Trib. Castrovillari, sentenza 03/12/2024, n. 191
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R.G. n. 1809/2024 - Pag. 1 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Simona Graziuso Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1809/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CS) in data 22.02.65 E
, C.F. , parte nata a MASSA (MS) in [...] Parte_2 C.F._2
20.04.69
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il
P.M., tempestivamente edotto, non ha espresso parere contrario. FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009) Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 14.10.2024, i coniugi ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza dei presupposti ex lege previsti per la chiesta pronuncia.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione