Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 12392
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci
All'udienza del 4 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 36284/2024 R.G. promossa da:
in persona del l.r.p.t., parte ricorrente con Parte_1
il patrocinio dell'avv. Marco Giardetti
contro
:
Controparte_1
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 08.10.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale di
Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo l'accertamento negativo delle ore di lavoro straordinario svolte dal dipendente . Controparte_1
Fissata l'udienza non si costituiva in giudizio la parte convenuta.
All'udienza del 4 dicembre 2024 nessuno compariva;
indi veniva emessa sentenza contestuale di estinzione per improcedibilità.
Osserva la giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art.
420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è per altro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte
(in argomento si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251, la quale ha opportunamente ribadito che, nelle controversie in esame,