesa creditoria derivante da prestazioni professionali rese in favore del NE resistente.
Si è costituito il NE di UA il quale ha, preliminarmente, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in virtù del fatto che, avuto riguardo alla domanda per come formulata dal ricorrente, l'Ente locale non sarebbe tenuto in alcun modo chiamato a rispondere della domanda di disapplicazione della
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deliberazione dell'O.S.L. e di ammissione alla massa passiva.
Dunque, l'Ente locale ha eccepito la propria estraneità alla vicenda.
In aggiunta, il NE di UA ha censurato il ricorso al rito sommario stante la complessità della vicenda dedotta in giudizio ed ha, altresì, avallato la posizione assunta dall'O.S.L. nei confronti del ricorrente richiamando la regolarità e legittimità di tutti gli atti amministrativi posti in essere.
Il NE di UA ha, dunque, concluso preliminarmente per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva e, nel merito, per il rigetto del ricorso giacché improcedibile e inammissibile oltreché infondato in fatto e diritto.
Si è costituito, altresì, l'Organismo Straordinario di Liquidazione del NE di UA il quale ha, in via preliminare, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sul rilievo che alcuna documentazione ex art. 254, 4 comma, TUEL sarebbe stata prodotta dall'Ente Comunale.
In aggiunta, l'O.S.L. ha eccepito la prescrizione del credito in quanto le prestazioni professionali richiamate dal ricorrente a sostegno della richiesta di pagamento sarebbero state rese fino all'anno 2007 e, dunque, in assenza di validi atti interruttivi i relativi crediti professionali sarebbero ampiamente prescritti.
Nel merito il resistente O.S.L. ha denunciato che a norma dell'art.
256 TUEL esso debba procedere alla liquidazione e pagamento della massa passiva nei termini e modalità di cui all'art. 256
TUEL, senza che sia normativamente previsto un suo specifico potere di deliberare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, essendo quest'ultima una prerogativa esclusiva dell'Ente locale.
L'O.S.L. ha precisato, difatti,
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